CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngino LombardiRICORRENTECONTROMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello StatoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6733/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 24novembre 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.27 maggio 2026.Numero registro generale 12601/2024Numero sezionale 4608/2026Numero di raccolta generale 19254/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con sentenza n. 6733/23, pubblicata in data 24 novembre2023, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 1228/19 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato disatteso il ricorso intentatodal contribuente avverso il provvedimento di irrogazione disanzioni del 26 febbraio 2018 (n. 1021/18) emesso dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, [OSCURATO:PERSONA], per l’omesso versamento del contributo unificatotributario (CUT) dovuto in relazione all’appello propostoavverso la sentenza n. 275/16 della Commissione TributariaProvinciale di Frosinone, conseguente ad un precedente invitoal pagamento, datato 22 novembre 2017, per l’ammontare dieuro 4.340,00.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a duemotivi di impugnazione.3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito,depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto lacorte regionale laziale aveva ritenuto che l’omessaimpugnazione dell’atto di intimazione di pagamento, nonricompreso tra quelli elencati dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del1992, gli avesse precluso la possibilità di impugnare l’attosuccessivo, nonostante quest’ultimo fosse espressamenteindicato tra gli atti impugnabili.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 12601/2024Numero sezionale 4608/2026Numero di raccolta generale 19254/2026Data pubblicazione 11/06/20261.2. Orbene l’invito al pagamento del contributo unificato, aisensi dell’art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, èl’unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell’impostaprenotata a debito, con il quale viene comunicata alcontribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, aprescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso diaccertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non èfacoltativa, ma necessaria, a norma dell’art. 19 d.lgs. n. 546del 1992, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che nonpuò più essere contestata nel successivo giudizio avente adoggetto gli atti conseguenti, tra i quali la cartelladi pagamento (cfr. Cass. n. 40233/21 ed, in terminisostanzialmente conformi, Cass. n. 21538/22). Il contributounificato, infatti, ha natura di entrata tributaria e l’invito alpagamento, in caso di omesso o insufficiente versamentoall’atto di iscrizione della causa, rappresenta l’atto liquidatoriodell’imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria osegreteria dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggettitenuti all’effettivo versamento devono necessariamenteproporre l’impugnazione disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. n.546 del 1992 (cfr. Cass. S.U. n. 8810/25).E, quindi, nel caso di specie, le argomentazioni rinvenibilinella sentenza impugnata, riguardo all’impossibilità diimpugnare il provvedimento sanzionatorio conseguente alpregresso avviso notificato al contribuente, non impugnato,devono reputarsi, in ragione dei principi poc’anzi evocati,pienamente condivisibili.2. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 13,Numero registro generale 12601/2024Numero sezionale 4608/2026Numero di raccolta generale 19254/2026Data pubblicazione 11/06/2026comma 6-quater, e 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002,per avere ritenuto i giudici di secondo grado che l’ammontaredel contributo unificato tributario potesse essere determinatoin funzione dell’importo del tributo al netto degli interessi, aisensi dell’art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992, solamente in caso digiudizio senza assistenza tecnica.2.1. Il motivo rimane assorbito.La sentenza impugnata, infatti, riposa sui due distinterationes decidendi, l’una correlata alla questione posta con ilmotivo in esame, scrutinata in senso difforme dalla corte dimerito rispetto alla ricostruzione caldeggiata dal contribuente,l’altra ancorata alla succitata intangibilità dell’avviso dipagamento, con la conseguente impossibilità di impugnare ilsuccessivo provvedimento sanzionatorio.E, quindi, a prescindere dalla fondatezza o meno delleragioni di doglianza illustrate con il secondo motivo di ricorso,l’infondatezza di quelle articolate con riferimento al primo giàimpongono la reiezione dell’impugnazione.3. Alla luce, pertanto, delle considerazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.3.1. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.4. Sono ravvisabili, inoltre, i presupposti per la condannaprevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso èstato incentrato su un motivo palesemente infondato,caratterizzato, peraltro, da una defatigante reiterazione diargomentazioni già ampiamente reiette in sede di merito, ed,ancora, su un motivo manifestamente destinato ad essereassorbito in ragione dell’infondatezza del primo, e senza porre,in ogni caso, alcun tema o questione di rilevanza generale oNumero registro generale 12601/2024Numero sezionale 4608/2026Numero di raccolta generale 19254/2026Data pubblicazione 11/06/2026nomofilattica, tale da giustificare il ricorso al giudice dilegittimità.E’ stato osservato, a questo proposito, che, essendo lagiurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che nonsolo sono legittime misure di contenimento del contenziosocivile, ma anche auspicabili (cfr. Corte Cost. n. 77/18), lacondanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., hanatura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dallaparte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria, in favore della parte vittoriosa.Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, unrimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprioed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga intermini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, dauna parte, deve universalmente garantire l’accesso allagiustizia e, dall’altra, deve tenere conto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso, unamisura di ristoro della controparte, in favore della quale lacondanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi alcospetto di un uso strumentale del processo (cfr. Corte Cost. n.152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).Ebbene, nella fattispecie qui riguardata, sono palesementeravvisabili le condizioni per intravedere -in virtù delle ragioniprecedentemente menzionate- un utilizzo abusivo della tutelagiurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casiin cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19,Cass. n. 38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24,Numero registro generale 12601/2024Numero sezionale 4608/2026Numero di raccolta generale 19254/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. n. 10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenzache il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellasomma indicata in dispositivo, reputata congrua in relazionealla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condottaprocessuale da lui tenuta.5. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione,in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida ineuro 3.100,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge; condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro3.100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà attodella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]