CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto della Procura generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte Militare di appello, in data 15 dicembre 2020, che ha confermato la pronunzia con cui il Tribunale militare di Roma lo aveva dichiarato colpevole del reato continuato di peculato militare aggravato. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito [OSCURATO:PERSONA], militare rivestito del grado di maresciallo dell'aeronautica militare, incaricato di funzioni amministrative nella qualità di magazziniere si era appropriato di materiale di proprietà dell'Amministrazione militare sia asportandolo dall'interno del magazzino di cui aveva il possesso in ragione dell'incarico svolto sia collocandolo falsamente come "fuori uso" privo di valore in un armadio separato. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge, in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen., nonché apparenza della motivazione. Sostiene che la Corte di appello abbia ingiustificatamente ritenuto infondate le doglianze relative al rigetto delle richieste istruttorie avanzate sia in primo sia in secondo grado. Sono stati, in particolare, ignorati gli specifici elementi che rendevano l'esame del testimone Pecovela, collega di [OSCURATO:PERSONA] addetto al medesimo servizio, indispensabile per superare i contrasti e le contraddizioni emerse nel quadro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La sentenza impugnata si pone in distonia con le risultanze istruttorie e, in particolare, con i verbali dell'inchiesta amministrativa, specie con riferimento alle mansioni attribuite all'imputato. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito delle sue funzioni, di carattere esclusivamente materiale, poteva procedere allo scarico e carico del materiale solo dopo avere ricevuto la necessaria autorizzazione. La sua attività, peraltro, era limitata ad inserire nell'apposito sistema, il SILEF, le richieste firmate dagli ufficiali tecnici. I verbali di "fuori uso" o "fuori servizio", per mezzo dei quali sono state consumate gran parte delle condotte di appropriazione, erano, invece, di competenza di una apposita commissione. Una volta intervenuta la catalogazione dell'organo tecnico, [OSCURATO:PERSONA] era tenuto alla conservazione del materiale. Tenuto conto della vulnerabilità del sistema di tracciabilità, non vi è alcuna prova che i citati verbali fossero stati fraudolentemente predisposti dal [OSCURATO:PERSONA] e sottoposti alla firma dei superiori del tutto ignari del loro contenuto. 2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 215 cod. pen. mil. pace nonché vizio di motivazione con riferimento ai presupposti oggettivi del reato. E' stato trascurato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva la disponibilità esclusiva dei containers, posti in prossimità del magazzino, dove erano custoditi i pezzi aeronautici ritenuti sottratti. Le chiavi di accesso dei containers, erano in possesso anche di Pecovela.Il materiale aeronautico indicato nel capo di imputazione non è idoneo a costituire oggetto della fattispecie delittuosa. Si tratta di beni catalogati "fuori uso" o già ceduti alla ditta incaricata della demolizione che, versando il loro valore in denaro, ne aveva acquisito la piena disponibilità giuridica. L'avvenuta cessione aveva determinato l'estromissione dei beni interessati dal patrimonio della pubblica amministrazione. Molti beni residui erano rimasti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] sol perché non regolarmente smaltiti dall'impresa che avrebbe dovuto provvedervi. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce mancata assunzione di prova decisiva con riferimento ai verbali di sommarie informazioni rese da Manno e D'Apolito o, in subordine, al loro esame dibattimentale. 2.5. Con memoria tempestivamente depositata sono stati ribaditi i rilievi e le argomentazioni esposti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, relativo al rigetto delle richieste di integrazione probatoria nel giudizio di primo e di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, è generico e, comunque manifestamente infondato. Il ricorrente si limita a predicare astrattamente l'indispensabilità dei mezzi istruttori richiesti, in particolare dell'esame del maresciallo Pecovela, "al fine di superare i dubbi ed i contrasti emersi nel quadro probatorio", senza nemmeno indicare su quali profili della piattaforma accusatoria le nuove risultanze potevano incidere, anche solo depotenziando l'efficacia dimostrativa di quelle già acquisite ed utilizzate in chiave accusatoria. Il ricorso nulla di concreto oppone alla motivazione ampia ed articolata (pagg. 22 e segg.) posta a fondamento della decisione oggetto di contestazione, incentrata sulla forza dimostrativa ed esaustività del compendio probatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], costituito da dichiarazioni testimoniali, esiti di perquisizioni e sequestri nonché documenti dell'inchiesta amministrativa, in larga parte insuscettibile di interpretazioni alternative stante la natura, eminentemente oggettiva e materiale, delle circostanze accertate. 2. Il secondo motivo, pur formalmente strutturato come denuncia di criticità logiche dell'apparato argomentativo, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, sollecita, nella sostanza, nuovi apprezzamenti o, comunque, una diversa lettura delle risultanze probatorie da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.La Corte di appello, in sintonia con il giudice del primo grado del giudizio, ha valorizzato quale prova principale della colpevolezza dell'imputato il rinvenimento nella sua disponibilità di una parte del materiale aeronautico indicato nel capo di imputazione, quello custodito all'interno dei containers in sequestro di cui solo l'imputato ed il maresciallo Pecovela avevano le chiavi di accesso, all'insaputa dei superiori, nonché la circostanza incontestata che solo il [OSCURATO:PERSONA] era stato colto nell'atto di consegnare, dietro pagamento di una somma di denaro, ad un civile, uno dei pezzi conservati nei citati containers, situazione che aveva giustificato il suo arresto in flagranza. La sentenza impugnata ha aggiunto, con valutazione plausibile, che la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della contestata condotta di appropriazione risultava confermata dalle numerose anomalie riscontrate nel tracciamento dei passaggi del materiale dell'Amministrazione militare rinvenuto nei containers fino alla dichiarazione di "fuori uso", trattandosi di attività affidata proprio al [OSCURATO:PERSONA], l'unico ad avere un rapporto materiale e diretto con tali beni, sia prima che dopo la annotazioni contabili e le procedure burocratiche formalizzate nei verbali. 3. Il terzo motivo, relativo ai presupposti oggettivi del reato di cui all'art. 215 cod. pen. mil. pace, è manifestamente infondato. La circostanza che anche un altro soggetto avesse la disponibilità delle chiave di accesso dei container in cui erano custoditi i beni è del tutto irrilevante ai finì della integrazione del reato di peculato militare come contestato. Ciò che conta è che [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla collaborazione di altri soggetti, abbia personalmente contributo alla asportazione del materiale, di cui aveva il possesso per ragioni di ufficio, dal magazzino del GEA e alla sua successiva collocazione in locali accessibili esclusivamente a lui e ad un altro soggetto, ma non all'amministrazione proprietaria, che pertanto ne aveva perso la disponibilità ed il godimento, con conseguente destinazione a finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. La questione della sovrapponibilítà, totale o parziale, tra i beni rinvenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e quelli che l'amministrazione aveva già ceduto al demolitore dietro corresponsione del loro valore in moneta, alla luce di quanto riportato nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 20 e segg.), risulta inammissibilmente dedotta per prima volta in questa sede con la sollecitazione dell'esame diretto della documentazione a sostegno, per tale ragione allegata al ricorso (Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). 4. Per il quarto motivo, relativo alla mancata acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese da di Manno e D'Apolito o, in subordine, al loro denegato esame dibattimentale, valgono le considerazioni già espresse a proposito del primo. Anche in questo caso la decisività della prova richiesta e non acquisita è affermata in termini generici, prospettandosi soltanto la necessità di verifiche o di esplorazioni. 5. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua