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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08365/2026

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.254/2025 depositatail 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe che deve pertanto provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 19899/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 8365/2026Data pubblicazione 03/04/20262.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 02/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.254/2025 depositatail 05/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe che deve pertanto provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 19899/2025Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 8365/2026Data pubblicazione 03/04/20262.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 02/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo