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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 02120/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5988/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10-1, presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GENOVA, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO GENOVA n. 11/2023 depo- sitata il 16/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di so- cio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, ha proposto reclamo av- verso la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2022, con la quale –su richiesta del Pubblico Ministero - era stato dichiarato il fallimento della società partecipata, deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall., desu- mibili questi dalla contabilità interna della società, dalla quale sareb- bero stati evincibili i dati relativialla gestione caratteristica, attinente ad attività ludica di apparecchi da gioco lecito con vincite in danaro (slot machine), di cui ha allegato il flusso informativo («i resoconti dell’attività di “gioco”») inviato al concessionario di rete.

2. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente.

Ha osservato, in particolare, il giudice del reclamo che tale documentazione non dà prova della correttezza dei dati inviati al concessionario, non essendo provato che si tratti di dati immodificabili, né essendo provato che gli apparecchi di gioco non fossero alterabili, non essendovi contabilità a riscontro.

Lo stesso giudice ha, inoltre, accertato che la società debitrice non aveva pro- ceduto al deposito dei bilanci.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il socio della società in fal- limento,affidato a tre motivi.

Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., art. 24, secondo commae 111, secondo comma, Cost., nonché nul- lità della sentenza o del procedimento perviolazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.

Osserva parte ricorrente che non sarebbero state inserite nel fascicolo telematico le note scritte da parte del Procuratore Generale, che inverosarebbero visi- bili dalla «schermata eventi e documenti del fascicolo telematico», per cui il contraddittorio sarebbe stato violato non essendo stato il ricorrente in grado di visionare l’«eventuale» memoria del PG e la relativa documentazione.

2. Il primo motivo è inammissibile, posto che la lesione del diritto di difesa derivante da violazioni di carattere processuale può essere denunciata solo laddove si sia verificato un concreto pregiudizio in- cidente sull’andamento o sull’esito del processo (Cass., n. 27424/2023).

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela, difatti, l'interesse all'astratta regola- rità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pre- giudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugna- zione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza pro- spettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della re- gola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del di- ritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(Cass., n. 26831/2014).

3. Il ricorrente che, pertanto, deduce di avere subito un pregiu- dizio al proprio diritto di difesaper effetto di una violazione proces- suale, ha l’onere di allegare quale effettivo pregiudizio sia derivato dalla violazione processuale,sotto pena di inammissibilità (Cass., n. 20834/2022), sicché l'annullamento della sentenza impugnata ap- pare necessario ove nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella im- pugnata (Cass., n. 27419/2021; Cass., n.19759/2017).

4. Nella specie, il ricorrente si è limitato ad allegare che non sa- rebbe stato in grado di visionare in appello le note scritte del Procu- ratore Generale, senza allegare quale sia stato lo specifico pregiudizio subito, pregiudizio –peraltro – a escludersi, posto che la sentenza impugnata non menziona, né valorizza ai fini della deci- sione alcuna nota scritta del Procuratore Generale.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che i flussi delle giocate fossero attendibilie che la società debitrice fosse sprovvista di contabilità.

Osserva parte ricorrente che i flussi delle giocate sono gestiti da soggetto esterno al ricorrente, il concessionariodella rete telematica di proprietà AAMS(incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), per cui si tratta di dati di fonte certa.

Osserva, per- tanto, il ricorrente che il giudice dimerito avrebbe travisato il conte- nuto della prova, ove ha rilevato che il flusso di dati sarebbe inidoneo alla dedotta dimostrazione, non essendo dati alterabili.

Osserva, in- fine, come i dati di bilancio sarebbero confermatida elementi acqui- siti in sede di accertamento da parte degli agenti accertatori.

6. Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo .

Il motivo, lungi dall’esporre un fatto storico, si traduce surrettizia- mente in una rivalutazione della documentazione prodotta in appello e nella censura di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito ( Cass., Sez.

U., n. 34476/2019); inoltre, non risulta espressamente censurata la ratio decidendi relativa alla inidoneità di tale documentazione a ricostruire le soglie quantitative per l’assoggettamento al fallimento.

7. In ogni caso, la doglianza con cui si censuri la violazione delle regole di valutazione della prova, sotto il paradigma di cui all’art. 116 cod. proc. civ., è ammissibile a condizione che si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove, pertanto, si deduca che il giu- dice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibileex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei limiti incui ancora si consente il sindacato di le- gittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez.

U., n. 20867/2020).

8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma e 15, quarto comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova, da parte della società debitrice, circa i requisiti soggettivi di non assoggettabilità a fallimento.

Osserva parte ricorrente che il mancato deposito dei bilanci non possa ridondare a svantaggio del debitore, potendovi questi assolvere con ogni altra documentazione.

Sotto questo profilo, il ricorrente sottopone all’attenzione la docu- mentazione già prodotta al giudice di appello ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova.

9. Il terzo motivo è inammissibile, ex art.360bis cod. proc. civ., posto che l’omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui con- fronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimo- niale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità ( tra le molte, Cass., n. 25188/2017).

Né il giudice, in assenza della produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della provaper supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova del debitore (Cass., n. 625/2016).

10. Il ricorso va, pertanto , dichiarato inammissibile .

Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di costituzione degli inti- mati.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifi- cato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5988/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10-1, presso lo studio dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] GENOVA, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO GENOVA n. 11/2023 depo- sitata il 16/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di so- cio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, ha proposto reclamo av- verso la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2022, con la quale –su richiesta del Pubblico Ministero - era stato dichiarato il fallimento della società partecipata, deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall., desu- mibili questi dalla contabilità interna della società, dalla quale sareb- bero stati evincibili i dati relativialla gestione caratteristica, attinente ad attività ludica di apparecchi da gioco lecito con vincite in danaro (slot machine), di cui ha allegato il flusso informativo («i resoconti dell’attività di “gioco”») inviato al concessionario di rete. 2. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente. Ha osservato, in particolare, il giudice del reclamo che tale documentazione non dà prova della correttezza dei dati inviati al concessionario, non essendo provato che si tratti di dati immodificabili, né essendo provato che gli apparecchi di gioco non fossero alterabili, non essendovi contabilità a riscontro. Lo stesso giudice ha, inoltre, accertato che la società debitrice non aveva pro- ceduto al deposito dei bilanci. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il socio della società in fal- limento,affidato a tre motivi. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., art. 24, secondo commae 111, secondo comma, Cost., nonché nul- lità della sentenza o del procedimento perviolazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Osserva parte ricorrente che non sarebbero state inserite nel fascicolo telematico le note scritte da parte del Procuratore Generale, che inverosarebbero visi- bili dalla «schermata eventi e documenti del fascicolo telematico», per cui il contraddittorio sarebbe stato violato non essendo stato il ricorrente in grado di visionare l’«eventuale» memoria del PG e la relativa documentazione. 2. Il primo motivo è inammissibile, posto che la lesione del diritto di difesa derivante da violazioni di carattere processuale può essere denunciata solo laddove si sia verificato un concreto pregiudizio in- cidente sull’andamento o sull’esito del processo (Cass., n. 27424/2023). La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela, difatti, l'interesse all'astratta regola- rità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pre- giudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugna- zione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza pro- spettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della re- gola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del di- ritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(Cass., n. 26831/2014). 3. Il ricorrente che, pertanto, deduce di avere subito un pregiu- dizio al proprio diritto di difesaper effetto di una violazione proces- suale, ha l’onere di allegare quale effettivo pregiudizio sia derivato dalla violazione processuale,sotto pena di inammissibilità (Cass., n. 20834/2022), sicché l'annullamento della sentenza impugnata ap- pare necessario ove nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella im- pugnata (Cass., n. 27419/2021; Cass., n.19759/2017). 4. Nella specie, il ricorrente si è limitato ad allegare che non sa- rebbe stato in grado di visionare in appello le note scritte del Procu- ratore Generale, senza allegare quale sia stato lo specifico pregiudizio subito, pregiudizio –peraltro – a escludersi, posto che la sentenza impugnata non menziona, né valorizza ai fini della deci- sione alcuna nota scritta del Procuratore Generale. 5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che i flussi delle giocate fossero attendibilie che la società debitrice fosse sprovvista di contabilità. Osserva parte ricorrente che i flussi delle giocate sono gestiti da soggetto esterno al ricorrente, il concessionariodella rete telematica di proprietà AAMS(incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), per cui si tratta di dati di fonte certa. Osserva, per- tanto, il ricorrente che il giudice dimerito avrebbe travisato il conte- nuto della prova, ove ha rilevato che il flusso di dati sarebbe inidoneo alla dedotta dimostrazione, non essendo dati alterabili. Osserva, in- fine, come i dati di bilancio sarebbero confermatida elementi acqui- siti in sede di accertamento da parte degli agenti accertatori. 6. Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo . Il motivo, lungi dall’esporre un fatto storico, si traduce surrettizia- mente in una rivalutazione della documentazione prodotta in appello e nella censura di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito ( Cass., Sez. U., n. 34476/2019); inoltre, non risulta espressamente censurata la ratio decidendi relativa alla inidoneità di tale documentazione a ricostruire le soglie quantitative per l’assoggettamento al fallimento. 7. In ogni caso, la doglianza con cui si censuri la violazione delle regole di valutazione della prova, sotto il paradigma di cui all’art. 116 cod. proc. civ., è ammissibile a condizione che si alleghi che il giu- dice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove, pertanto, si deduca che il giu- dice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibileex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei limiti incui ancora si consente il sindacato di le- gittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez. U., n. 20867/2020). 8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma e 15, quarto comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova, da parte della società debitrice, circa i requisiti soggettivi di non assoggettabilità a fallimento. Osserva parte ricorrente che il mancato deposito dei bilanci non possa ridondare a svantaggio del debitore, potendovi questi assolvere con ogni altra documentazione. Sotto questo profilo, il ricorrente sottopone all’attenzione la docu- mentazione già prodotta al giudice di appello ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova. 9. Il terzo motivo è inammissibile, ex art.360bis cod. proc. civ., posto che l’omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui con- fronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimo- niale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità ( tra le molte, Cass., n. 25188/2017). Né il giudice, in assenza della produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della provaper supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova del debitore (Cass., n. 625/2016). 10. Il ricorso va, pertanto , dichiarato inammissibile . Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di costituzione degli inti- mati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifi- cato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versa
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