CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47235/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 23 dicembre 2019 il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10- ter del dlgs n. 74 del 2000; che la Corte territoriale aveva, infatti, revocato la confisca della somma di euri 346.106,00 disposta con la sentenza di primo grado, salvo il resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidando le sue lagnanze a quattro motivi di ricorso; che con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stato considerata la inesigibilità della condotta adempitiva dell'obbligo tributario; che col secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva avente ad oggetto Ink verifica, tramite perizia contabile, della possibilità finanziaria dell'imputato di adempiere alla obbligazione in questione; che col terzo motivo è lamentata la nullità della sentenza per non essere stata concessa al Cocchiarella la sospensione condizionale della pena inflitta; che, infine con quarto motivo, è stata eccepita la intervenuta prescrizione del reato contestato. Considerato che i motivi posti a sostegno del ricorso sono tutti inammissibili; che quanto al primo argomento dedotto, si rileva che, anche a voler dare credito alla versione resa dal ricorrente in relazione all'avvenuto sacrificio personale prestato al fine di risanare, per quanto possibile, i conti della impresa da lui gestita, in sede di ricorso si fa riferimento ad esborsi genericamente fatti da "i signori Cocchiarella", senza indicare in quale misura ad essi abbia personalmente contribuito l'attuale ricorrente; che tale genericità argomentativa destina all'inammissibilità il motivo di impugnazione; che il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, posto che sarebbe stato onere dell'imputato, senza la necessità di ricorrere ad una perizia, che si ricorda non costituisce Un mezzo di prova ma è uno strumento tecnico di valutazione di elementi la cui specificità scientifica esula dall'ambito di cognizione del giudicante, fornire gli elementi dimostrativi dell'effettiva esistenza di un suo sacrificio personale volte a consentire l'adempimento delle obbligazioni tributarie omesse; che la doglianza riguardante il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con valutazione discrezionale, censurabile di fronte a questa Corte solo in quanto manifestamente illogica, ritenuto che, in base al corredo penale già gravante sull'imputato, non vi erano elementi rassicuranti ai fini della prognosi di futura illibatezza comportamentale dell'imputato; che la inammissibilità dei motivi di doglianza dianzi illustrati, escludendo la positiva costituzione di un rapporto processuale nel presente giudizio, rende irrilevante l'a allegata maturazione del termine prescrizionale, essendo questo comunque scaduto, per stessa ammissione del ricorrente, successivamente alla pronunzia della sentenza di secondo grado; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]