CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09455/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31823-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec. [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- avverso la sentenza n. 5117/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Latina i signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto con il quale i coniugi Pitton -Ricciardi avevano istituito un fondo patrimoniale sui beni di loro proprietà. L'attrice rappresentò di aver ceduto in favore dei predetti coniugi un immobile in cambio di un prezzo costituito, in parte, in una somma di denaro, in parte nell'accollo di un residuo mutuo, e che, non avendo il notaio comunicato l'accollo del mutuo, l'attrice era rimasta obbligata a pagare le residue rate sicchè aveva poi agito nei confronti dell'acquirente per rientrare delle somme a sé dovute ed essendo creditrice aveva poi appreso dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale che arrecava pregiudizio alle proprie ragioni creditorie. 2. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale rigettò la domanda. 3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16/10/2020, ha accolto l'appello e, per l'effetto, dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. A sostegno della decisione la Corte ha indicato che il credito era sorto al momento della stipula dell'atto di compravendita e dunque in data certamente anteriore rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale; che, ai fini dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c., era sufficiente la mera scientia damni cioè la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore che risultava adeguatamente provata; quanto all'eventus damni la Corte ha ritenuto di valorizzare l'atto che rendeva più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non avendo il debitore provato che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio restasse capiente al fine di garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie. 4. Avverso la sentenza, che ha dunque pronunciato l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 2901 c.c. palese erroneità insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del momento dell'insorgenza del credito vantato dall'appellante- omessa valutazione di documenti e fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia fatto coincidere il momento dell'insorgenza del credito con quello della stipula dell'atto di compravendita mentre non ci sarebbe stato alcun accordo sull'accollo delle residue rate di mutuo. Invero, ad avviso della ricorrente, al momento della costituzione del fondo patrimoniale non vi sarebbe stata alcuna ragione di credito. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, da un lato, la denunciata violazione di legge è prospettata solo all'esito di una non consentita rivalutazione del compendio probatorio da parte di questa Corte; dall'altro, la censura ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. manca di autosufficienza, essendo formulata in maniera non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di ricorso - violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 2901 c.c. in relazione all'asserita scientia damni - la ricorrente lamenta che il giudice abbia fatto ricorso all'argomento presuntivo senza rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal codice. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, atteso che, anche in questo caso, la denunciata violazione di legge è prospettata solo all'esito di una non consentita rivalutazione del compendio probatorio da parte di questa Corte; peraltro, la censura manca di autosufficienza, essendo formulata in maniera non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 2901 c.c. in relazione all'asserita sussistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore - contesta l'omessa individuazione - da parte della Corte d'Appello - del requisito dell'eventus d.amni da valutarsi con riguardo alla presenza di ipoteche sui beni oggetto di fondo patrimoniale. 3.1 Il motivo è inammissibile perché la Corte d'Appello ha svolto una valutazione prognostica circa la potenzialità lesiva della costituzione di fondo patrimoniale su bene gravato da ipoteca e tale valutazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva non sia stata già introdotta, al fine di verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel conflitto con quello ipotecario, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale (Cass., 3, n. 30736 del 26/11/2019).4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1500 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO