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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 07479/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 38094-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale institore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni (n. 4059/2010 e n. 4058/2010) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Rimini e notificate il 17.12.2010.

2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha premesso che il termine di 90 giorni previsto, dall'art. 14,

I. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione inizia a decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa ha completato le indagini tese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione.

3. Ha ricostruito, quanto al primo verbale di contestazione notificato il 27.9.2007, che la DTL di Rimini, ricevuto in data 15.3.2007 il verbale di accertamento dell'INPS, aveva provveduto il 18.4.2007, quindi entro 90 giorni, a richiedere all'opponente la documentazione sui lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo (documentazione effettivamente acquisita solo il 20.4.2007) e che successivamente, in data 3.7.2007, in relazione agli illeciti sanabili, aveva emesso atto di diffida, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004, interrompendo il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 cit.

4. Riguardo al secondo verbale di contestazione, notificato il 29.11.2007, i giudici di appello hanno dato atto, secondo quanto rilevato dal Tribunale, che l'ispettore verbalizzante Ric. 2019 n. 38094 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- aveva emesso verbale di adempimento spontaneo e contestuale ammissione al pagamento in misura ridotta con atto notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Rimini hanno resistito con controricorso.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

7. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 14,

I. n. 689 del 1981, in relazione al secondo verbale di contestazione.

8. Si osserva che nelle premesse delle ordinanze ingiunzioni oggetto di causa è espressamente indicata la data di ultimazione degli accertamenti in quella del 24.4.2007, rispetto alla quale la notifica delle contestazioni avvenuta il 2.10.2007 e il 29.11.2007 è all'evidenza tardiva.

Né può considerarsi atto idoneo a sospendere il termine di cui all'art. 14 cit. il verbale di adempimento spontaneo e contestuale ammissione al pagamento in misura ridotta datato 27.9.2007 e notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché a tale data il termine di 90 giorni era già decorso e non può sospendersi un termine già scaduto.

9. Si dà atto che, in relazione al primo verbale di contestazione notificato il 27.9.2007, il termine era stato interrotto dalla notifica in data 3.7.2007 della diffida ex art. 13 cit., ma si sottolinea come occorra scongiurare l'equivoco che il succedersi delle notifiche sia riferito a tutte le sanzioni, ovvero a tutti gli illeciti contestati.

Difatti, dei cinque illeciti Ric. 2019 n. 38094 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- contestati, quello relativo alla violazione degli artt. 1 e 3

I. 4/1953 è stato oggetto del verbale notificato il 27.9.2007, preceduto dalla notifica della diffida il 3.7.2007; mentre la contestazione dei rimanenti quattro illeciti è stata effettuata per la prima volta con verbale notificato il 29.11.2007, preceduta dalla notifica del verbale di adempimento spontaneo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

10. Il ricorso è fondato.

11. In base a quanto accertato nella sentenza impugnata, in data il 24.4.2007 erano stati ultimati gli accertamenti e quindi questa data deve essere considerata ai fini della individuazione del dies a quo per il computo del termine di 90 giorni per la notifica dei verbali di contestazione (v.

Cass. n. 23608 del 2009; n. 12216 del 2004).

12. La Corte di merito non risulta aver verificato il rispetto del citato termine per la notifica del verbale di contestazione, anche in relazione al secondo accertamento, notificato il 29.11.2007 e di cui la medesima sentenza dà atto (tenuto anche conto che la notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

13. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, al fine della verifica, tramite accertamento in fatto, del rispetto del citato termine, alla luce dei rilievi di cui sopra.

La Corte di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] DEr:c7,7:;TO !N CANCELLER!A I Presidente - 8/422_2 [OSCURATO:PERSONA].ssa Lud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38094-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale institore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni (n. 4059/2010 e n. 4058/2010) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Rimini e notificate il 17.12.2010. 2. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha premesso che il termine di 90 giorni previsto, dall'art. 14, I. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione inizia a decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa ha completato le indagini tese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. 3. Ha ricostruito, quanto al primo verbale di contestazione notificato il 27.9.2007, che la DTL di Rimini, ricevuto in data 15.3.2007 il verbale di accertamento dell'INPS, aveva provveduto il 18.4.2007, quindi entro 90 giorni, a richiedere all'opponente la documentazione sui lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo (documentazione effettivamente acquisita solo il 20.4.2007) e che successivamente, in data 3.7.2007, in relazione agli illeciti sanabili, aveva emesso atto di diffida, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 124 del 2004, interrompendo il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 cit. 4. Riguardo al secondo verbale di contestazione, notificato il 29.11.2007, i giudici di appello hanno dato atto, secondo quanto rilevato dal Tribunale, che l'ispettore verbalizzante Ric. 2019 n. 38094 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- aveva emesso verbale di adempimento spontaneo e contestuale ammissione al pagamento in misura ridotta con atto notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Rimini hanno resistito con controricorso. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 7. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 14, I. n. 689 del 1981, in relazione al secondo verbale di contestazione. 8. Si osserva che nelle premesse delle ordinanze ingiunzioni oggetto di causa è espressamente indicata la data di ultimazione degli accertamenti in quella del 24.4.2007, rispetto alla quale la notifica delle contestazioni avvenuta il 2.10.2007 e il 29.11.2007 è all'evidenza tardiva. Né può considerarsi atto idoneo a sospendere il termine di cui all'art. 14 cit. il verbale di adempimento spontaneo e contestuale ammissione al pagamento in misura ridotta datato 27.9.2007 e notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché a tale data il termine di 90 giorni era già decorso e non può sospendersi un termine già scaduto. 9. Si dà atto che, in relazione al primo verbale di contestazione notificato il 27.9.2007, il termine era stato interrotto dalla notifica in data 3.7.2007 della diffida ex art. 13 cit., ma si sottolinea come occorra scongiurare l'equivoco che il succedersi delle notifiche sia riferito a tutte le sanzioni, ovvero a tutti gli illeciti contestati. Difatti, dei cinque illeciti Ric. 2019 n. 38094 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- contestati, quello relativo alla violazione degli artt. 1 e 3 I. 4/1953 è stato oggetto del verbale notificato il 27.9.2007, preceduto dalla notifica della diffida il 3.7.2007; mentre la contestazione dei rimanenti quattro illeciti è stata effettuata per la prima volta con verbale notificato il 29.11.2007, preceduta dalla notifica del verbale di adempimento spontaneo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 10. Il ricorso è fondato. 11. In base a quanto accertato nella sentenza impugnata, in data il 24.4.2007 erano stati ultimati gli accertamenti e quindi questa data deve essere considerata ai fini della individuazione del dies a quo per il computo del termine di 90 giorni per la notifica dei verbali di contestazione (v. Cass. n. 23608 del 2009; n. 12216 del 2004). 12. La Corte di merito non risulta aver verificato il rispetto del citato termine per la notifica del verbale di contestazione, anche in relazione al secondo accertamento, notificato il 29.11.2007 e di cui la medesima sentenza dà atto (tenuto anche conto che la notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta risale all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 13. Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, al fine della verifica, tramite accertamento in fatto, del rispetto del citato termine, alla luce dei rilievi di cui sopra. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] DEr:c7,7:;TO !N CANCELLER!A I Presidente - 8/422_2 [OSCURATO:PERSONA].ssa Lud
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