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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 25387/2025

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[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 4189/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

1. Con sentenza in data 16/12/2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, perché aveva violato la misura di prevenzione del divieto di rientro nel Comune di Milano disposto a suo carico con ordinanza del Questore del 20/05/2021 ed era stato controllato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] una prima volta in via Aselli e il 13/10/2021 una seconda volta in una sala slot della stessa città.

Per queste violazioni era [OSCURATO:PERSONA]

2. Ai fini dell’incidentale valutazione di legittimità dell’ordine del Questore la giurisprudenza costante non richiede alcun accertamento riguardo alla sussistenza di legami familiari nel territorio rispetto al quale viene emesso il foglio di via, ma solo l’accertamento di quale sia il luogo di residenza o di dimora abituale (da ultimo: In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 4189/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; 1. Con sentenza in data 16/12/2024, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, perché aveva violato la misura di prevenzione del divieto di rientro nel Comune di Milano disposto a suo carico con ordinanza del Questore del 20/05/2021 ed era stato controllato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] una prima volta in via Aselli e il 13/10/2021 una seconda volta in una sala slot della stessa città. Per queste violazioni era [OSCURATO:PERSONA] 2. Ai fini dell’incidentale valutazione di legittimità dell’ordine del Questore la giurisprudenza costante non richiede alcun accertamento riguardo alla sussistenza di legami familiari nel territorio rispetto al quale viene emesso il foglio di via, ma solo l’accertamento di quale sia il luogo di residenza o di dimora abituale (da ultimo: In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (
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