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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 1998

Cassazione n. 23751/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1998 in Tunisia avverso la sentenza del 11/03/2024 del GIP del TRIBUNALE di ROMAn udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDOft --6, ii/ttu9 3 4". [OSCURATO:PERSONA] 1-k oitLakt-) [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 11 marzo 2024, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcadipane, deducendo, con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente l'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento.

Ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.

"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto che non possono essere dedotti motivi di ricorso aventi ad oggetto il . difetto di motivazione della sentenza impugnata tanto più in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze oggetto dell'accordo fra le parti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] Sergio krani DEPOSITATO ItN CANCELLARIA SECONDA SEZIONt PENALE IL I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1998 in Tunisia avverso la sentenza del 11/03/2024 del GIP del TRIBUNALE di ROMAn udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDOft --6, ii/ttu9 3 4". [OSCURATO:PERSONA] 1-k oitLakt-) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 11 marzo 2024, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcadipane, deducendo, con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente l'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto che non possono essere dedotti motivi di ricorso aventi ad oggetto il . difetto di motivazione della sentenza impugnata tanto più in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze oggetto dell'accordo fra le parti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] Sergio krani DEPOSITATO ItN CANCELLARIA SECONDA SEZIONt PENALE IL I
Sentenza Cassazione n. 23751/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris