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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 48670/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiscnSte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla medesima avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 26.4.2021 con cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen.

Rileva che il provvedimento impugnato difetta completamente della motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di rispondere alle doglianze difensive.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'improponibilità o l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.

Ed invero il Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto della proposta impugnazione non si è pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nata ad Anzio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] né la stessa risulta componente dei nuclei familiari degli indagati.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 6 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiscnSte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla medesima avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 26.4.2021 con cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. Rileva che il provvedimento impugnato difetta completamente della motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di rispondere alle doglianze difensive. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'improponibilità o l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero il Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oggetto della proposta impugnazione non si è pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nata ad Anzio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] né la stessa risulta componente dei nuclei familiari degli indagati. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 di
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