CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 01212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/5/2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed ha ordinato la confisca della somma di euro 295,00 in sequestro "trattandosi di corpo di reato". 2.Ricorre contro la statuizione di confisca, l'imputato denunciando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione poiché le ragioni della disposta ablazione sono di mera apparenza non emergendo dagli atti alcun collegamento tra la somma confiscata ed il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va disposta la restituzione del denaro confiscato all'avente diritto, delegando, come in dispositivo, gli adempimenti per la restituzione. Sussiste, infatti, la denunciata violazione di legge poiché nei casi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato può essere adottata, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. solo per le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, con adeguata motivazione attraverso la quale il giudice dia conto della sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra quanto detenuto e il reato per il quale si procede. Né, come noto, è consentita la confisca "obbligatoria" del denaro, inteso quale prodotto o profitto del reato ai sensi della legge n. 356 del 1992, art. 12 sexies (attuale art. 240-bis cod. pen., Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Nel caso in esame, in presenza di un'accertata condotta di detenzione a fini di cessione, il giudice ha giustificato la confisca con la generica affermazione che si tratta di "profitto" del reato, affermazione che, all'evidenza, non è riconducibile al reato contestato ma, al più, potrebbe essere ricondotta a pregresse cessioni, che non costituiscono oggetto di contestazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere elatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G o a