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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:440
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0354_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-354/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] d' État francese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon e Stato francese, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, F.A.

Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G.

Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il governo francese, dal sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] de Bergues, vicesegretario principale presso il medesimo ministero, in qualità di agente supplente; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo francese, del governo britannico, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], QC, in qualità di agente, e della [OSCURATO:PERSONA], all' udienza dell' 11 luglio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 ottobre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 26 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 30 novembre seguente, il [OSCURATO:PERSONA] d' État francese ha sollevato, a norma dell' articolo 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CEE. 2 Tale questione è sorta nell' ambito di due ricorsi proposti rispettivamente da parte della Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e dal Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon.

Tali ricorsi mirano all' annullamento del decreto interministeriale 15 aprile 1985 (pubblicato nel Journal officiel de la République française del 10 aprile 1985) in attuazione del decreto n. 84-1297 del 31 dicembre 1984 (pubblicato nel Journal officiel de la République française del 12 gennaio 1985), che ha istituito imposte parafiscali a favore del comité central des pêches maritimes, dei comités locaux de pêches maritimes e dell' Institut français de recherche pour l' exploitation de la mer. 3 Dal fascicolo di causa risulta che nel 1982 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee informava le autorità francesi della sua intenzione di aprire la procedura di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato in relazione alle azioni ed agli interventi del Fonds d' intervention et d' organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (in prosieguo: il "FIOM"), nel settore della pesca marittima.

In seguito ad una prima verifica delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, la [OSCURATO:PERSONA] decideva, il 27 luglio 1984, di iniziare la detta procedura ed intimava al governo francese di presentare le sue osservazioni in ordine alle specifiche modalità di esazione dell' imposta parafiscale istituita, in particolare, a vantaggio del FIOM.

Le autorità francesi inoltravano alla [OSCURATO:PERSONA] la loro risposta nel settembre e dicembre 1984, informandola altresì dell' elaborazione di un nuovo decreto che istituiva imposte parafiscali a vantaggio del FIOM.

Questo decreto veniva emanato il 31 dicembre 1984.

Il decreto ministeriale con cui venivano fissate le aliquote di queste imposte veniva adottato il 15 aprile 1985. [OSCURATO:PERSONA], con lettera 25 ottobre 1985 comunicava che aveva deciso di chiudere la procedura iniziata nel 1982, salvo che in ordine a determinati aspetti delle attività del FIOM, che non fanno oggetto del procedimento davanti al giudice di rinvio. 4 I ricorrenti nella causa principale hanno contestato la validità della decisione interministeriale 15 aprile 1985, allegando che le autorità francesi hanno disatteso, in particolare, quanto disposto all' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. 5 [OSCURATO:PERSONA] d' État, ritenendo necessaria l' interpretazione di tale disposizione per definire la controversia, ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato 25 marzo 1957 vada interpretato nel senso che impone alle autorità degli Stati membri un obbligo la cui inosservanza inficia la validità degli atti intesi all' esecuzione di misure di aiuto, tenuto conto segnatamente del successivo intervento di una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] dichiari tali misure compatibili con il mercato comune". 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamenmto della Corte. 7 Il n. 3 dell' art. 93 recita: "[OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell' art. 92, la [OSCURATO:PERSONA] inizia senza indugio la procedura prevista nel paragrafo precedente.

Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto alla decisione finale". 8 Per cogliere la portata di questa disposizione, occorre ricordare che l' attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali, quale risulta dall' art. 93 del Trattato e dalla giurisprudenza della Corte in proposito, spetta, da un lato, alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall' altro, ai giudici nazionali. 9 Circa il compito della [OSCURATO:PERSONA], la Corte, con la sentenza 22 marzo 1977, Steineke e Weinlig, punto 9 della motivazione (causa 78/76, Racc. pag. 595), ha affermato che il Trattato, prevedendo all' art. 93 l' esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA], ha inteso stabilire che il riconoscimento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune si effettui, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un adeguato procedimento, di competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 10 Per quanto riguarda i giudici nazionali, la Corte, nella stessa sentenza, ha affermato che ad essi possono essere sottoposte delle controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, di cui all' art. 92, al fine di valutare se una misura statale, adottata senza seguire il procedimento di controllo preventivo, di cui all' art. 93, n. 3, dovesse o meno esservi soggetta. 11 L' intervento da parte dei giudici nazionali è dovuto all' efficacia diretta riconosciuta all' ultima frase del n. 3 dell' art. 93 del Trattato.

In proposito, con la sentenza 11 dicembre 1973, Lorenz (causa 120/73, Racc. pag. 1471), la Corte ha specificato che l' efficacia immediata del divieto di dare esecuzione all' aiuto previsto dal suddetto articolo investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva notifica, mentre, in caso di avvenuta notifica, opera i suoi effetti durante la fase preliminare e, qualora la [OSCURATO:PERSONA] promuova la procedura contraddittoria, sino al momento in cui è adottata la decisione finale. 12 Tenuto conto di tutto ciò, bisogna rilevare che la validità degli atti che hanno ad oggetto l' attuazione delle misure d' aiuto è inficiata dall' inosservanza, da parte delle autorità nazionali, dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.

I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari, i quali siano in grado di far valere tale inosservanza, che ne saranno tratte tutte le conseguenze collegate a questo fatto dal loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l' attuazione delle misure d' aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie. 13 E' vero che con le sentenze 14 febbraio 1990, Fracia / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-301/87, Racc. pag.

I-307), e 21 marzo 1990, Belgio / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-142/87, Racc. pag.

I-959), la Corte non ha riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di dichiarare illegali degli aiuti per la sola ragione che l' obbligo di comunicare non era stato rispettato e senza dover accertare se l' aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune.

Tuttavia, tale constatazione non influisce affatto sugli obblighi che incombono ai giudici nazionali e che derivano dall' effetto diretto che si riconosce al divieto sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. 14 A tal proposito, bisogna notare, esattamente come ha fatto l' avvocato generale al punto 24 delle conclusioni, che il ruolo centrale ed esclusivo riservato dagli artt. 92 e 93 del Trattato alla [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell' accertamento di un' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, è sostanzialmente diverso da quello che spetta ai giudici nazionali in ordine alla salvaguardia dei diritti che spettano alle parti in considerazione dell' effetto diretto del divieto sancito nell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.

Mentre la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad esaminare la compatibilità dell' aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d' aiuto, i giudici nazionali, dal canto loro, non fanno altro che salvaguardare, fino al momento del giudizio finale da parte della [OSCURATO:PERSONA], i diritti delle parti di fronte ad un' eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.

Nel momento in cui i detti giudici adottano una decisione a tal proposito, essi non per questo si pronunciano sulla compatibilità delle misure d' aiuto con il mercato comune essendo tale valutazione finale di esclusiva competenza della [OSCURATO:PERSONA], sotto il controllo della Corte di giustizia. 15 Con la seconda parte della questione proposta, il [OSCURATO:PERSONA] d' État chiede quale sia l' incidenza eventuale della decisione finale da parte della [OSCURATO:PERSONA], che dichiari le misure d' aiuto compatibili con il mercato comune, sulla validità degli atti di esecuzione di tali misure. 16 In proposito, bisogna rilevare che, a meno di pregiudicare l' efficacia diretta dell' art. 93, n. 3, del Trattato e di trascurare gli interessi dei soggetti dell' ordinamento comunitario - che, come è stato già detto in precedenza, i giudici nazionali sono chiamati a tutelare - la citata decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non può avere l' effetto di sanare gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo.

Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l' inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell' art. 93, n. 3, ultima frase, e svuoterebbe quest' ultimo della sua efficacia pratica. 17 Tenuto conto di tutte queste considerazioni, bisogna quindi rispondere alla questione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d' État francese che l' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità degli Stati membri un obbligo la cui inosservanza pregiudica la validità degli atti di esecuzione delle misure d' aiuto, e che il sopravvenire di una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], che dichiari tali misure compatibili con il mercato comune, non comporta la sanatoria degli atti invalidi.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha sottoposto alla Corte delle osservazioni, non possono essere rimborsate.

Dal momento che, rispetto alle parti del giudizio principale, il presente procedimento presenta i caratteri di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, spetta a quest' ultimo pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] d' État francese, con ordinanza 26 ottobre 1990, dichiara: L' articolo 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità degli Stati membri un obbligo la cui inosservanza pregiudica la validità degli atti d' esecuzione delle misure d' aiuto, e che il sopravvenire di una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], che dichiari tali misure compatibili con il mercato comune, non comporta la sanatoria degli atti invalidi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0354_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-354/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] d' État francese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon e Stato francese, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il governo francese, dal sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] de Bergues, vicesegretario principale presso il medesimo ministero, in qualità di agente supplente; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo francese, del governo britannico, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], QC, in qualità di agente, e della [OSCURATO:PERSONA], all' udienza dell' 11 luglio 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 ottobre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 26 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 30 novembre seguente, il [OSCURATO:PERSONA] d' État francese ha sollevato, a norma dell' articolo 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CEE. 2 Tale questione è sorta nell' ambito di due ricorsi proposti rispettivamente da parte della Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e dal Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon. Tali ricorsi mirano all' annullamento del decreto interministeriale 15 aprile 1985 (pubblicato nel Journal officiel de la République française del 10 aprile 1985) in attuazione del decreto n. 84-1297 del 31 dicembre 1984 (pubblicato nel Journal officiel de la République française del 12 gennaio 1985), che ha istituito imposte parafiscali a favore del comité central des pêches maritimes, dei comités locaux de pêches maritimes e dell' Institut français de recherche pour l' exploitation de la mer. 3 Dal fascicolo di causa risulta che nel 1982 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee informava le autorità francesi della sua intenzione di aprire la procedura di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato in relazione alle azioni ed agli interventi del Fonds d' intervention et d' organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines (in prosieguo: il "FIOM"), nel settore della pesca marittima. In seguito ad una prima verifica delle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, la [OSCURATO:PERSONA] decideva, il 27 luglio 1984, di iniziare la detta procedura ed intimava al governo francese di presentare le sue osservazioni in ordine alle specifiche modalità di esazione dell' imposta parafiscale istituita, in particolare, a vantaggio del FIOM. Le autorità francesi inoltravano alla [OSCURATO:PERSONA] la loro risposta nel settembre e dicembre 1984, informandola altresì dell' elaborazione di un nuovo decreto che istituiva imposte parafiscali a vantaggio del FIOM. Questo decreto veniva emanato il 31 dicembre 1984. Il decreto ministeriale con cui venivano fissate le aliquote di queste imposte veniva adottato il 15 aprile 1985. [OSCURATO:PERSONA], con lettera 25 ottobre 1985 comunicava che aveva deciso di chiudere la procedura iniziata nel 1982, salvo che in ordine a determinati aspetti delle attività del FIOM, che non fanno oggetto del procedimento davanti al giudice di rinvio. 4 I ricorrenti nella causa principale hanno contestato la validità della decisione interministeriale 15 aprile 1985, allegando che le autorità francesi hanno disatteso, in particolare, quanto disposto all' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. 5 [OSCURATO:PERSONA] d' État, ritenendo necessaria l' interpretazione di tale disposizione per definire la controversia, ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato 25 marzo 1957 vada interpretato nel senso che impone alle autorità degli Stati membri un obbligo la cui inosservanza inficia la validità degli atti intesi all' esecuzione di misure di aiuto, tenuto conto segnatamente del successivo intervento di una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] dichiari tali misure compatibili con il mercato comune". 6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamenmto della Corte. 7 Il n. 3 dell' art. 93 recita: "[OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell' art. 92, la [OSCURATO:PERSONA] inizia senza indugio la procedura prevista nel paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto alla decisione finale". 8 Per cogliere la portata di questa disposizione, occorre ricordare che l' attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali, quale risulta dall' art. 93 del Trattato e dalla giurisprudenza della Corte in proposito, spetta, da un lato, alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall' altro, ai giudici nazionali. 9 Circa il compito della [OSCURATO:PERSONA], la Corte, con la sentenza 22 marzo 1977, Steineke e Weinlig, punto 9 della motivazione (causa 78/76, Racc. pag. 595), ha affermato che il Trattato, prevedendo all' art. 93 l' esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della [OSCURATO:PERSONA], ha inteso stabilire che il riconoscimento dell' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune si effettui, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un adeguato procedimento, di competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 10 Per quanto riguarda i giudici nazionali, la Corte, nella stessa sentenza, ha affermato che ad essi possono essere sottoposte delle controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, di cui all' art. 92, al fine di valutare se una misura statale, adottata senza seguire il procedimento di controllo preventivo, di cui all' art. 93, n. 3, dovesse o meno esservi soggetta. 11 L' intervento da parte dei giudici nazionali è dovuto all' efficacia diretta riconosciuta all' ultima frase del n. 3 dell' art. 93 del Trattato. In proposito, con la sentenza 11 dicembre 1973, Lorenz (causa 120/73, Racc. pag. 1471), la Corte ha specificato che l' efficacia immediata del divieto di dare esecuzione all' aiuto previsto dal suddetto articolo investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva notifica, mentre, in caso di avvenuta notifica, opera i suoi effetti durante la fase preliminare e, qualora la [OSCURATO:PERSONA] promuova la procedura contraddittoria, sino al momento in cui è adottata la decisione finale. 12 Tenuto conto di tutto ciò, bisogna rilevare che la validità degli atti che hanno ad oggetto l' attuazione delle misure d' aiuto è inficiata dall' inosservanza, da parte delle autorità nazionali, dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari, i quali siano in grado di far valere tale inosservanza, che ne saranno tratte tutte le conseguenze collegate a questo fatto dal loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l' attuazione delle misure d' aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie. 13 E' vero che con le sentenze 14 febbraio 1990, Fracia / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-301/87, Racc. pag. I-307), e 21 marzo 1990, Belgio / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-142/87, Racc. pag. I-959), la Corte non ha riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di dichiarare illegali degli aiuti per la sola ragione che l' obbligo di comunicare non era stato rispettato e senza dover accertare se l' aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune. Tuttavia, tale constatazione non influisce affatto sugli obblighi che incombono ai giudici nazionali e che derivano dall' effetto diretto che si riconosce al divieto sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. 14 A tal proposito, bisogna notare, esattamente come ha fatto l' avvocato generale al punto 24 delle conclusioni, che il ruolo centrale ed esclusivo riservato dagli artt. 92 e 93 del Trattato alla [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell' accertamento di un' eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, è sostanzialmente diverso da quello che spetta ai giudici nazionali in ordine alla salvaguardia dei diritti che spettano alle parti in considerazione dell' effetto diretto del divieto sancito nell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. Mentre la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad esaminare la compatibilità dell' aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d' aiuto, i giudici nazionali, dal canto loro, non fanno altro che salvaguardare, fino al momento del giudizio finale da parte della [OSCURATO:PERSONA], i diritti delle parti di fronte ad un' eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. Nel momento in cui i detti giudici adottano una decisione a tal proposito, essi non per questo si pronunciano sulla compatibilità delle misure d' aiuto con il mercato comune essendo tale valutazione finale di esclusiva competenza della [OSCURATO:PERSONA], sotto il controllo della Corte di giustizia. 15 Con la seconda parte della questione proposta, il [OSCURATO:PERSONA] d' État chiede quale sia l' incidenza eventuale della decisione finale da parte della [OSCURATO:PERSONA], che dichiari le misure d' aiuto compatibili con il mercato comune, sulla validità degli atti di esecuzione di tali misure. 16 In proposito, bisogna rilevare che, a meno di pregiudicare l' efficacia diretta dell' art. 93, n. 3, del Trattato e di trascurare gli interessi dei soggetti dell' ordinamento comunitario - che, come è stato già detto in precedenza, i giudici nazionali sono chiamati a tutelare - la citata decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non può avere l' effetto di sanare gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l' inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell' art. 93, n. 3, ultima frase, e svuoterebbe quest' ultimo della sua efficacia pratica. 17 Tenuto conto di tutte queste considerazioni, bisogna quindi rispondere alla questione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d' État francese che l' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità degli Stati membri un obbligo la cui inosservanza pregiudica la validità degli atti di esecuzione delle misure d' aiuto, e che il sopravvenire di una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], che dichiari tali misure compatibili con il mercato comune, non comporta la sanatoria degli atti invalidi. Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha sottoposto alla Corte delle osservazioni, non possono essere rimborsate. Dal momento che, rispetto alle parti del giudizio principale, il presente procedimento presenta i caratteri di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, spetta a quest' ultimo pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] d' État francese, con ordinanza 26 ottobre 1990, dichiara: L' articolo 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità degli Stati membri un obbligo la cui inosservanza pregiudica la validità degli atti d' esecuzione delle misure d' aiuto, e che il sopravvenire di una decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], che dichiari tali misure compatibili con il mercato comune, non comporta la sanatoria degli atti invalidi.
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