CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 18905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5866/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Tagliamento n. 55 ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n. 2203/2022 della Corte d’appello di Venezia depositata il 12-10-2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26-6- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: appalto R.G.5866/2023 C.C. 26-6-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificatoil 12- 8- 2014 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha citato avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].r.l. per sentire accertare il suo inadempimento in relazione all’erronea lavorazione di “pattini radialiin PTFE e carbon grafite” commissionati dall’attrice, per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato di Euro 1.535,00 oltre al risarcimento dei danni. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA].,contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del residuo corrispettivo dovuto. Con sentenza n. 437/2021 depositata il 25-2-2021 il Tribunale di Vicenza ha accertato l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ha condannata a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il danno liquidato in Euro 16.872,48, rigettando la domanda riconvenzionale. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che la Corte d’appello di Venezia ha accolto con sentenza n. 2203/2022 pubblicata il 12-10- 2022, rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare alla stessa Euro 839,36, con interessi ex d.lgs. 231/2002 e rifusione delle spese di entrambi i gradi. La sentenza ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva consegnato a [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante le richieste, i pattini in contestazione, né aveva prodotto in fase di consulenza tecnica d’ufficio i pattini che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe realizzato in modo difforme dai disegni forniti; ha altresì rilevato che la verifica volta ad accertare le difformità risultava avvenuta su macchine simili a quelle sulle quali erano stati montati i pattini, ma non sulle stesse macchine. La sentenza, testualmente richiamando quanto dedotto alle pagg. 19, 32 e 34 della c.t.u., ha dichiarato che non era possibile accertare se i pattini realizzati da [OSCURATO:SOCIETA] fossero difformi da quelli commissionati, perché l’esame peritale aveva riguardato campioni non oggetto della fornitura ed era stato compiuto su macchine simili; ha dichiarato che la carenza non poteva essere imputata all’appaltatrice, perché i pattini erano stati consegnati alla committente [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto riconsegnarli e non li aveva neppure esibiti all’appaltatrice che ne aveva fatto richiesta. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo. Gimatecs.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 2 6 - 6 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo è rubricato “ omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n.5 c.p.c.” e con esso la società ricorrente sostiene che la sentenza abbia totalmente trascurato preciso fatto storico accertato dal consulente d’ufficio, riferito al dato che la consulenza si era svolta proprio sui pattini oggetto delle due forniture contestate. La ricorrente richiama il contenuto della consulenza d’ufficio alle pagine 13 e 14,relativamente alla selezione dei campioni di pattini uti lizzati per l’accertamento , e sostiene che il consulente d’ufficio abbia individuato il pattino M2 come riconducibile alla prima fornitura e i pattini M1, M3 e F1 come riconducibili alla seconda fornitura; evidenzia che tale fatto è stato oggetto di discussione tra le parti, che il fatto era decisivo ed è stato trascurato dalla Corte territoriale, che ha deciso sulla base del presupposto che l’esame peritale avesse riguardato campioni non oggetto di fornitura; rileva che, se la Corte avesse correttamente ricostruito il fatto, e cioè che l’esame peritale si era svolto proprio sui pattini riconducibili alle due forniture, avrebbe accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il c.t.u. aveva accertato che i pattini realizzati da [OSCURATO:SOCIETA] risultavano non conformiai disegni forniti da [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il motivo di ricorso è inammissibile. E’ acquisito il principio secondo il quale l’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, co.1 n. 6 e 369 co.2 n.4 cod. proc. civ. il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01, Cass. Sez. 2 29-10-2018 n. 27415 Rv. 651028-01, per tutte). Nella fattispecie non si verte in ipotesi nella quale sia stato omesso l’esame di un fatto storico, perché le deduzioni della ricorrente sono volte a sostenere che la Corte d’appello, sulla base del contenuto della consulenza d’ufficio proposta in ricorso , avrebbe dovuto ritenere che l’indagine peritale era stata svolta sui pattini forniti da [OSCURATO:SOCIETA]. Al contrario la Corte d’appello, sulla base della lettura della consulenza d’ufficioanaliticamente eseguita in sentenza e che rimane estranea al sindacato di legittimità in quantoimmune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che l’indagine tecnica non aveva potuto svolgersi sugli stessi pattini originariamente oggetto della fornitura e coinvolti dalle degradazioni; inoltre ha considerato che anche le macchine sulle quali erano stati eseguite le prove dal consulente d’ufficio erano solo simili a quelli sulle quali erano stati utilizzati i pattini oggetto di fornitura e perciò ha concluso nel senso della mancanza di prova dei vizi lamentati. Quindi,non vi è stato un omesso esame di fatto decisivo, perché il fatto decisivo era quello relativo all’individuazione dei pattini oggetto di fornitura da parte del consulente d’ufficio e tale fatto è stato esaminato dalla Corte d’appello; nell’esaminare tale fatto la Corte d’appello ha eseguito l’apprezzamento di fatto -spettante al giudice di merito e insindacabile in questa sede-sulle risultanze istruttorie, giungendo alla conclusione che era mancata qualsiasi possibilità di riscontro sui pattini originariamente coinvolti dalle degradazioni e per questo non era ascrivibile a [OSCURATO:SOCIETA] la realizzazione di pattini in modo difforme. 3.In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio dellasoccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello st