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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29559/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 3780/2022 Roma, 2 i '12622 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro-tempore INTIMATE avverso: sentenza nr. 2525/2021 della Corte di Appello di Catania pubblicata in data 27.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] .

Giaci Q [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 3780/2022 Roma, 2 i '12622 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro-tempore INTIMATE avverso: sentenza nr. 2525/2021 della Corte di Appello di Catania pubblicata in data 27.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] . Giaci Q [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29559/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris