CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 08132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Romania il 18 agosto 1977 avverso l'ordinanza del giorno 11 dicembre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato quella di affidamento in prova proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore /11\ Presidente i [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Di CASSAZIONE Rorre, ...... .. ... R .. . 2026 iL FUNZ