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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29302/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcx a TAURIANOVA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; jìjitt › [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi che l'ha condannata per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625, n.2 e 7 c.p.

Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 624 e 625 c.p., per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della ricorrente; 2) vizio di motivazione, per apparenza ed illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. e alla conseguente ritenuta procedibilità d'ufficio.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

I motivi di ricorso appaio riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, oltre a risultare manifestamente infondati perché inerenti a motivi in palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. 2.1 La Corte territoriale ha in primis logicamente escluso quanto affermato dalla difesa, circa la errata ricostruzione dei fatti: è corretta l'attribuzione della condotta in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essendo la stessa titolare dell'utenza beneficiaria della fornitura e intestataria del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA].

Ai fini della sussistenza del reato di furto non è necessaria la prova dell'illecita manomissione, essendo rilevante che vi sia, all'atto del controllo, l'indebita fruizione di energia elettrica, come da consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità.

Ne deriva che, indipendentemente dalla prova certa in ordine all'autore materiale della manomissione, deve essere attribuita all'odierna ricorrente la penale responsabilità per il reato ascritto.

Del tutto infondata è poi la doglianza secondo cui i giudici di merito non avrebbero motivato circa l'elemento soggettivo, dal momento che la sentenza impugnata spende ampi argomenti per illustrare che la condotta volta alla sottrazione di energia, a favore della abitazione dell'imputata e a danno della società, aveva creato un indebito profitto a favore dell'imputata predetta.

2.2. I secondo motivo è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, posto che la sentenza impugnata, anche richiamando la conforme sentenza di primo grado, ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.

Il motivo, nella sostanza, richiede una rivalutazione dei fatti accertati dai giudici del merito e adotta una tecnica illustrativa inidonea ad introdurre evidenze di un vizio della motivazione talmente grave da incrinare la doppia decisione conforme in punto di responsabilità penale.

Stesse considerazioni si impongono relativamente alla dedotta mancanza di querela, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7, avendo l'imputato commesso il reato su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità.

In tale ipotesi, infatti, il reato di furto è perseguibile d'ufficio (art. 624, comma 3 cod. pen., come modificato dall'art. 2 del d.lgs n.150/ 2022).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 412,ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcx a TAURIANOVA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; jìjitt › [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi che l'ha condannata per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625, n.2 e 7 c.p. Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 624 e 625 c.p., per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della ricorrente; 2) vizio di motivazione, per apparenza ed illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. e alla conseguente ritenuta procedibilità d'ufficio. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi di ricorso appaio riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, oltre a risultare manifestamente infondati perché inerenti a motivi in palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. 2.1 La Corte territoriale ha in primis logicamente escluso quanto affermato dalla difesa, circa la errata ricostruzione dei fatti: è corretta l'attribuzione della condotta in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essendo la stessa titolare dell'utenza beneficiaria della fornitura e intestataria del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. Ai fini della sussistenza del reato di furto non è necessaria la prova dell'illecita manomissione, essendo rilevante che vi sia, all'atto del controllo, l'indebita fruizione di energia elettrica, come da consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità. Ne deriva che, indipendentemente dalla prova certa in ordine all'autore materiale della manomissione, deve essere attribuita all'odierna ricorrente la penale responsabilità per il reato ascritto. Del tutto infondata è poi la doglianza secondo cui i giudici di merito non avrebbero motivato circa l'elemento soggettivo, dal momento che la sentenza impugnata spende ampi argomenti per illustrare che la condotta volta alla sottrazione di energia, a favore della abitazione dell'imputata e a danno della società, aveva creato un indebito profitto a favore dell'imputata predetta. 2.2. I secondo motivo è inammissibile in quanto del tutto privo di specificità, posto che la sentenza impugnata, anche richiamando la conforme sentenza di primo grado, ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Il motivo, nella sostanza, richiede una rivalutazione dei fatti accertati dai giudici del merito e adotta una tecnica illustrativa inidonea ad introdurre evidenze di un vizio della motivazione talmente grave da incrinare la doppia decisione conforme in punto di responsabilità penale. Stesse considerazioni si impongono relativamente alla dedotta mancanza di querela, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7, avendo l'imputato commesso il reato su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità. In tale ipotesi, infatti, il reato di furto è perseguibile d'ufficio (art. 624, comma 3 cod. pen., come modificato dall'art. 2 del d.lgs n.150/ 2022). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 412,ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore d
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