CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 04209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.2377-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 40941/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, dolendosi della congruità della pena da loro stessi concordata. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4209/2026 Roma, lì, 02/02/2026 Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio in presenza di pena non illegale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini