CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1970
Cassazione n. 34160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1970 avverso la sentenza del 15/11/2021 emessa dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la violazione del divieto di bis in idem rispetto ad imputazioni oggetto di sentenza di condanna in altro processo, pone una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore I Presidente