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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13639/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: a) il primo motivo è generico ed omette il dovuto confronto critico con la sentenza impugnata che ha escluso la tenuità del fatto alla luce, soprattutto, dell'incerta durata dell'allontanamento (dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato non fu rinvenuto presso la sua abitazione né alle ore 19,19, né in occasione dei successivi controlli eseguiti alle ore 00,45 e 05,30 del mattino successivo e che il fratello dell'imputato riferì agli operanti di averlo visto l'ultima volta alle ore 10,00 del giorno prima); b) il secondo e terzo motivo investono con argomenti meramente confutativi il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: a) il primo motivo è generico ed omette il dovuto confronto critico con la sentenza impugnata che ha escluso la tenuità del fatto alla luce, soprattutto, dell'incerta durata dell'allontanamento (dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato non fu rinvenuto presso la sua abitazione né alle ore 19,19, né in occasione dei successivi controlli eseguiti alle ore 00,45 e 05,30 del mattino successivo e che il fratello dell'imputato riferì agli operanti di averlo visto l'ultima volta alle ore 10,00 del giorno prima); b) il secondo e terzo motivo investono con argomenti meramente confutativi il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo