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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11362/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33545/22 Zucca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni nonché art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute in entrambi i motivi del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura relativi alla responsabilità per i reati contestati rispettivamente ai capi A), B) e C) già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 5- 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 33545/22 Zucca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni nonché art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute in entrambi i motivi del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura relativi alla responsabilità per i reati contestati rispettivamente ai capi A), B) e C) già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 5- 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13
Sentenza Cassazione n. 11362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris