CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 26773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16869/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 405, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 408/2020 depositata il27/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di riassunzione del giudizio a seguito del rinvio sulla base della sentenza n.11922/2017 di questa Corte, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 408/2020, pubblicata il 27.4.2020 di cui all’epigrafe, riformava l’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di gestore della residenza sanitaria assistenziale per anziani [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di detta Regione relativa al pagamento della somma di euro 1.082.607,92 a titolo di contributo per le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla stessa in virtù del contratto stipulato con l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza il 10 agosto 2011. La Corte di appello, dopo avere dato atto che sulla base di quanto statuito da questa Corte doveva escludersi la titolarità della posizione giuridica passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pretesa azionata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via principale, riteneva inammissibile la domanda di indebito arricchimento per difetto di sussidiarietà vuoi perché la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto rivolgere la proprie pretese nei confronti degli assistiti accolti dalla casa di cura, vuoi perché l’indennizzo per la diminuzione patrimoniale dovuta ai ricoveri eccedenti il limite fissato dalla convenzione, come ritenuto da questa Corte, incombeva sulla A.S.L. La Corte di appello, inoltre, accoglieva la domanda di restituzione delle somme costituenti oggetto delle statuizioni di condanna disposte dall’ordinanza di primo grado per l’importo di euro 1.345.040,68, il cui pagamento risultava documentato dalle quietanze depositate telematicamente in data 11.12.2017, concernenti l’assegnazione delle somme disposte dal giudice dell’esecuzione presso terzi, dovendosi superare le contestazioni della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alla presunta inadeguatezza della documentazione stessa. Secondo la Corte di appello, inoltre, tale documentazione conteneva anche chiara dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti sorgeva ope legis l’obbligo restitutorio quanto alle spese processuali oggetto di distrazione, non essendo peraltro i difensori legittimati passivi nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art.389 c.p.c. nel quale sia fatta valere la pretesa restitutoria, trattandosi di effetto naturale del decisuminsuscettibile di generare l’avviso di un vero e proprio procedimento contenzioso con connessa motivazione di eventuale procedimento di media conciliazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 9 giugno 2023. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa da un collegio al cui interno era presente un giudice ausiliario onorario, sostenendo l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della L. n. 98/2013, che aveva convertito con modifiche il d. l. n.69/2013, in riferimento agli artt. 102, c.1, 106, c.1, e Cost.Il motivo è infondato ove si consideri che, come già ritenuto da questa Corte, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d. l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili - Cass.n.32065/2021-. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 345, 153 c.2, 294, commi 2 e 3, 347, 165, 389, 394 c.p.c., 24 e 111 Cost., 87 disp. Att. C.p.c. sostenendo l’illegittimità della decisione laddove avrebbe considerato ai fini della prova della restituzione delle somme documenti prodotti per la prima volta -e tardivamente- nel corso del giudizio di rinvio e peraltro irritualmente mediante allegazione telematica con rinvio ad un irrituale preverbale senza alcuna comunicazione alla controparte né indicazione nel verbale di udienza. Ilmotivo è infondato. Per un verso questa Corte, ha dato continuità all’orientamento secondo cui la domanda di rimborso “deve essere formulata, a pena di ‘decadenza’, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12011; 18.7.2003, n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292) (§4.4.2.). Si è aggiunto che è in ogni caso inammissibile l’istanza proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che quest’ultima ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass., 8.7.2010, n. 16152; 26.1.2016, n. 1324;30.1.2018, n. 2292). Tali principi valgono senza dubbio anche nell’ipotesi di domanda di restituzione proposta in sede di rinvio per le domande di restituzione conseguenti alla sentenza di Cassazione ai sensi dell’art.389 c.p.p.. Deve pertanto escludersi la censura relativa alla tardività della domanda proposta per la prima volta in sede di rinvio, la stessa trovando causa nell’accoglimento del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti infondata risulta la censura laddove prospetta l’irritualità della produzione documentale. Sul punto è sufficiente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato di recente che in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d’appelloha il potere- dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa deimotivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni -Cass.S.U.n.n. 4835 del 16/02/2023-. Si è aggiunto nella stessa occasione che in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo -comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. Tanto è sufficiente per ritenere ritualmente allegate le prove documentali nel corso del giudizio di rinvio in modalità telematica – cfr. del resto, a riprova, pag. 5 ultimo periodo ricorso per cassazione - e richiamate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi già al momento della proposizione della domanda di restituzione- come si evince dallo svolgiment o del processo - cfr.pag. 6 penultimo capoverso sent. impugnata-. Documenti che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva ritenuto inidonei a comprovare l’avvenuto incasso delle somme. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.1199, 2702, 1362, 1363 c.c. e 214 c.p.c. sostenendo l’illegittimità della qualificazione in termini di quietanze dei documenti prodotti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] operata dalla Corte di appello non provenendo dal creditore ma da un terzo, peraltro non idonei a dimostrare l’avvenuta restituzione. Il motivo è inammissibile, tendendo a contestare l’attività valutativa degli elementi probatori offerti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della domanda di restituzione e come tale impedisce, al di là della qualificazione in termini di violazione di legge, l’esame da parte di questa Corte. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la Corte non avrebbe considerato l’importo effettivo delle spese processuali in favore dei difensori distrattari, pari ad euro 31.684,01 e non a euro 41.602,85 come affermato dalla Corte di appello, adagiandosi sulla richiesta restitutoria della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale censura attiene alle valutazioni meritali operate dalla Corte di appello di Catanzaro ed è dunque inammissibile. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1202 e 1294 c.c.. La Corte di appello avrebbe considerato i difensori distrattari - condannati alla restituzione della somma di euro 41.602,85- come debitori solidali benché non fossero creditori solidali in base all’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, ma solo pro quota. I difensori distrattari assumono, a dimostrazione della fondatezza del loro assunto, che non vi sarebbe alcuna solidarietà attiva fra gli stessi rispetto all’obbligo di restituzione delle spese processuali pagate dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza di primo grado riformata in sede di rinvio, richiamando i principi espressi da Cass. n. 2267/2019. Il motivo è infondato. Va ricordato che secondo Cass. n. 17281/2011 la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione). Ora, nel caso di specie i due difensori della stessa parte -società [OSCURATO:SOCIETA]- soccombenti quanto alla domanda restitutoria, ben potevano essere condannati dal giudice di merito in via solidale in ragione dell’interesse comune sotteso alla unicità della difesa prestata in favore della [OSCURATO:SOCIETA], alla stregua dell’art. 97 c.p.c. tenuto conto dei provvedimenti di liquidazione delle spese processuali che come risulta dalla stessa prospettazione dei ricorrenti a pag.17 2^ cpv., erano avvenuti in favore di entrambi i legali. Con il sesto motivo si deduce infine la violazione dell’art. 91 c.p.c., L. n. 1051/1957 e 4 e 6 D.M. n. 55/2014 e D.M. 37/2018 lamentando l’erronea quantificazione delle spese processuali considerate dalla Corte di appello rispetto al giudizio di primo grado, tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e dell’abbattimento del 50 % da operare, dovendosi provvedere alla liquidazione di euro 9.694,00 e non di euro 17.072,00. Il motivo èinammissibile. Ed invero, la censura tende ad ottenere un sindacato sulla quantificazione delle spese processuali liquidate in primo grado che non possono essere oggetto di rivalutazione in sede di rinvio allorché si discute unicamente del venir meno del titolo in base al quale i difensori distrattari avevano ricevuto le spese processuali liquidate da quel giudice. Per il che non può essere in alcun modo esaminata la censura che tende ad ottenere la riliquidazione delle spese processuali a suo tempo liquidate dal Tribunale di Catanzaro e ritenute incassate dai difensori distrattari. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. PQM Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio che liquida in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in euro 20.000,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, c. 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorren