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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 09328/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (che censurano il mancato espletamento di una perizia fonica, sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà motivazionale) risultano oltremodo generici, in quanto non si confrontano con l'effettivo tenore dell'apparato giustificativo, assai più ampio di quanto postulato nell'atto di impugnazione, reiterando doglianze già congruamente disattese (cfr. pp. 2-9 e 11-13, ove si chiarisce come in primo grado la richiesta di perizia ex art. 507 cod. proc. pen. sia stata disattesa, dal momento che «l'intercettazione, per come trascritta in fase di indagine, è stata acquisita tra gli atti utilizzabili per la decisione con il consenso della difesa dell'imputato», richiamando ulteriori concreti e specifici di riscontro alla consapevolezza in capo all'imputato dell'utilizzo del veicolo, quale la disattivazione del sistema Gps, della cui esistenza solo lui poteva essere a conoscenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (che censurano il mancato espletamento di una perizia fonica, sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà motivazionale) risultano oltremodo generici, in quanto non si confrontano con l'effettivo tenore dell'apparato giustificativo, assai più ampio di quanto postulato nell'atto di impugnazione, reiterando doglianze già congruamente disattese (cfr. pp. 2-9 e 11-13, ove si chiarisce come in primo grado la richiesta di perizia ex art. 507 cod. proc. pen. sia stata disattesa, dal momento che «l'intercettazione, per come trascritta in fase di indagine, è stata acquisita tra gli atti utilizzabili per la decisione con il consenso della difesa dell'imputato», richiamando ulteriori concreti e specifici di riscontro alla consapevolezza in capo all'imputato dell'utilizzo del veicolo, quale la disattivazione del sistema Gps, della cui esistenza solo lui poteva essere a conoscenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 09328/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris