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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07142/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha, per iscritto, concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 settembre 2018, il Tribunale di Trento riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975 (per non avere assicurato con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica la custodia del proprio fucile, che aveva lasciato incustodito all'interno della sua autovettura parcheggiata nello spiazzale della società ove prestava la propria attività lavorativa durante tutto il turno di lavoro) e, conseguentemente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni quattordici di arresto; disponeva, altresì, la sospensione condizionale di detta pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Con pronuncia resa in data 14 febbraio 2020, la Corte di appello' di Trento rideterminava la pena inflitta all'imputato nella misura di C. 200,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione impugnata.

3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia del Baldessari, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione; travisamento ed erroneo apprezzamento delle emergenze processuali; contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 Legge n. 110/1975".

Secondo la difesa, la Corte territoriale, omettendo di considerare importanti circostanze emerse dagli atti di indagine (il fucile era rimasto custodito, in modo non visibile dall'esterno, nell'autovettura del Baldessari, chiusa a chiave e parcheggiata in area privata, dotata di sistema di videosorveglianza, per un breve periodo di tempo; dall'arma era stata rimossa l'astina e cioè una componente essenziale, che l'aveva resa inefficiente), avrebbe severamente sottolineato l'apertura al pubblico dell'area di parcheggio e la presunta facile possibilità di rimontare la parte mancante dell'arma; quest'ultima considerazione, da sola, evidenzierebbe "l'erronea valutazione, sotto il profilo logico motivazionale, in cui è incorsa la Corte di appello di Trento, poiché la mancata reperibilità di quella determinata parte dell'arma (l'astina) non poteva essere sostituita da alcuna altra parte, così fossilizzando l'inutilizzabilità dell'arma" stessa; peraltro, la sentenza impugnata avrebbe applicato "un criterio ermeneutico formatosi in relazione a una fattispecie (detenzione e porto illegale di arma) non ricorrente nel caso di specie, non tenendo conto, invece, di quanto stabilito dall'art. 20 L. 110/1975 e dalla giurisprudenza formatasi sul punto, che ha ritenuto rispettato l'obbligo di diligente custodia nel caso di arma privata di una sua componente essenziale".3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione; travisamento ed erroneo apprezzamento delle emergenze processuali; mancata applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen.".

Secondo la difesa, la sentenza impugnata, nell'escludere la ricorrenza della causa di non punibilità, avrebbe valorizzato "soltanto la natura pericolosamente offensiva della condotta, mentre è insegnamento giurisprudenziale che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo"; l'indicata affermazione, poi, si porrebbe in evidente contrasto con il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo di impugnazione, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod.

Proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Trento hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato affermando quanto segue: - l'avere lasciato il Baldessari l'arma, anche se in maniera non visibile, dentro il bagagliaio dell'autovettura, parcheggiata nel piazzale del luogo di lavoro per circa otto ore, come era risultato sulla base degli orari di timbratura, configurava la violazione del'obbligo di custodia sanzionato dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975, considerato che detto piazzale era aperto al pubblico e che l'attività venatoria dell'imputato era nota alle guardie forestali e con estrema probabilità anche a persone che frequentavano abitualmente la zona; - era, quindi, concretamente pess-i-ls*he che estranei potessero entrare agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata, posto che la videosorveglianza da parte del datore di lavoro del piazzale in questione non era finalizzata alla protezione dei beni dei singoli e che, in ogni caso, non risultava che Vi potesse essere un intervento immediato in caso di tentativi di furto sulle autovetture dei dipendenti ivi parcheggiate; - anche un eventuale accesso sporadico al piazzale durante l'orario di lavoro da parte del Baldessari non elideva la responsabilità dello stesso, alla luce della facile accessibilità da parte di terzi al piazzale medesimo e della mancanza di un controllo diretto dell'autovettura da parte dell'imputato; - la circostanza che fosse stata rimossa l'astina non appariva compitamente provata dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al comportamento relativo al giorno del fatto e, in ogni caso, la mera rimozione della parte dell'arma non rendeva \a stessa inservibile, trattandosi di un pezzo che poteva facilmente essere rimontato, rendendo il fucile nuovamente efficiente; - l'operazione di estrazione del fucile dal bagagliaio dell'autovettura da parte dell'imputato era avvenuta, come riferito dal teste guardiacaccia Trentin, senza alcuna operazione di rimontaggio del fucile stesso (asseritamente smontato in due pezzi e riposto in una busta, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA]) e dell'astina rimossa.

3. Ebbene, le argomentazioni su riferite non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Trento, nella su riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione.

Questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ripropone la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado - secondo cui il fucile non sarebbe stato funzionante, perché privo di una parte essenziale, che lo stesso era riposto nel bagagliaio dell'auto e, dunque, non era visibile dall'esterno e, per di più, era custodito nella citata autovettura parcheggiata in luogo dotato di un sistema di video sorveglianza - e alla quale è stata data adeguata e logica risposta.

Inoltre, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della pronuncia impugnata, con specifico riguardo alla ritenuta non attendibilità del teste della difesa circa il comportamento posto in essere dall'imputato al fine di rendere inefficiente il fucile in parola; argomentazioni queste che non sono state fatte oggetto di una puntuale analisi critica e, che, quindi, non risultano, sul punto, in alcun modo contrastate dalle generiche deduzioni difensive.

4. La decisione impugnata ha, altresì, correttamente applicato alla concreta fattispecie accertata il principio di diritto, secondo cui l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110 deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. Sez. 1, n, 16609 del 11/02/2013, Rv. 255682 - 01).

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01). • Sul punto, infatti, è stato osservato che non si riteneva applicabile l'invocata causa di non punibilità "attesa la non esiguità del pericolo, costituito dalla facilità di appropriazione del fucile da parte di terzi, mettendo a repentaglio la pubblica sicurezza"; trattasi di valutazione che ha tenuto in considerazione la peculiarità della fattispecie concreta così come accertata dai giudici di merito e che è, quindi, esente da vizi sia logici che giuridici.

6. Manifestamente infondato è, infine, il rilievo secondo cui la sentenza sarebbe viziata da contraddittorietà per avere, da una parte, ritenuto l'imputato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altra, escluso l'applicabilità della norma di cui all'art. 131 -bis cod. pen..

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo" (Cass. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112 - 01).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha, per iscritto, concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2018, il Tribunale di Trento riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975 (per non avere assicurato con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica la custodia del proprio fucile, che aveva lasciato incustodito all'interno della sua autovettura parcheggiata nello spiazzale della società ove prestava la propria attività lavorativa durante tutto il turno di lavoro) e, conseguentemente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni quattordici di arresto; disponeva, altresì, la sospensione condizionale di detta pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Con pronuncia resa in data 14 febbraio 2020, la Corte di appello' di Trento rideterminava la pena inflitta all'imputato nella misura di C. 200,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione impugnata. 3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia del Baldessari, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione; travisamento ed erroneo apprezzamento delle emergenze processuali; contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 Legge n. 110/1975". Secondo la difesa, la Corte territoriale, omettendo di considerare importanti circostanze emerse dagli atti di indagine (il fucile era rimasto custodito, in modo non visibile dall'esterno, nell'autovettura del Baldessari, chiusa a chiave e parcheggiata in area privata, dotata di sistema di videosorveglianza, per un breve periodo di tempo; dall'arma era stata rimossa l'astina e cioè una componente essenziale, che l'aveva resa inefficiente), avrebbe severamente sottolineato l'apertura al pubblico dell'area di parcheggio e la presunta facile possibilità di rimontare la parte mancante dell'arma; quest'ultima considerazione, da sola, evidenzierebbe "l'erronea valutazione, sotto il profilo logico motivazionale, in cui è incorsa la Corte di appello di Trento, poiché la mancata reperibilità di quella determinata parte dell'arma (l'astina) non poteva essere sostituita da alcuna altra parte, così fossilizzando l'inutilizzabilità dell'arma" stessa; peraltro, la sentenza impugnata avrebbe applicato "un criterio ermeneutico formatosi in relazione a una fattispecie (detenzione e porto illegale di arma) non ricorrente nel caso di specie, non tenendo conto, invece, di quanto stabilito dall'art. 20 L. 110/1975 e dalla giurisprudenza formatasi sul punto, che ha ritenuto rispettato l'obbligo di diligente custodia nel caso di arma privata di una sua componente essenziale".3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione; travisamento ed erroneo apprezzamento delle emergenze processuali; mancata applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen.". Secondo la difesa, la sentenza impugnata, nell'escludere la ricorrenza della causa di non punibilità, avrebbe valorizzato "soltanto la natura pericolosamente offensiva della condotta, mentre è insegnamento giurisprudenziale che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo"; l'indicata affermazione, poi, si porrebbe in evidente contrasto con il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. Proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 2. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Trento hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato affermando quanto segue: - l'avere lasciato il Baldessari l'arma, anche se in maniera non visibile, dentro il bagagliaio dell'autovettura, parcheggiata nel piazzale del luogo di lavoro per circa otto ore, come era risultato sulla base degli orari di timbratura, configurava la violazione del'obbligo di custodia sanzionato dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975, considerato che detto piazzale era aperto al pubblico e che l'attività venatoria dell'imputato era nota alle guardie forestali e con estrema probabilità anche a persone che frequentavano abitualmente la zona; - era, quindi, concretamente pess-i-ls*he che estranei potessero entrare agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata, posto che la videosorveglianza da parte del datore di lavoro del piazzale in questione non era finalizzata alla protezione dei beni dei singoli e che, in ogni caso, non risultava che Vi potesse essere un intervento immediato in caso di tentativi di furto sulle autovetture dei dipendenti ivi parcheggiate; - anche un eventuale accesso sporadico al piazzale durante l'orario di lavoro da parte del Baldessari non elideva la responsabilità dello stesso, alla luce della facile accessibilità da parte di terzi al piazzale medesimo e della mancanza di un controllo diretto dell'autovettura da parte dell'imputato; - la circostanza che fosse stata rimossa l'astina non appariva compitamente provata dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al comportamento relativo al giorno del fatto e, in ogni caso, la mera rimozione della parte dell'arma non rendeva \a stessa inservibile, trattandosi di un pezzo che poteva facilmente essere rimontato, rendendo il fucile nuovamente efficiente; - l'operazione di estrazione del fucile dal bagagliaio dell'autovettura da parte dell'imputato era avvenuta, come riferito dal teste guardiacaccia Trentin, senza alcuna operazione di rimontaggio del fucile stesso (asseritamente smontato in due pezzi e riposto in una busta, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA]) e dell'astina rimossa. 3. Ebbene, le argomentazioni su riferite non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Trento, nella su riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione. Questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ripropone la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado - secondo cui il fucile non sarebbe stato funzionante, perché privo di una parte essenziale, che lo stesso era riposto nel bagagliaio dell'auto e, dunque, non era visibile dall'esterno e, per di più, era custodito nella citata autovettura parcheggiata in luogo dotato di un sistema di video sorveglianza - e alla quale è stata data adeguata e logica risposta. Inoltre, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della pronuncia impugnata, con specifico riguardo alla ritenuta non attendibilità del teste della difesa circa il comportamento posto in essere dall'imputato al fine di rendere inefficiente il fucile in parola; argomentazioni queste che non sono state fatte oggetto di una puntuale analisi critica e, che, quindi, non risultano, sul punto, in alcun modo contrastate dalle generiche deduzioni difensive. 4. La decisione impugnata ha, altresì, correttamente applicato alla concreta fattispecie accertata il principio di diritto, secondo cui l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110 deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. Sez. 1, n, 16609 del 11/02/2013, Rv. 255682 - 01). 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01). • Sul punto, infatti, è stato osservato che non si riteneva applicabile l'invocata causa di non punibilità "attesa la non esiguità del pericolo, costituito dalla facilità di appropriazione del fucile da parte di terzi, mettendo a repentaglio la pubblica sicurezza"; trattasi di valutazione che ha tenuto in considerazione la peculiarità della fattispecie concreta così come accertata dai giudici di merito e che è, quindi, esente da vizi sia logici che giuridici. 6. Manifestamente infondato è, infine, il rilievo secondo cui la sentenza sarebbe viziata da contraddittorietà per avere, da una parte, ritenuto l'imputato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altra, escluso l'applicabilità della norma di cui all'art. 131 -bis cod. pen.. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo" (Cass. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112 - 01). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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