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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 40851/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il conflitto venga dichiarato inammissibile con restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Avellino sollevava conflitto negativo di competenza, in relazione al provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza di Messina in data 16.9.2021 con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Premetteva il suddetto Giudice che: il Magistrato di sorveglianza di Messina in data 16.9.2021 gli aveva trasmesso gli atti relativi all'esecuzione della misura di sicurezza della Casa lavoro nei riguardi del Cocuzza "trattandosi di internato trasferito presso la C.C. di Benevento nel mese di luglio 2021"; in data 6.10.2021, aveva restituito gli atti a quello di Messina, sollecitando una rivalutazione della decisione, in quanto il Cocuzza risultava detenuto presso la C.C. di Benevento in qualità di indagato, sottoposto a ordinanza di custodia cautelare, e non di internato; il Magistrato di sorveglianza di Messina, in data 14.12.2021, ritrasmetteva nuovamente gli atti, evidenziando che il Cocuzza aveva una "posizione giuridica mista" (indagato, sottoposto a misura cautelare e internato), con la conseguenza che "ulteriori determinazioni in ordine alla misura di sicurezza erano di competenza del Magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di internamento".

Ciò posto, riteneva, poiché l'interessato non era un internato, in quanto la misura di sicurezza era da considerarsi "di fatto sospesa", a seguito del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta di applicazione nei confronti del predetto della misura custodiale in carcere, e neppure si trovava in espiazione della pena a far data dal luglio 2021, di non essere competente, considerato anche che la C.C. di Benevento non possiede una sezione per gli internati; conseguentemente sollevava conflitto e trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il conflitto venga dichiarato insussistente e che gli atti vengano restituiti al Magistrato di sorveglianza di Avellino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il denunciato conflitto negativo di competenza, sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, è insussistente per le ragioni di seguito evidenziate.

E in vero, occorre rilevare che entrambi i Magistrati di sorveglianza, quello di Messina e quello di Avellino, nei rispettivi provvedimenti con i quali si sono dichiarati incompetenti 2 r a decidere in merito alla posizione del Cocuzza, pur riferendosi implicitamente al procedimento di esecuzione della misura di sicurezza detentiva della Casa lavoro, cui il predetto è sottoposto, non hanno indicato quale sia l'atto o gli atti che avrebbero dovuto assumere, in relazione ai quali negano la rispettiva competenza.

2. Tale rilievo, per quanto si dirà, ha valore dirimente, anche se ritiene il Collegio di dovere precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, deve essere escluso che l'esecuzione della misura di sicurezza possa dirsi "sospesa di fatto" dall'applicazione della misura cautelare custodiale.

Al riguardo giova, infatti, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la misura della custodia cautelare in carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa a istanza di "trasferimento agli arresti domiciliari", applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza) [Cass. Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019, Rv. 276942 - 01; conformi: Cass. n. 11495 del 2010 Rv. 246533 - 01; n. 49349 del 2009 Rv. 245643 - 01; n. 21377 del 2003 Rv. 224521 - 01].

3. Tanto precisato, occorre ribadire, riprendendo il profilo fondamentale della presente decisione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'iniziativa delle parti in materia di conflitti sottintende la esistenza d'un contrasto, reale ed effettivo, tra due giudici; onde è che non sussiste quella situazione di stasi, eliminabile attraverso l'intervento della Corte regolatrice, allorquando la denuncia abbia riguardo a un conflitto soltanto potenziale o virtuale" (Cass. Sez. 1, n. 2174 del 16/12/1983 (dep. 1984), Rv. 162359 - 01; Cass. Sez. 1, n. 36 del 13/01/1983, Rv. 158149 - 01), come, per quanto osservato, è nel caso di specie.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni, il denunciato conflitto va dichiarato insussistente e gli atti vanno restituiti al Magistrato di sorveglianza di Avellino.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto.

Così deciso, il 9 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il conflitto venga dichiarato inammissibile con restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Avellino sollevava conflitto negativo di competenza, in relazione al provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza di Messina in data 16.9.2021 con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Premetteva il suddetto Giudice che: il Magistrato di sorveglianza di Messina in data 16.9.2021 gli aveva trasmesso gli atti relativi all'esecuzione della misura di sicurezza della Casa lavoro nei riguardi del Cocuzza "trattandosi di internato trasferito presso la C.C. di Benevento nel mese di luglio 2021"; in data 6.10.2021, aveva restituito gli atti a quello di Messina, sollecitando una rivalutazione della decisione, in quanto il Cocuzza risultava detenuto presso la C.C. di Benevento in qualità di indagato, sottoposto a ordinanza di custodia cautelare, e non di internato; il Magistrato di sorveglianza di Messina, in data 14.12.2021, ritrasmetteva nuovamente gli atti, evidenziando che il Cocuzza aveva una "posizione giuridica mista" (indagato, sottoposto a misura cautelare e internato), con la conseguenza che "ulteriori determinazioni in ordine alla misura di sicurezza erano di competenza del Magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di internamento". Ciò posto, riteneva, poiché l'interessato non era un internato, in quanto la misura di sicurezza era da considerarsi "di fatto sospesa", a seguito del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta di applicazione nei confronti del predetto della misura custodiale in carcere, e neppure si trovava in espiazione della pena a far data dal luglio 2021, di non essere competente, considerato anche che la C.C. di Benevento non possiede una sezione per gli internati; conseguentemente sollevava conflitto e trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il conflitto venga dichiarato insussistente e che gli atti vengano restituiti al Magistrato di sorveglianza di Avellino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il denunciato conflitto negativo di competenza, sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, è insussistente per le ragioni di seguito evidenziate. E in vero, occorre rilevare che entrambi i Magistrati di sorveglianza, quello di Messina e quello di Avellino, nei rispettivi provvedimenti con i quali si sono dichiarati incompetenti 2 r a decidere in merito alla posizione del Cocuzza, pur riferendosi implicitamente al procedimento di esecuzione della misura di sicurezza detentiva della Casa lavoro, cui il predetto è sottoposto, non hanno indicato quale sia l'atto o gli atti che avrebbero dovuto assumere, in relazione ai quali negano la rispettiva competenza. 2. Tale rilievo, per quanto si dirà, ha valore dirimente, anche se ritiene il Collegio di dovere precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, deve essere escluso che l'esecuzione della misura di sicurezza possa dirsi "sospesa di fatto" dall'applicazione della misura cautelare custodiale. Al riguardo giova, infatti, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la misura della custodia cautelare in carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa a istanza di "trasferimento agli arresti domiciliari", applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza) [Cass. Sez. 1, n. 37034 del 27/05/2019, Rv. 276942 - 01; conformi: Cass. n. 11495 del 2010 Rv. 246533 - 01; n. 49349 del 2009 Rv. 245643 - 01; n. 21377 del 2003 Rv. 224521 - 01]. 3. Tanto precisato, occorre ribadire, riprendendo il profilo fondamentale della presente decisione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'iniziativa delle parti in materia di conflitti sottintende la esistenza d'un contrasto, reale ed effettivo, tra due giudici; onde è che non sussiste quella situazione di stasi, eliminabile attraverso l'intervento della Corte regolatrice, allorquando la denuncia abbia riguardo a un conflitto soltanto potenziale o virtuale" (Cass. Sez. 1, n. 2174 del 16/12/1983 (dep. 1984), Rv. 162359 - 01; Cass. Sez. 1, n. 36 del 13/01/1983, Rv. 158149 - 01), come, per quanto osservato, è nel caso di specie. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, il denunciato conflitto va dichiarato insussistente e gli atti vanno restituiti al Magistrato di sorveglianza di Avellino. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto. Così deciso, il 9 settemb
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