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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17894/2026

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042VWLP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infonL:to: risultando dagli atti, cui la Corte ha potuto accedere in ragione della questione processuale dedotta, che l'imputato ha ricevuto la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio in appello e che la Corte territoriale, proprio in ragione della regolarità di tale notificazione della sopravvenuta nomina del nuovo difensore successivamente alla scadenza del termine formulare la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, ha rigettato l'istanza dei difensore con cui si chiedeva la rinnovazione della notificazione della citazione in giudizio dell'imputato e la rimessione in termini per la richiesta di trattazione orale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame ,i-delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa deHe ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in copa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.MIl Consi estensore [OSCURATO:PERSONA] uiccione [OSCURATO:PERSONA] no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
042VWLP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infonL:to: risultando dagli atti, cui la Corte ha potuto accedere in ragione della questione processuale dedotta, che l'imputato ha ricevuto la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio in appello e che la Corte territoriale, proprio in ragione della regolarità di tale notificazione della sopravvenuta nomina del nuovo difensore successivamente alla scadenza del termine formulare la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, ha rigettato l'istanza dei difensore con cui si chiedeva la rinnovazione della notificazione della citazione in giudizio dell'imputato e la rimessione in termini per la richiesta di trattazione orale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagame ,i-delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa deHe ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in copa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.MIl Consi estensore [OSCURATO:PERSONA] uiccione [OSCURATO:PERSONA] no
Decreto Cassazione n. 17894/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris