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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10909/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tolmezzo avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste ha riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Udine emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Tomat, tramite il suo difensore, con un unico motivo di ricorso con ulteriori sottoarticolazioni.

Deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in quanto, nonostante il Giudice di primo grado avesse assolto Tomat indicando puntuali e circostanziati dubbi circa la consapevolezza del ricorrente che ad intimargli "l'alt" fossero proprio due agenti della guardia forestale, richiamando anche la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], ha erroneamente concluso per la colpevolezza, senza addurre alcuna spiegazione logica e coerente.

Inoltre, il ricorrente censura la Corte di appello per avere disatteso la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], mai ritenuto inattendibile, nonostante questi avesse escluso che l'autovettura delle guardie forestali fosse priva di lampeggianti, senza peraltro provvedere alla sua rinnovazione come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., in violazione del canone di giudizio dell' "aldilà di ogni ragionevole dubbio", per come hai declinato anche da Sez.

U., n. 27620 del 2016.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che il ricorrente è stato assolto, per assenza dell'elemento psicologico, dal Tribunale di Udine dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con il rito abbreviato condizionato all'audizione del cugino dell'imputato e alla produzione di documenti, ritenendosi verosimile la tesi del Tomat secondo cui l'investimento degli agenti forestali, che gli avevano intimato "l'alt", fosse avvenuto credendo di aver subito un agguato da sconosciuti.

3. La Corte di appello, con argomento logico, contrastato dal ricorso in modo generico e aspecifico, ha rigettato l'istanza di rinnovazione della menzionata prova orale in quanto questa non era stata posta a base della sentenza assolutoria di primo grado ed era priva di rilievo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione invocato dal ricorrente sulla base dei principi già enunciati dalle Sezioni unite, e oggi derivante dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. non sussiste nella specie in quanto il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non è tenuto a provvedervi quando compia una diversa valutazione di prove non dichiarative.

Si tratta di un assunto fondato sulla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltannento di sentenza assolutoria ovverosia la percezione diretta del giudice della prova orale che costituisce presupposto indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa dell'apporto informativo che da questa derivi (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2, n. 53594, del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694).

Nel caso in esame la rivalutazione operata dalla Corte di appello non ha riguardato prove dichiarative, stante l'esclusione di qualsiasi rilevanza alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto la dinamica della resistenza dell'imputato e la sua condotta successiva, per come risultante dagli atti.

Infatti, diversamente dagli argomenti del giudice di primo grado, basati su mere ipotesi di plausibilità della versione resa dall'imputato e non su dati oggettivi, quelli della Corte di appello si sono fondati sui seguenti elementi di indagine, legati in una solida struttura logica: a) da alcuni mesi, in quella zona, le guardie forestali, con la medesima autovettura [OSCURATO:PERSONA] bianca e usando segnali lampeggianti e paletta, svolgevano servizi di appostamento antibracconaggio; b) [OSCURATO:PERSONA], in quanto cacciatore, conosceva l'auto in uso alle guardie forestali, all'intimazione dell'alt aveva letteralmente travolto i due pubblici ufficiali, senza tentare di riconoscerli per accertare se fossero, come da lui sostenuto, dei malintenzionati; c) l'imputato non aveva fatto immediato ritorno nella propria abitazione, distante solo 2 km, e non aveva avvisato le forze dell'ordine o il cugino che si trovava lì vicino, nascondendosi nelle vicinanze, dietro un fabbricato, a luci spente a riprova dell' infondatezza della tesi difensiva; d) Tomat al momento dell'arresto e della perquisizione era stato poco collaborativo, dunque non era affatto in stato shock; e) nell'auto gli era stato trovato un equipaggiamento perfettamente compatibile con l'attività di caccia notturna (torce, cartucce e custodia per cannocchiale da fucile).

Il ricorso non si è in alcun modo confrontato con gli argomenti, logici e fattuali, della sentenza impugnata limitandosi a dedurre questioni articolate in modo generico e sempre e solo in fatto.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tolmezzo avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste ha riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Udine emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Tomat, tramite il suo difensore, con un unico motivo di ricorso con ulteriori sottoarticolazioni. Deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in quanto, nonostante il Giudice di primo grado avesse assolto Tomat indicando puntuali e circostanziati dubbi circa la consapevolezza del ricorrente che ad intimargli "l'alt" fossero proprio due agenti della guardia forestale, richiamando anche la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], ha erroneamente concluso per la colpevolezza, senza addurre alcuna spiegazione logica e coerente. Inoltre, il ricorrente censura la Corte di appello per avere disatteso la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], mai ritenuto inattendibile, nonostante questi avesse escluso che l'autovettura delle guardie forestali fosse priva di lampeggianti, senza peraltro provvedere alla sua rinnovazione come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., in violazione del canone di giudizio dell' "aldilà di ogni ragionevole dubbio", per come hai declinato anche da Sez. U., n. 27620 del 2016. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il ricorrente è stato assolto, per assenza dell'elemento psicologico, dal Tribunale di Udine dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con il rito abbreviato condizionato all'audizione del cugino dell'imputato e alla produzione di documenti, ritenendosi verosimile la tesi del Tomat secondo cui l'investimento degli agenti forestali, che gli avevano intimato "l'alt", fosse avvenuto credendo di aver subito un agguato da sconosciuti. 3. La Corte di appello, con argomento logico, contrastato dal ricorso in modo generico e aspecifico, ha rigettato l'istanza di rinnovazione della menzionata prova orale in quanto questa non era stata posta a base della sentenza assolutoria di primo grado ed era priva di rilievo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione invocato dal ricorrente sulla base dei principi già enunciati dalle Sezioni unite, e oggi derivante dalla specifica previsione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. non sussiste nella specie in quanto il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non è tenuto a provvedervi quando compia una diversa valutazione di prove non dichiarative. Si tratta di un assunto fondato sulla ratio che informa il canone di necessaria rinnovazione della prova in caso di ribaltannento di sentenza assolutoria ovverosia la percezione diretta del giudice della prova orale che costituisce presupposto indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa dell'apporto informativo che da questa derivi (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448; Sez. 2, n. 53594, del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694). Nel caso in esame la rivalutazione operata dalla Corte di appello non ha riguardato prove dichiarative, stante l'esclusione di qualsiasi rilevanza alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto la dinamica della resistenza dell'imputato e la sua condotta successiva, per come risultante dagli atti. Infatti, diversamente dagli argomenti del giudice di primo grado, basati su mere ipotesi di plausibilità della versione resa dall'imputato e non su dati oggettivi, quelli della Corte di appello si sono fondati sui seguenti elementi di indagine, legati in una solida struttura logica: a) da alcuni mesi, in quella zona, le guardie forestali, con la medesima autovettura [OSCURATO:PERSONA] bianca e usando segnali lampeggianti e paletta, svolgevano servizi di appostamento antibracconaggio; b) [OSCURATO:PERSONA], in quanto cacciatore, conosceva l'auto in uso alle guardie forestali, all'intimazione dell'alt aveva letteralmente travolto i due pubblici ufficiali, senza tentare di riconoscerli per accertare se fossero, come da lui sostenuto, dei malintenzionati; c) l'imputato non aveva fatto immediato ritorno nella propria abitazione, distante solo 2 km, e non aveva avvisato le forze dell'ordine o il cugino che si trovava lì vicino, nascondendosi nelle vicinanze, dietro un fabbricato, a luci spente a riprova dell' infondatezza della tesi difensiva; d) Tomat al momento dell'arresto e della perquisizione era stato poco collaborativo, dunque non era affatto in stato shock; e) nell'auto gli era stato trovato un equipaggiamento perfettamente compatibile con l'attività di caccia notturna (torce, cartucce e custodia per cannocchiale da fucile). Il ricorso non si è in alcun modo confrontato con gli argomenti, logici e fattuali, della sentenza impugnata limitandosi a dedurre questioni articolate in modo generico e sempre e solo in fatto. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 f
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