Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13437/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 25 novembre 2020 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Roma il 28 giugno 2007.

La riforma in appello è consistita nell'assoluzione dell'imputato, per non aver commesso il fatto, dalla bancarotta fraudolenta documentale e nella rimodulazione in mitius della durata delle pene accessorie di cui all'ari:. 216, ultimo comma, legge fall.

L'imputato è stato ritenuto responsabile della bancarotta quale concorrente extraneus ed a prescindere dai periodi in cui era stato amministratore in carica della società fallita (giacché l'operazione non si era concretizzata in tali periodi), per avere ricevuto sul proprio conto corrente -- in qualità di socio — la somma di 412.790 euro, quale quota parte del prezzo che la "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l." aveva versato per l'acquisto simulato di un programma informatico da una società cinese costituita ad hoc, pagando la somma di euro 2.500.000, che successivamente era stata ripartita tra vari soggetti, ivi compreso il Duca.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova quanto al coefficiente soggettivo della condotta.

Argomenta il ricorrente che l'operazione di acquisto era stata deliberata ed attuata quando egli non era più amministratore (e si limitava a detenere solo una quota del 20%) e che la ricezione della somma a lui dirottata non aveva valore incriminante in quanto tale somma era stata restituita dal prevenuto alla "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l.".

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova per avere la Corte di merito trascurato che l'imputato aveva dato prova di avere restituito la somma, di conseguenza non escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall.

Senza tale aggravante, il reato si sarebbe prescritto il 28 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che concerne il coefficiente soggettivo della condotta — è inammissibile in quanto la Corte di appello ha escluso che la responsabilità dell'imputato derivasse dai periodi di carica e lo ha ritenuto concorrente extraneus per avere ricevuto una quota parte del prezzo che la "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l." aveva apparentemente pagato alla società cinese, in proporzione alla sua partecipazione societaria.

Quanto alla restituzione nelle casse della fallita, quella del ricorrente è un'affermazione di parte che la Corte territoriale ha contrassegnato come un "suo dire", conclusione che il ricorrente non contrasta con specifiche argomentazioni.Al netto di questa affermazione, la sentenza impugnata è inattaccabile laddove ha classificato la responsabilità del prevenuto come quella di un estraneo, aspetto che consente di prescindere dal tema della effettività della sua carica amministrativa.

Tema, quest'ultimo, su cui pure il ricorrente — inutilmente — si sofferma. [OSCURATO:PERSONA] osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2. Medesima sorte deve avere il secondo motivo di ricorso — che concerne la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — e non solo perché anch'esso denunzia contemporaneamente i tre vizi di motivazione.

A proposito della doglianza in esame, va, infatti, osservato che, in primo luogo, non vi era motivo di appello sulla predetta circostanza e che il tema della restituzione — su cui il ricorrente fonda la predicata esclusione — era trattato in maniera generica nel gravame di merito.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).A ciò si aggiunga che la censura è generica anche nel ricorso per cassazione.

D'altra parte, quand'anche vi fosse stata restituzione, a meno che quest'ultima non fosse avvenuta prima della dichiarazione di fallimento (con ciò chiamando in causa il concetto di bancarotta riparata), essa non rileverebbe per escludere né la responsabilità dell'imputato, né l'aggravante in discorso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4/3/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 25 novembre 2020 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Roma il 28 giugno 2007. La riforma in appello è consistita nell'assoluzione dell'imputato, per non aver commesso il fatto, dalla bancarotta fraudolenta documentale e nella rimodulazione in mitius della durata delle pene accessorie di cui all'ari:. 216, ultimo comma, legge fall. L'imputato è stato ritenuto responsabile della bancarotta quale concorrente extraneus ed a prescindere dai periodi in cui era stato amministratore in carica della società fallita (giacché l'operazione non si era concretizzata in tali periodi), per avere ricevuto sul proprio conto corrente -- in qualità di socio — la somma di 412.790 euro, quale quota parte del prezzo che la "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l." aveva versato per l'acquisto simulato di un programma informatico da una società cinese costituita ad hoc, pagando la somma di euro 2.500.000, che successivamente era stata ripartita tra vari soggetti, ivi compreso il Duca. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova quanto al coefficiente soggettivo della condotta. Argomenta il ricorrente che l'operazione di acquisto era stata deliberata ed attuata quando egli non era più amministratore (e si limitava a detenere solo una quota del 20%) e che la ricezione della somma a lui dirottata non aveva valore incriminante in quanto tale somma era stata restituita dal prevenuto alla "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l.". 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova per avere la Corte di merito trascurato che l'imputato aveva dato prova di avere restituito la somma, di conseguenza non escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall. Senza tale aggravante, il reato si sarebbe prescritto il 28 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne il coefficiente soggettivo della condotta — è inammissibile in quanto la Corte di appello ha escluso che la responsabilità dell'imputato derivasse dai periodi di carica e lo ha ritenuto concorrente extraneus per avere ricevuto una quota parte del prezzo che la "[OSCURATO:PERSONA] corporation s.r.l." aveva apparentemente pagato alla società cinese, in proporzione alla sua partecipazione societaria. Quanto alla restituzione nelle casse della fallita, quella del ricorrente è un'affermazione di parte che la Corte territoriale ha contrassegnato come un "suo dire", conclusione che il ricorrente non contrasta con specifiche argomentazioni.Al netto di questa affermazione, la sentenza impugnata è inattaccabile laddove ha classificato la responsabilità del prevenuto come quella di un estraneo, aspetto che consente di prescindere dal tema della effettività della sua carica amministrativa. Tema, quest'ultimo, su cui pure il ricorrente — inutilmente — si sofferma. [OSCURATO:PERSONA] osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Medesima sorte deve avere il secondo motivo di ricorso — che concerne la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — e non solo perché anch'esso denunzia contemporaneamente i tre vizi di motivazione. A proposito della doglianza in esame, va, infatti, osservato che, in primo luogo, non vi era motivo di appello sulla predetta circostanza e che il tema della restituzione — su cui il ricorrente fonda la predicata esclusione — era trattato in maniera generica nel gravame di merito. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).A ciò si aggiunga che la censura è generica anche nel ricorso per cassazione. D'altra parte, quand'anche vi fosse stata restituzione, a meno che quest'ultima non fosse avvenuta prima della dichiarazione di fallimento (con ciò chiamando in causa il concetto di bancarotta riparata), essa non rileverebbe per escludere né la responsabilità dell'imputato, né l'aggravante in discorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/3/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris