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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20085/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, NN, \N-NN,RG 3851/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova — è manifestamente infondato.

In particolare, giova ricordare che il vizio dedotto consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, deve ritenersi inammissibile il motivo - come quello sub iudice - contenente solo una generica evocazione della prova che si pretende travisata (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inam P.Q.ME1 d 6 •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, NN, \N-NN,RG 3851/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova — è manifestamente infondato. In particolare, giova ricordare che il vizio dedotto consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, deve ritenersi inammissibile il motivo - come quello sub iudice - contenente solo una generica evocazione della prova che si pretende travisata (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.ME1 d 6 •
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