CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, con note scritte il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti per mancanza di specificità estrinseca dell'atto. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati con l'ausilio del difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello)le impugnazioni avrebbero legittimamente e specificamente contestato la sentenza del Tribunale nella parte in cui erano stati ritenuti sussistenti gli artifici e i raggiri integranti il reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi manifestamente infondati. 1.1.11 collegio riafferma che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel corpo di tale sentenza si afferma che «la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull'esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L'impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l'appello è un'impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi d'impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. Né può essere invocata la necessità di presidiare il "diritto di difesa" in considerazione del fatto che il giudizio d'appello configurerebbe l'ultima possibilità di rivalutazione del merito della vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae; mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, cod. proc. pen., si ravvisa l'esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo l' ordo processus, inteso come sequenza logico- cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella)» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, cit. § 7.3). 1.2. Nel caso in esame gli appelli degli imputati non contestano in modo specifico gli argomenti utilizzati dalla sentenza di primo grado per giungere alla decisione di condanna, limitandosi genericamente ad affermare l'inesistenza di artifici e raggiri e la riconducibilità della condotta contestata da un semplice inadempimento civilistico. Nessuna censura può dunque essere mossa al provvedimento impugnato che ha ritenuto - in accordo con la giurisprudenza richiamata - che le prime impugnazioni fossero prive dei requisiti di specificità necessari per renderleammissibili. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de