CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40872/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza del Tribunale di Trapani del 4 maggio 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt. 582, 610, 612 e 635, comma 2, n. 3 cod.pen., commessi in Alcamo il 3/11/2013, limitatamente alle statuizioni sul trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo e il secondo motivo, che denunciano la violazione degli artt. 125 cod.proc.pen. e 52, 54 e 59 cod.pen. e il vizio di motivazione, sono affidati a censure che, oltre a non confrontarsi con il principio di diritto da sempre affermato dal diritto vivente, secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, posto che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculí", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), ripropongono, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (pagg. 4 e 5 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), e finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv.207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato, nel rispetto, peraltro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, specifici ed inopinabili travisamenti delle prove, in particolare della cd. 'conversazione periziata' in cui la Ania, madre degli imputati, aveva illustrato al Mercurio le ragioni del risentimento da costoro provato nei suoi confronti (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 2.2. D'altro canto i rilievi che si appuntano sul mancato riconoscimento delle scriminanti invocate, anche nella forma putativa (legittima difesa e stato di necessità), sono manifestamente infondati, considerato che l'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità delle stesse implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodronnico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa o di soccorso necessitato preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Rv. 246566). 2.3. Manifestamente infondata è la doglianza di cui al terzo motivo in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.. La relativa statuizione, infatti, è conforme al principio di diritto secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo, a condizione che sia soppesata l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, quali la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari dell'imputato, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, gli interessi lesi o perseguiti dal reo e le motivazioni - anche indirette - sottese alla condotta (Sez. 2, n. 41011 del 06/06/2018, Rv. 274260). Ne viene che la motivazione rassegnata dalla Corte di appello, che ha giustificato il diniego dell'istituto invocato in ragione della non esiguità dei singoli illeciti, avuto riguardo al danno cagionato e all'intensità del dolo, ed anche dell'episodio nel suo complesso considerato, è incensurabile in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, pertanto, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 20