CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17330-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 668/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 849/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fittizia- Società a totale partecipazione pubblica – Conversione R.G.N.17330/2022 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 7901 del 2.10.2017 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] –premesso di aver lavorato a partire dal 4.11.2010, dapprima con contratto a termine e poi con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel sesto livello CCLN commercio, presso il contact center della GSE, formalmente alle dipendenze delle diverse società succedutesi nella gestione dell'appalto ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] poi denominata X22, [OSCURATO:PERSONA] srl) ma in realtà sotto la direzione ed il controllo dei preposti GSE e di aver inoltre svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento - deduceva l'illiceità dell'appalto e chiedeva accertarsi la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e di appalto illecito e, per l’effetto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tuttora in essere tra il Persiani e la [OSCURATO:SOCIETA]. dal 04/11/10 con inquadramento al 5° livello del CCNL Commercio e condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a parte ricorrente le ordinarie retribuzioni previste per il 5° livello dal suddetto CCNL, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, oltre alla somma di € 7.083,64 a titolo di differenze retributive ed ad accantonare la somma di € 7.652,11 a titolo di TFR, come da allegati conteggi. 2. Con sentenza n. 668/2022 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dal Persiani. In particolare, la corte distrettuale, per quanto ancora qui rileva, confermava l’inammissibilità delle domande con riferimento al periodo precedente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] stante l’intervenuta sottoscrizione di conciliazione in sede sindacale tra il ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA] e GSE, ritenuta valida rinuncia ai diritti del lavoratore anche nei confronti di GSE. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, invece, riteneva ammissibili le prove articolate dal Persiani e, sulla base di queste, riteneva che l’appalto oggetto di controversia fosse illecito sino al giugno del 2013 quando il servizio di call center era stato riorganizzato. Riteneva, tuttavia, che nonostante l’accertata illiceità dell’appalto le domande del lavoratore non potessero essere accolte. Quanto alle domande di riconoscimento di mansioni superiori e a quelle di inquadramento e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive, la Corte d’appello le rigettava ritenendo carenti sia le allegazioni che la prova relative alle mansioni svolte soprattutto in relazione al periodo successivo alla conciliazione sindacale. Per quanto riguarda la domanda di costituzione/conversione di un rapporto di lavoro subordinato in capo all'appaltante ex art. 29 comma 3 bis e 27 d.lgs n. 276/2003, la Corte territoriale sulla base del rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA]. è società a totale partecipazione pubblica, come eccepito dall’appellata nelle note conclusive del giudizio di appello e come affermato da altre pronunce della medesima Corte di Appello, affermava l'impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, stante il disposto di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, come vigente nel testo come modificato dal decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che imponeva, per le società a totale partecipazione pubblica, l'obbligo di assunzione del personale nel rispetto dei principi del concorso pubblico, con conseguente nullità del rapporto di lavoro instaurato in violazione della normativa. 3. Avverso tale pronuncia il Persiani propone ricorso affidato a quattro motivi. 4. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Solo parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ex art.360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per radicale contrasto tra dispositivo e motivazione. Lamenta che la Corte d’appello avrebbe, contraddittoriamente, nel dispositivo rigettato l’appello, mentre nella motivazione avrebbe ritenuto l’appalto irregolare. 2. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3, censura la sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c, degli artt. 115 e 437 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per aver la Corte deciso sulla base di un’eccezione - quella di inammissibilità della costituzione del rapporto di lavoro per essere la [OSCURATO:SOCIETA]. società ad integrale partecipazione pubblica - inammissibile in quanto proposta tardivamente e sulla base di fatti mai in precedenza allegati. 3. Con il terzo motivo (in ricorso indicato come quarto) lamenta la falsa applicazione degli artt. 18 d.l. n. 112/2008; 19 d.lgs. n. 175/2016 e 97 Cost. Secondo il ricorrente l’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 sarebbe inapplicabile alla fattispecie essendo stato emanato anni dopo l’assunzione del ricorrente e l’art. 97 Cost. sarebbe stato richiamato in modo inconferente. Deduce, inoltre, l’insussistenza di alcuna violazione dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, posto che la GSE aveva adottato un suo Regolamento per disciplinare la selezione del personale da adibire al call center, e ha effettuato la selezione di tutti attenendosi ai principi di cui alla norma suddetta. 4. Con il quarto motivo (in ricorso indicato come quinto) il ricorrente lamenta, ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dal documento «[OSCURATO:PERSONA]. Modalità di inserimento del personale per il [OSCURATO:PERSONA]». Tale documento - decisivo nel giudizio - acquisito dalla Corte Territoriale alla udienza di discussione del 26.01.2022, senza alcuna opposizione della difesa di GSE, è relativo al Regolamento per le assunzioni (adottato da GSE in ottemperanza al comma 2 dell’art. 18 D.L. 112/2008) con il quale la società resistente ha previsto una analitica procedura per le «modalità di reclutamento del personale» a conferma che tutte le assunzioni di personale nel [OSCURATO:PERSONA] GSE (sia dirette che di somministrati) sono avvenute attraverso una procedura selettiva, obiettiva, imparziale e pubblicizzata. 5.Il primo motivo di ricorso è infondato. Ilcontrasto tra motivazione e dispositivo che determin a lanullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Nel caso di specie non si ravvisa alcun contrasto tra l’affermazione dell’illiceità dell’appalto e il rigetto dell’appello stante l’inammissibilità della domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:SOCIETA]. Né il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’esistenza di un autonomo interesse alla declaratoria di illegittimità dell’appalto di manodopera che prescinda dalla richiesta sua conversione in rapporto di lavoro subordinato. 6. Il secondo motivo è, del pari, infondato. Quando, infatti, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l'individuazione della normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce non un'eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione della persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l'inapplicabilità al rapporto controverso della normativa invocata dalla controparte a fondamento dell'azione (Cass. n. 35421/2022). In tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa,nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 c.p.c., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone (così Cass. n. 28060/2020, in motivazione, par. 5). Non è condivisibile, pertanto, la doglianza relativa alla circostanza che la Corte di Appello abbia ritenuto, di ufficio, di poter accertare l'eccezione della mancata selezione ai fini dell'assunzione del ricorrente (in termini Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4394 e 4516 del 2024). 6.1. La normativa applicabile alla fattispecie, in relazione all’essere la GSE una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento delle domande azionate dal lavoratore, connesso alla natura del soggetto convenuto, essendo la qualificazione giuridica della società presupposto giuridico di quel fatto. Dagliatti risulta incontroverso che GSE (Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]) Spa è una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3, comma 4. D.Lgs. n. 79/99), che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per cui la Corte territoriale ha considerato che essa soggiacesse alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (D.Lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall'art. 19, comma 4, che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare. 7. Il terzo motivo è infondato. Ritiene il Collegio di dare continuità, nella fattispecie concreta, ai principi espressi da questa Corte con la pronuncia n. 3621/2018, e successivamente più volte ribaditi (cfr la recente Cass. Sez. Lav. n. 17207/2025, Rv. 675663-01; Cass. n. 21378/2018; Cass. n. 420/2024, Rv. 669693-01) secondo cui, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (conf. Cass n. 3662/2019, n. 19925/2019, Rv. 654741 -01) 7.1. Infatti, una volta affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio per cui, anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale. Del resto, la Corte Costituzionale, che in più pronunce ha evidenziato l’assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l'impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al d.lgs. n. 368/2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati dall'art. 97 Cost. ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa (Corte Cost. n. 89/2003), esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato art. 18 del d.l. n. 112/2008 (Corte Cost. n. 68/2011). 7.2. Deve quindi ribadirsi che, in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 -ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato (Cass. n. 17207 del 26/06/2025, Rv. 675663-01; si vd. in relazione al regime antecedente l’entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, Cass. n. 6171 del 01/03/2023, Rv. 666949 -01). 8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto estraneo al perimetro del vizio denunciato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nella ridetta nozione di fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabile l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica. È stato pure precisato che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni giuridiche decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove risulti comunque un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 5795 del 2017). 9. Il ricorso in conclusione, va rigettato. 8. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GSE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo