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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33221/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14614/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 28, è elettivamente domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza n. 147 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni motivate scritte ( ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

F [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. procedeva ad espropriazione immobiliare in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., terza datrice d’ipoteca a garanzia del debito (derivante da mutuo fondiario) contratto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente incorporata in Unicredit, dante causa di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva a sua volta ceduto il credito alla [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel processo esecutivo).

2. Nella predetta esecuzione, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione; con ordinanza del 6/12/2017, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tivoli respingeva l’istanza di sospensione della procedura avanzata dall’esecutata e fissava termine di 45 giorni per intraprendere il giudizio di merito.

3. Il provvedimento era fatto oggetto di reclamo della Valer y S.r.l.; con ordinanza del 20/4/2018 il Collegio accoglieva il reclamo e disponeva la sospensione del processo esecutivo, omettendo, tuttavia, di fissare un termine per introdurre il giudizio di merito.

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avanzava istanza per la fissazione del predetto termine, ma la richiesta veniva respinta dal Tribunale.

5. Riassunto dalla creditrice il processo esecutivo, con provvedimento del 24/1/2019, il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di pronuncia di estinzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA].

6. In accoglimento del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. proposto dalla medesima esecutata, con la sentenza n. 787/2019 il Tribunale di Tivoli dichiarava estinto il processo esecutivo, rilevando che nel termine ex art. 624, comma 3, cod. proc. civ. (concesso dal giudice dell’esecuzione per introdurre il giudizio di merito dopo il rigetto dell’istanza di sospensione), non sospeso dalla proposizione del reclamo, non era stato introdotto il giudizio di merito.

7. Avve rso la sentenza di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; con la sentenza n. 147 del 13/1/2020, la Corte di Appello di Roma respingeva l’impugnazione.

8. Avverso quest ’ ultima decis ione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo.

9. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 10.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 11.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 –senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio.

2. Emerge dal ricorso introduttivo che l ’ esecuzione immobiliare – dapprima sospesa (con provvedimento del Collegio di reclamo ex art.624 cod. proc. civ.) e poi dichiarata estinta (con la sentenza resa in esito al reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., poi confermata in appello) – era stata promossa ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. quale terzo proprietario (datore di ipoteca) in forza di titolo esecutivo nei confronti della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA].

3. N é dalle difese delle parti, né dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia partecipato al giudizio di reclamo avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’estinzione.

4. È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.) o nell’esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637- 01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01).

5. La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione della debitrice principale – univocamente individuata nella [OSCURATO:SOCIETA]. –determina un vizio rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta la cassazione della sentenza impugnata (che aveva confermato nel merito, sostituendola, la pronuncia del Tribunale) con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01).

7. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle s pese, anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.

M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassa- zione.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14614/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 28, è elettivamente domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza n. 147 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni motivate scritte ( ex art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020 e succ. mod.) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. F [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. procedeva ad espropriazione immobiliare in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., terza datrice d’ipoteca a garanzia del debito (derivante da mutuo fondiario) contratto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente incorporata in Unicredit, dante causa di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva a sua volta ceduto il credito alla [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel processo esecutivo). 2. Nella predetta esecuzione, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione; con ordinanza del 6/12/2017, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tivoli respingeva l’istanza di sospensione della procedura avanzata dall’esecutata e fissava termine di 45 giorni per intraprendere il giudizio di merito. 3. Il provvedimento era fatto oggetto di reclamo della Valer y S.r.l.; con ordinanza del 20/4/2018 il Collegio accoglieva il reclamo e disponeva la sospensione del processo esecutivo, omettendo, tuttavia, di fissare un termine per introdurre il giudizio di merito. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avanzava istanza per la fissazione del predetto termine, ma la richiesta veniva respinta dal Tribunale. 5. Riassunto dalla creditrice il processo esecutivo, con provvedimento del 24/1/2019, il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di pronuncia di estinzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 6. In accoglimento del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. proposto dalla medesima esecutata, con la sentenza n. 787/2019 il Tribunale di Tivoli dichiarava estinto il processo esecutivo, rilevando che nel termine ex art. 624, comma 3, cod. proc. civ. (concesso dal giudice dell’esecuzione per introdurre il giudizio di merito dopo il rigetto dell’istanza di sospensione), non sospeso dalla proposizione del reclamo, non era stato introdotto il giudizio di merito. 7. Avve rso la sentenza di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; con la sentenza n. 147 del 13/1/2020, la Corte di Appello di Roma respingeva l’impugnazione. 8. Avverso quest ’ ultima decis ione la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo. 9. Resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 10.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 11.Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8 - bis , del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato, da ultimo dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 –senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. R [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. 2. Emerge dal ricorso introduttivo che l ’ esecuzione immobiliare – dapprima sospesa (con provvedimento del Collegio di reclamo ex art.624 cod. proc. civ.) e poi dichiarata estinta (con la sentenza resa in esito al reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., poi confermata in appello) – era stata promossa ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. quale terzo proprietario (datore di ipoteca) in forza di titolo esecutivo nei confronti della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. 3. N é dalle difese delle parti, né dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia partecipato al giudizio di reclamo avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sull’estinzione. 4. È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’opposizione exart. 619 cod. proc. civ.) o nell’esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637- 01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01). 5. La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione della debitrice principale – univocamente individuata nella [OSCURATO:SOCIETA]. –determina un vizio rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta la cassazione della sentenza impugnata (che aveva confermato nel merito, sostituendola, la pronuncia del Tribunale) con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01). 7. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle s pese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 33221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris