CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1995
Cassazione n. 30135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/1995 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen. Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure afferenti al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P