CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 03975/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 635 co. 1, n.1 e 648 cod. pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7) cod. pen., la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 546 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., non sono cnsentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) il danneggiamento aggravato deve ritenersi sussistente sia sulla base delle immagini di sorveglianza, sia sulla base degli accertamenti effettuati sull'autovettura dell'imputato che risultava aver riportato evidenti danni, riconducibili agli impatti avvenuti il giorno precedente; b) risulta integrata l'aggravante di cui all'art. 625 n.7) cod. pen. in quanto gli impatti provocavano un danneggiamento sia ad autovetture parcheggiate in strade pubbliche, sia a vere e proprie strutture pubbliche, ergo a beni esposti alla pubblica fede; c) sussiste il reato di ricettazione in quanto l'imputato ha, consapevolmente, utilizzato come mezzo per commettere il delitto un'autovettura di provenienza illecita, il cui identificativo del telaio risulta contraffatto a seguito di un'abrasione; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che i motivi de quibus sono altresì generici e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente 2 .