CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha preso atto delle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge per la ritenuta rilevanza del tentativo punibile ex art. 56 cod.pen.. Violazione dell'art. 115 cod.pen.. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'intervento delle Forze dell'Ordine è avvenuto quando ancora non era stata raggiunta la fase esecutiva del piano criminoso, così che non era possibile ritenere la sussistenza di atti idonei, diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto. Da qui anche la violazione dell'art. 115 cod.pen., che sancisce l'irrilevanza degli atti preparatori. 1.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della custodia cautelare in carcere. Violazione del disposto di cui all'art. 275, commi 2, 2-bis e 3 bis, cod.proc.pen.. In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione in relazione a quanto disposto dall'art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen., che prevede espressamente che, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod.proc.pen.. Tanto ancor di più quando la determinazione del Tribunale contrasti con altro provvedimento giurisdizionale, pronunciato dallo stesso Tribunale, per lo stesso fatto, nei confronti di un correo, nei cui confronti ha applicato la misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo ex art. 275-bis cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente fonda la propria deduzione sulla distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, trascurando di considerare che l'individuazione della sussistenza del tentativo punibile si fonda su un diverso discrimine. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare reiteratamente che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, Sentenza n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931 - 01Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106). Pertanto, hanno rilievo, nell'ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti tipicamente inquadrabili nella fase esecutiva della condotta tipizzata, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obbiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad una soglia dell'iter criminis tale da rendere concettualmente implausibile un arresto della attività in corso di svolgimento in vista della realizzazione del delitto, con la conseguenza di rendere, ex ante prevedibile che la intera realizzazione del fatto sarà portata a compimento, a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente. (Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv. 251145). La motivazione dell'ordinanza impugnata è conforme a tale insegnamento, in quanto il tribunale ha evidenziato come il sopralluogo presso la villa obiettivo della rapina, l'approntamento delle armi, la predisposizione dettagliata del piano e degli strumenti necessari alla sua realizzazione, il già avvenuto reperimento della Smart e dello Scooter, il trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] con le armi e il passamontagna dalla propria abitazione a casa di Falessi, dove incontrava Fortugno e altro, fossero circostanze rappresentative all'evidenza di un iter ormai in avanzato stadio di realizzazione concreta, che in alcun modo può essere ricondotto alla sfera meramente programmatica e progettuale, avendo la condotta concretamente posta in essere dagli indagati già ampiamente raggiunto un livello propriamente esecutivo, interrotto solo dall'intervento delle forze dell'ordine. Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole della mancanza di un'esplicita motivazione quanto all'inadeguatezza della misura cautelare degli arresti dorniciliari secondo le modalità previste dall'art. 275-bis cod.pen.. A tal proposito deve darsi continuità al principio di diritto già enunciato da questa Corte, in forza del quale «il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 — 01). Si condivide cioè la giurisprudenza secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti - ..À. Dun \,-,, elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quando non necessario deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651, § 3): il che conforta la correttezza dell'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa la esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare fiduciario. Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il Tribunale ha ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea ad arginare il rischio di recidiva rilevato in relazione a Bellizia, dedotto dalla personalità del cautelato, che le intercettazioni hanno rilevato come soggetto solito a collaborare con soggetti professionalmente dediti alla commissione di rapine a mano armata, ai danni di distributori di benzina e di ville, dal ruolo svolto nella rapina in esame oltre che dalla precedente condanna per delitto in tema di stupefacenti. Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 2. Quanto esposto comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si liquida, in via equitativa, in euro tremila, avendo riguardo ai motivi dedotti e alle ragioni della inammissibilità. 3. Il provvedimento impugnato, con la presente decisione, è divenuto esecutivo. Va dunque disposto che la Cancelleria provveda agli incombenti previsti dall'art. 28, del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d