CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.10.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di reato ascrittigli ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione, riqualificato, peraltro, quello di cui al capo 1) in termini di ricettazione, e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, e con la applicazione delle pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante contestata sul capo 3) ed ha riconosciuto, invece, il concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., rideterminando perciò la pena inflitta al ricorrente in anni 5 di reclusione ed euro 1.300 di multa, con la conseguente revoca della pena accessoria della interdizione perpetua sostituita da quella della interdizione temporanea dai pubblici uffici; 3. ricorre per cassazione il difensore del Tsvetkov deducendo: 3.1 erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione sul rigetto del primo motivo di appello: riporta le considerazioni svolte dalla Corte di appello a sostegno della partecipazione del ricorrente alla rapina impropria di cui al capo 3) della rubrica, evidenziandone l'inconferenza rispetto al thema dedicendum ovvero alla individuazione di un reale contributo causale nella realizzazione della condotta delittuosa da altri materialmente posta in essere; segnala, a tal proposito, come il riferimento alle condotte risalenti alla mattinata del 28 ottobre evoca un antefatto del tutto irrilevante ai fini di quella descritta al capo 3); riporta, inoltre, il contenuto delle dichiarazioni dei testi di PG Grita, Ziviello e Panico i quali ultimi due nulla avevano potuto riferire laddove il primo si era limitato a confermare che il ricorrente era rimasto in macchina, ad una distanza di 30-40 metri che, dal canto suo, lo Ziviello aveva invece quantificato in 100 metri; aggiunge che la stessa Corte di appello ha convenuto sul fatto che la condotta del Georgiev, repentina ed imprevedibile, non fosse stata preceduta da qualsivoglia avviso, da parte dello Tsvetkov, sull'imminente arrivo dei militari che, in realtà, sarebbe stato l'unico contributo causale alla condotta posta in essere dal correo che si trovava a distanza tale da rendere del tutto vano qualsivoglia intervento di esso ricorrente; sostiene, perciò, che la mera presenza del Tsvetkov, a distanza tale da non poter intervenire, finisce per realizzare una condotta di connivenza non punibile e non già di concorso; rileva, inoltre, che la Corte di appello ha condivisibilmente escluso la aggravante delle "più persone riunite" in quanto, a suo avviso, il Tsvetkov aveva una mera funzione di "monitoraggio" della zona, non essendo lui il "palo" e non essendo intervenuto nel momento in cui il complice aveva posto in essere l'atto violento; rileva che, in tal modo, la Corte ha dato luogo ad una motivazione "perplessa" affermando da un lato ed escludendo dall'altro il ruolo di "palo" dell'odierno ricorrente e, in realtà, viziando la motivazione di intrinseca contraddittorietà; segnala che la Corte di appello ha disatteso il secondo motivo di gravame con motivazione non condivisibile; rileva, in primo luogo, come la difesa si fosse opposta alla acquisizione della denunzia del Fontana risalente al 28.10.2021 e che era stata giustificata del contrasto del suo contenuto con altri atti a firma della stessa persona offesa e che, comunque, era stata acquisita ai soli fini della prova della sua proposizione; segnala che, con la memoria depositata in appello, la difesa aveva evidenziato le discrasie tra le diverse versioni del Fontana, peraltro mai sentito in aula, circa il momento ed il luogo in cui egli avrebbe parcheggiato e visto per l'ultima volta il suo veicolo; rileva, pertanto, la illogicità ed irrilevanza delle considerazioni svolte dalla Corte di appello nell'escludere che il veicolo fosse stato sottratto già nei giorni precedenti il 28 di ottobre; segnala che la Corte di appello ha totalmente omesso di tener conto di una serie di elementi fattuali a conforto della tesi difensiva quantomeno in termini "equivalenti" a quella proposta dalla pubblica accusa: il fatto che il Georgiev fosse quantomeno dal 23 ottobre in possesso del [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], di cui al capo 1), e che avesse ricevuto il [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] ed un [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] rubati il 24 settembre 2020, convogliati nel sito su via Nomentana dove stavano per essere caricati sulla bisarca in uso a tale Ivanov; rileva che la Corte non ha tenuto conto del fatto, pure risultante dalla istruttoria, che la condotta del Georgiev, notata dagli operanti, si era risolta in un rapidissimo lasso di tempo, lasciando intendere che il mezzo era già stato asportato in precedenza; rileva che la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato al ricorrente le circostanze attenuanti generiche e, a tal fine, aveva evocato lo stato di incensuratezza del Tsvetkov, le sue modeste condizioni di vita e, per altro verso, la marginalità della sua condotta, evidenziata dalla stessa Corte di appello che ha riconosciuto il concorso anomalo e, infine, la leale condotta processuale da lui tenuta; richiama il tenore della motivazione della sentenza impugnata di cui denunzia il carattere sostanzialmente apparente oltre che contraddittorio con le altre statuizioni mentire la gravità del fatto finisce per identificarsi in quella del titolo di reato per cui si procedeva; violazione dell'art. 240 cod. pen.: rileva che, nel corso del giudizio di appello, la difesa aveva chiesto il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato all'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente agli effetti personali rinvenuti dagli operanti nella camera da letto in suo uso esclusivo e puntualmente indicati nella istanza; rileva che la Corte di appello ha disatteso la richiesta sul rilievo secondo cui quegli oggetti erano stati confiscati in altro procedimento; rileva che il provvedimento reso in quella sede poteva esplicare i suoi effetti soltanto nei confronti del Georgiev ed avrebbe potuto avere ad oggetto, oltre che quanto era servito per commettere il reato, al più i beni di proprietà di quest'ultimo non potendo estendersi automaticamente a quelli di proprietà del coimputati giudicato separatamente; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la Corte territoriale ha esaurientemente analizzato le risultanze istruttorie intervenendo sulla sentenza di priinno grado soltanto sul piano degli elementi circostanziali; esclude ogni profilo di contraddittorietà tra la esclusione della aggravante delle "più persone riunite" ed il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso "anomalo"; segnala la esaustività della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e che, complessivamente, il ricorso mira ad una non consentita rivalutazione dei fatti alla luce di censure già proposte in appello; rileva che, in quanto "terzo", il ricorrente avrebbe dovuto impugnare sulla confisca nel diverso procedimento in cui essa è stata adottata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto ai rilievi concernenti la configurabilità del delitto di rapina impropria, logicamente prioritari rispetto agli altri il cui esame (salvo per quanto concerne le doglianze in punto di confisca), a séguito del conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, risulta per questa ragione precluso. 1. L'impugnazione ha ad oggetto il solo delitto di rapina di cui al capo 3) della rubrica contestato al ricorrente ed al correo Georgiev poiché "... in concorso tra loro, Georgiev quale esecutore e Tsvetkov con funzione di palo nel luogo degli accessi al parcheggio, si impossessavano della [OSCURATO:PERSONA] ... (in sosta presso il pubblico parcheggio di via [OSCURATO:PERSONA]Ami), usando violenza nei confronti del militare App. Sc. [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, Georgiev - avvisato dal complice dell'imminente arrivo dei militari - repentinamente si poneva alla guida del veicolo oggetto di sottrazione e accelerava puntando in direzione dell'App. Ziviello, che lo stava raggiungendo, a piedi, tentandone l'investimento, riuscendo a fuggire nonostante l'auto civetta di fosse posta all'inseguimento". In realtà, l'odierno ricorrente è stato riconosciuto responsabile, all'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza che non è stata impugnata sul punto, di fatti di ricettazione (capo 1, così riqualificato dalla originaria contestazione di riciclaggio, e capo 2), relativi alla ricezione, accertata lo stesso giorno 28 ottobre 2020, di alcuni mezzi (un [OSCURATO:PERSONA], un [OSCURATO:PERSONA], un [OSCURATO:PERSONA]) risultati provento di furti consumati nei giorni precedenti. 1.1 La sentenza di primo grado aveva infatti ricostruito la giornata del 28 ottobre ripercorrendo gli esiti della attività di monitoraggio dei due imputati attivata dagli investigatori che li avevano potuti seguire e osservare mentre, a bordo della Opel condotta dal Tsvetkov, si spostavano in varie parti di Roma dove il Georgiev saliva sui mezzi sopra indicati per spostarli da dove erano stati parcheggiati e sistemarli in sosta altrove. In particolare, era emerso che, nel corso della mattinata, i due si erano portati in via Bonelli dove il Goergiev aveva prelevato un furgone [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condotto a via Nomentana dove lo aveva parcheggiato salendo quindi a bordo di un [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]) che aveva avviato e, dopo aver fatto un giro, riposizionato dov'era; due mezzi, come era stato accertato, erano stati rubati il giorno 24. Di séguito, nella stessa mattinata del 28 ottobre, i militari operanti avevano notato la Opel condotta dal ricorrente arrivare in L.go Craveri dove era stata raggiunta a piedi dal Georgiev che era salito a bordo del Ducato e tornato in via Nomentana dove era presente ad attenderlo Tsvetkov, sempre a bordo della Opel; Georgiev aveva armeggiato sul Ducato mentre Tsvetkov rimaneva in macchina all'inizio della via. Risaliti entrambi sulla Opel i due avevano percorso il GRA e raggiunto il camping di via del Mare e, poi, via Cavaceppi in zona Torrino dove il Georgiev era sceso dalla Opel e si era addentrato nel parcheggio pubblico di via [OSCURATO:PERSONA]Ami mentre il ricorrente era rimasto in macchina "... allo scopo di monitorare gli accessi del parcheggio" (cfr., ivi, pag. 2). I militari avevano notato il Goergiev armeggiare sullo sportello del conducente del [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] e, in tempo "rapidissimo", salire a bordo ed armeggiato all'interno del cruscotto; a quel punto gli operanti erano intervenuti ma il predetto aveva avviato il mezzo e messo in atto una manovra repentina rischiando di investire l'operante Ziviello, che era riuscito a scansarsi schivando in tal modo l'impatto ed evitando di essere investito. I due erano stati tratti in arresto presso il camping di via del Mare dove gli operanti li avevano attesi subito dopo che il Georgiev, dopo essersi allontanato a bordo del [OSCURATO:PERSONA], aveva abbandonato il mezzo ed era riuscito a darsi alla fuga a piedi.Secondo il Tribunale, nell'episodio, trasmodato in rapina a séguito della reazione del Goergiev al tentativo di intervento dei militari operanti, il ricorrente aveva ricoperto il ruolo di "palo" in quanto 'consapevole delle operazioni del Goergiev, già poste in essere nei giorni prima ..." per cui "... il 28 ottobre l'imputato accompagnò il complice presso il parcheggio di via Cavaceppi al fine di aiutarlo a sottrarre il veicolo [OSCURATO:PERSONA]"; il primo giudice aveva evidenziato, inoltre, che il teste Grita aveva rirerito che il ricorrente "... era in macchina mentre il complice sottraeva il veicolo, fermo in posizione di monitoraggio del parcheggio e della via di uscita, che subito dopo il gesto violento del Georgiev la [OSCURATO:PERSONA] ovvero l'auto nella quale era rimasto ad aspettare il Gergiev mentre questi compiva il furto" ed aveva tuttavia motivato sulla "prevedibilità" dello sviluppo degli eventi e, dunque, sulla responsabilità concorsuale del ricorrente anche per il delitto di rapina. 1.2 Con l'atto di appello, la difesa del Tsvetkov aveva in primo luogo sostenuto che il ricorrente non aveva fornito alcun contributo morale o materiale alla perpetrazione del reato, denunziando anzi il travisamento della deposizione del teste Grita, in quanto costui aveva riferito di non aver visto segnalazioni del Tsvetkov al complice. Sotto altro profilo, la difesa aveva sostenuto che non vi erano elementi per qualificare l'episodio in termini di rapina non essendo stato accertato quando il veicolo fosse stato sottratto al proprietario che, a tal fine, non era mai stato sentito; la tesi afternativa, di un furto perpetrato giorni prima, era peraltro certamente percorribile in quanto in linea con quanto era stato constatato nella mattinata dagli stessi militari operanti, che avevano potuto appurare la disponibilità, da parte dei due, di alcuni veicoli risultati oggetto di furto nei giorni precedenti e che il Goergiev, con l'aiuto del Tsvetkov, provvedeva a spostare da un luogo all'altro come non è escluso che si apprestasse a fare anche nell'occasione con il [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 La Corte di appello ha di fatto eluso la pur pertinente censura difensiva arrivando ad escludere la percorribilità della tesi di un furto perpetrato nei giorni precedenti sulla scorta di una serie di considerazioni tutt'altro che perspicue e conducenti: in primo luogo sostenendo che la vettura era regolarmente parcheggiata, elemento di per sé del tutto privo di rilevanza in quanto analogamente e regolarmente parcheggiati erano anche i veicoli di cui i due si erano occupati nel corso della mattinata e, tuttavia, risultati rubati il giorno 24; ha segnalato, quindi, che il Georgiev aveva armeggiato utilizzando un sofisticato strumento che contentiva la messa in moto del veicolo senza scasso, elemento anch'esso privo di univocità indiziaria dal momento che, non disponendo delle chiavi di accensione, il Georgiev doveva comunque provvedere altrimenti per mettere in moto il veicolo come, ancora una volta, aveva fatto per quelli movimentati nel corso della mattinata. Da ultimo, la Corte ha fatto presente che "nessun teste ha dichiarato che l'auto fosse già stata rubata o che avrebbe in ipotesi potuto essere stata sottratta da tempo" (cfr., ivi, pag. 7) e che "... nessuno ha chiesto l'audizione del Fontana una volta acquisita la denuncia e, in primis, non l'ha chiesta la difesa" e "nemmeno l'imputato ha dichiarato di avere già condotto il complice presso la suddetta [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti"; ha dunque concluso nel senso che quella prospettata dalla difesa era una "... mera astratta eventualità non supportata da alcun elemento di fatto" (cfr., ivi, pag. 7). Partendo de. quest'ultimo rilievo, è evidente la erroneità dell'assunto in quanto proprio quanto rilevato dagli operanti nel corso della mattinata militava per la percorribilità della ipotesi difensiva che, per altro verso, non era certamente compito della difesa dimostrare quanto della Corte di appello, a fronte di un persistente dubbio, superare anche attraverso la rinnovazione officiosa della istruttoria dibattimentale con l'escussione del proprietario del veicolo che, è pacifico, non era mai stato sentito. La incongruità della risposta della Corte alla censura difensiva impone l'annullamento della sentenza impugnata risultando precluso l'esame degli altri motivi risultando evidentemente prioritaria l'esatta ricostruzione dei fatti e il loro corretto inquadramento giuridico, dal momento che il delitto di rapina impropria è configurabile nel solo caso in cui sia predicabile un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità e che non va inteso nel senso della assenza di ogni soluzione di continuità ma va comunque riferito agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" (cfr., Sez. 5, n. 12597 del 30/11/2016, Migliaccio, Rv. 269477 01; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171 01; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821 - 01) in assenza dei quali si potrà, semmai, essere in presenza di un furto seguito da una condotta di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il motivo sulla confisca è invece è inammissibile: è stata la stessa difesa ad aver fatto presente che la confisca era stata disposta in un separato procedimento cui il ricorrente era rimasto estraneo essendo per ciò stesso legittimato ad avanzare le sue richieste in sede esecutiva (cfr., Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, Lacatus, Rv. 276163 - 01; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011, Lonati, Rv. 251845 - 01). P.Q.M. annulla la s