CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 28102/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, è radicalmente privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., risolvendosi in una doglianza senza costrutto e senza contenuto di legittimità, pur a fronte di una sentenza che, pur con una motivazione sintetica, aveva realizzato un significativo décalage sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 luglio 2025.