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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 33853/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettei-sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione amministrativa accessoria disposta con il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2023 della revoca della patente di guida e l'ha sostituita con quella della sospensione, sempre della patente, per la durata di un anno.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Dinoia deducendo violazione degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione, investito della richiesta da parte della suddetta di revoca della sanzione accessoria amministrativa della revoca della patente di guida, illegale rispetto alla condanna ex art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), invece di provvedere solo a detta revoca, sostituiva, su parere del P.m., detta sanzione illegale con quella della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

A tale riguardo il difensore rileva che, mentre alla prima sanzione è stata riconosciuta una connotazione sostanzialmente punitiva, dovendo, pertanto, essere eliminata in quanto contra o extra legem, la seconda non poteva essere inflitta, in quanto non pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e durata e quindi applicabile ex art. 676 cod. proc. pen.

Insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Invero, disposta la revoca della sanzione accessoria amministrativa illegale della revoca della patente di guida il Giudice dell'esecuzione poteva, rectius doveva, diversamente da come lamentato dalla difesa, sostituirla d'ufficio con la sanzione accessoria amministrativa obbligatoria per legge della sospensione di detta patente, che, individuata nella misura minima di un anno, non determinava l'uso di un potere discrezionale da parte di detto Giudice.

Si vedano al riguardo: Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262327, secondo cui l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice _ dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione; Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898, secondo cui in caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva; Sez. 4, n. 34653 del 03/06/2010, P.m. in proc.

Miranda, Rv. 248073, secondo cui è illegittimo il decreto penale che ometta di applicare, contestualmente alla pena per guida in stato d'ebbrezza, la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida che consegue di diritto alla condanna.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettei-sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione amministrativa accessoria disposta con il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 25 gennaio 2023 della revoca della patente di guida e l'ha sostituita con quella della sospensione, sempre della patente, per la durata di un anno. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Dinoia deducendo violazione degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione, investito della richiesta da parte della suddetta di revoca della sanzione accessoria amministrativa della revoca della patente di guida, illegale rispetto alla condanna ex art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), invece di provvedere solo a detta revoca, sostituiva, su parere del P.m., detta sanzione illegale con quella della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. A tale riguardo il difensore rileva che, mentre alla prima sanzione è stata riconosciuta una connotazione sostanzialmente punitiva, dovendo, pertanto, essere eliminata in quanto contra o extra legem, la seconda non poteva essere inflitta, in quanto non pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e durata e quindi applicabile ex art. 676 cod. proc. pen. Insiste, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Invero, disposta la revoca della sanzione accessoria amministrativa illegale della revoca della patente di guida il Giudice dell'esecuzione poteva, rectius doveva, diversamente da come lamentato dalla difesa, sostituirla d'ufficio con la sanzione accessoria amministrativa obbligatoria per legge della sospensione di detta patente, che, individuata nella misura minima di un anno, non determinava l'uso di un potere discrezionale da parte di detto Giudice. Si vedano al riguardo: Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262327, secondo cui l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice _ dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione; Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898, secondo cui in caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva; Sez. 4, n. 34653 del 03/06/2010, P.m. in proc. Miranda, Rv. 248073, secondo cui è illegittimo il decreto penale che ometta di applicare, contestualmente alla pena per guida in stato d'ebbrezza, la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida che consegue di diritto alla condanna. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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