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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 01512/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi otto di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'accertamento del fatto (primo e secondo motivo); considerato che è intervenuta rinunzia al ricorso che quindi deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi otto di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'accertamento del fatto (primo e secondo motivo); considerato che è intervenuta rinunzia al ricorso che quindi deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 01512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris