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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 1983

Cassazione n. 46638/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1983 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, a fronte della logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha formulato motivato giudizio di attualità della pericolosità sociale, giustificativa della misura di sicurezza della libertà vigilata, reitera censure già adeguatamente confutate e muove, comunque, critiche di puro fatto, estranee all'ambito del sindacato che questa Corte è titolata ad esercitare; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1983 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso, a fronte della logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha formulato motivato giudizio di attualità della pericolosità sociale, giustificativa della misura di sicurezza della libertà vigilata, reitera censure già adeguatamente confutate e muove, comunque, critiche di puro fatto, estranee all'ambito del sindacato che questa Corte è titolata ad esercitare; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/
Sentenza Cassazione n. 46638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris