CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava per peculato (art. 314 cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto, titolare della omonima ditta individuale, abilitata, in virtù di contratto stipulato con la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla gestione o_a delle macchine da gioco di raccolta del denaro delle giocate, avendo per ragione del suo servizio il possesso o comunque la disponibilità della somma complessiva di denaro di euro 26.864,69 (a titolo di PREU, di canone AAMS e di quota concessionaria), se ne appropriava, non riservando nel breve termine prescritto dal predetto contratto tali somme alla citata concessionaria. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] brio, articola i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale sostanziale poiché, a differenza di [OSCURATO:SOCIETA], Cappiello, l'imputato, in qualità di sub-concessionario, non può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen. Viene a tal fine richiamato l'orientamento di legittimità minoritario secondo cui il denaro incassato all'atto della puntata e a causa di questa non è di immediata proprietà dell'erario, sicché il mancato versamento delle somme dovute a titolo di [OSCURATO:PERSONA] darebbe luogo ad un semplice inadempimento dell'obbligazione tributaria. 2.2. Vizio della motivazione in quanto, sulla base di tali considerazioni, nell'ipotesi in oggetto, manca un presupposto indispensabile ai fini della configurabilità del delitto di peculato, ossia l'appartenenza pubblica del denaro spettante a titolo di PREU. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il ricorrente si dice consapevole del carattere minoritario dell'orientamento giurisprudenziale da lui invocato (Sez. 6, n. 21318 del 05/04/2018, Poggianti, n. 272951 del 2018 Poggianti), secondo cui il sub-concessionario sarebbe soltanto titolare di un'obbligazione nei confronti del concessionario della rete, con la conseguenza che non si approprierebbe di denaro pubblico ove trattenga somme che contrattualmente avrebbe dovuto devolvere al secondo. Tralascia però di considerare che, proprio allo scopo di risolvere il contrasto insorto all'interno di questa Corte di legittimità, in ragione di tale (peraltro unico) precedente, sono successivamente intervenute le Sezioni unite. Queste, aderendo alla contraria impostazione, hanno stabilito che configura peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 110 (TULPS), che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280573). 3. Alla luce di tale arresto, correttamente i giudici di merito hanno, dunque, ritenuto che l'imputato, sub-concessionario nel servizio pubblico di controllo della gestione del gioco d'azzardo lecito, in forza di contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., e come tale incaricato di un pubblico _ servizio (art. 358 cod. pen.), avesse il possesso o comunque la disponibilità di denaro di immediata pertinenza pubblica, in qualità (al pari del concessionario [OSCURATO:SOCIETA].) di "agente contabile" dello Stato, sicché ha commesso peculato (art. 314 cod. pen.) nel momento in cui si è comportato uti dominus, ritenendo le somme che avrebbe dovuto invece riversare alla società concessionaria nei termini previsti nel contratto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore