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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 36814/2022

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1513-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell’[OSCURATO:PERSONA] (ASD) “[OSCURATO:PERSONA]”, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 59, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, con sede in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 164/A; -intimata - avverso la sentenza n. 1168/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ( ASD )“ [OSCURATO:PERSONA] ” un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A., oltre sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2014, conseguenti al disconoscimento dei requisiti per fruire del regime fiscale agevolato ex lege n. 398 del 1991; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bari che, con sentenza n. 309/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1168/2020, depositata il 10/06/2021, dichiarò il gravame inammissibile per carenza di specificità dei motivi di impugnazione; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ,in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, la validità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE presso l’Ufficio periferico della [OSCURATO:PERSONA] di Bari (arg. da Cass., Sez.

U, 11.7.2022, n. 21884, Rv. 665192-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92” (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l’appello inammissibile laddove, al contrario, l’atto di gravame era pienamente rispondente ai requisiti di specificità posti dall’art. 53 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per q uanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.

U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto, sia pure per stralci, alle pp. 25- 30 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo.

Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez.

L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia) emerge nitidamente l’ammissibilità dello stesso (erroneamente negata dalla C.T.R.), essendo chiare e specifiche le censure svolte dalla contribuente avverso ciascuna delle statuizioni assunte dalla C.T.P.; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1513-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell’[OSCURATO:PERSONA] (ASD) “[OSCURATO:PERSONA]”, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 59, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, con sede in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 164/A; -intimata - avverso la sentenza n. 1168/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ( ASD )“ [OSCURATO:PERSONA] ” un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A., oltre sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2014, conseguenti al disconoscimento dei requisiti per fruire del regime fiscale agevolato ex lege n. 398 del 1991; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bari che, con sentenza n. 309/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1168/2020, depositata il 10/06/2021, dichiarò il gravame inammissibile per carenza di specificità dei motivi di impugnazione; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ,in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, la validità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE presso l’Ufficio periferico della [OSCURATO:PERSONA] di Bari (arg. da Cass., Sez. U, 11.7.2022, n. 21884, Rv. 665192-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92” (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l’appello inammissibile laddove, al contrario, l’atto di gravame era pienamente rispondente ai requisiti di specificità posti dall’art. 53 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per q uanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto, sia pure per stralci, alle pp. 25- 30 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo. Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia) emerge nitidamente l’ammissibilità dello stesso (erroneamente negata dalla C.T.R.), essendo chiare e specifiche le censure svolte dalla contribuente avverso ciascuna delle statuizioni assunte dalla C.T.P.; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liq
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