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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33787/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V3ISJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05XD2MY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.KRONI Xhoane e KRONI Jennifer, tramite il proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania ha applicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su loro richiesta e con il consenso del PM, la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa cia- scuna per il reato di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90.

2. Le ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V3ISJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05XD2MY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.KRONI Xhoane e KRONI Jennifer, tramite il proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania ha applicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su loro richiesta e con il consenso del PM, la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa cia- scuna per il reato di cui all'art.73 comma 1 dPR 309/90. 2. Le ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33787/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris