CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Cancelleria SENTENZA Oggi, -9 FEB, 2024 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 luglio 1972; avverso la sentenza n. 690/2022 della Corte di appello di Perugia del 20 giugno 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] LEO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 giugno 2022, la Corte di appello di Perugia, giudicando sul ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole con sentenza del Tribunale di Terni del 4 marzo 2020 del reato di cui all'art. 10-ter dei digs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], omesso di versare, entro il termine di legge, l'Iva dovuta, quanto all'anno di imposta 2013 sulla base della dichiarazione annuale, per un importo pari ad euri 277.666,00, e, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia oltre agli accessori, ivi compresa la confisca diretta o per equivalente della predetta somma di danaro, ha rigettato la impugnazione da quello proposta, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando 4 motivi di ricorso. Con il primo motivo di impugnazione è stata dedotta la illegittimità della motivazione della sentenza della Corte distrettuale, per avere questa omesso di 44, considerare, come fattore scriminge, le condotte poste in essere dal prevenuto al fine di reperire le risorse necessarie per fare fronte agli obblighi tributari poi omessi. Il secondo motivo di ricorso concerne la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. pur a fronte di una omissione tributaria di poco superiore all'ammontare della soglia di punibilità sulla base del rilievo che, avendo il prevenuto comunque superato la detta soglia, il fatto da lui commesso non poteva essere considerato di particolare tenuità. Il terzo motivo attiene alla carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato. Mentre con il quarto motivo è stata censurata la disposta confisca per equivalente, in relazione alla quale è stata, per un verso contestata la legittimità della applicazione retroattiva dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 e, in via subordinata, la illegittimità della confisca per equivalente disposta senza che si sia anteriormente provveduto alla confisca in via diretta sui beni facenti capo alla Litoide. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, fondato, e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, nei limiti di cui in motivazione.Non fondato è il primo motivo di ricorso. Esso è articolato sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge per non avere la Corte di appello considerato quale elemento scrimingte rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato l'esistenza di una condizione di "forza maggiore" costituita dalla difficoltà finanziaria in cui si trovava la società rappresentata dal Clementi e per non avere considerato, sempre con riferimento alla sussistenza di elementi scríminanti, le iniziative poste in essere dall'imputato per ovviare alle difficoltà finanziarie della stessa compagine sociale. Si tratta di rilievi privi di pregio. Come, infatti, questa Corte ha in svariate circostanza n affermato e 44. ribadito, non costituisce elemento di carattere penalmente scriminate, sotto il profilo della sussistenza della cosiddetta "forza maggiore", l'esistenza della crisi finanziaria in cui un soggetto che eserciti l'attività di impresa possa venirsi a trovare a meno che non sia dimostrato che la situazione in questione, ove sia dovuta a crediti vantati e non potuti riscuotere, esuli rispetto alla fisiologica incidenza degli inadempimenti contrattuali cui l'imprenditore deve saper fare ordinariamente fronte rientrando essi nel consueto rischio di impresa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 agosto 2021, n. 31352) e che, comunque, la stessa non sia il frutto di scelte imprenditoriali operate nella gestione societaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 agosto 2019, n.36421) e che ad essa l'imputato abbia tentato di ovviare anche attingendo (g) risorse costituite dal proprio personale patrimonio. Della avvenuta dimostrazione in sede di merito della esistenza delle descritte condizioni e del mancato riscontro dato a tali elementi di fatto da parte della Corte di appello il ricorrente non ha fatto menzione in occasione del suo ricorso, di tal che il motivo di impugnazione è privo di consistenza. Fondato è, viceversa il secondo motivo di impugnazione. Premesso che esso ha ad oggetto il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale non ritenuto la praticabilità, quanto al caso in esame, della ipotesi di esclusione della punibilità sancita dall'art. 131-bis cod. pen. in ragione della circostanza che, secondo l'espresso tenore della sentenza impugnata, "la presenza di una soglia di punibilità penale all'interno di una fattispecie tipica di reato costituisce una sorta di valutazione anticipata da parte del Legislatore di ciò .che è concretamente rilevante e ciò che, invece, tale non viene ritenuto", osserva il Collegio come una tale affermazione non trovi riscontro nella giurisprudenza di questa Corto., secondo la quale - sia pure in limiti di un ragionevole rigore applicativo - la sussistenza di una soglia di punibilità, costituendo essa il discrimine fra ciò che è penalmente del tutto irrilevante e ciò che, invece, costituisce in linea astratta illecito penale, non è ostativa all'affermazione che, pur in presenza dell'avvenuto superamento della predetta soglia, una determinata condotta possa essere caratterizzata da quella particolare tenuità della offesa arrecata al bene interesse tutelato inidonea, pertanto, a giustificare la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, secondo la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. (in tale senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2020, n. 16599; Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 aprile 2019, n. 15020). E', infatti, rimasto isolato l'orientamento secondo il quale, in siffatte occasione, l'intensità della lesione al bene interesse tutelato debba essere valutato con riferimento non alla sola eccedenza rispetto alla prevista soglia di punibilità ma con riferimento anche alla eventuale lesione penalmente non valutabile in quanto inferiore a tale soglia (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 dicembre 2015, n. 51020). Va, altresì, rilevato che la tesi fatta propria dalla Corte perusina introduce - così esondando rispetto all'esercizio della funzione applicativa e interpretativa della legge che è propria della giurisdizione - una ulteriore condizione al regime normativo dell'art. 131-bis cod. pen. - costituita, in sostanza, dal fatto che non ci si trovi di fronte ad un reato caratterizzato dalla presenza di una soglia di punibilità - che il legislatore nella sua discrezionalità, non aveva, in origine, e neppure ha ora inteso - nella recente occasione in cui la disposizione in questione è stata oggetto di novellazione (si veda, infatti, il nuovo tenore dell'art. 131-bis cod. pen. a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022) - prevedere. Limitatamente al descritto profilo la impugnazione è, pertanto, fondata. Tale pronunzia rende, già di per sé, evidentemente irrilevante esaminare il terzo motivo di impugnazione avendo esso ad oggetto il trattamento sanzionatorio, questione della quale, indubbiamente, l'accoglimento del motivo di ricorso riguardante l'applicabilità della causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. Comporta, allo stato, la non attualità. Ritiene tuttavia il Collegio che rispetto all'esame dell'ultima censura, afferente alla disposta confisca per equivalente, e all'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, si ponga, quale dato preliminare ma decisivo, il rilievo che, stante il tempo trascorso dal momento della commissione del reato attribuito al Clementi, cioè il 27 dicembre 2014, lo stesso è ormai prescritto, essendo ampiamente decorso il termine massimo, pur tenuto conto della sua avvenuta interruzione, a tal fine previsto dall'art. 157 cod. pen. Siffatta evenienza, oltre a determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, comporta - essendo stato il reato in questione commesso anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. disposizione questa che stante la sostanziale valenza sanzionatoria della confisca per equivalente da essa considerata, non è operativa in relazione alla eventuale conferma di tale forma di confisca laddove questa sia derivante dalla commissione di fatti aventi rilevanza penale intervenuti anteriormente alla sua entrata in vigore (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145) - la necessaria revoca di tale forma di confisca. Considerato, invece, che sia l'annullamento senza rinvio per prescrizione che la ragione di illegittimità della sentenza impugnata (riguardante, come dianzi evidenziato, la mancata corretta applicazione della disciplina della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) non si pongono in logico contrasto con la previsione della confisca in via diretta del profitto del reato nel caso in cui, come nei reati tributari, questa sia obbligatoria (quanto alla compatibilità fra estinzione del reato per prescrizione e la confisca in via diretta del profitto del reato, si veda: Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 aprile 2023, n. 17354; quanto alla persistenza della confisca obbligatoria anche in caso di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: Corte di cassazione, Sez. III penale, 2 settembre 2020, n. 24974; Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 novembre 2017, n. 54086), tale statuizione, riguardante la confisca diretta del profitto del reato, deve, invece, essere confermata. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca per equivalente e co