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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 16061/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19034-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 622/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e 380 ter cpc chiede alla Corte di F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Cassazione di respingere il ricorso, confermando la competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con atto di citazione del 31/7/2020, la società [OSCURATO:PERSONA] SRL ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, la società Raiffeinsen – [OSCURATO:PERSONA] m.b.h. (con sede in Vienna, Austria), allegando la violazione da parte della convenuta degli obblighi assunti, quale socia della società FOC, con il «patto parasociale dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA]» stipulato tra esse parti il 25/7/2011, ed ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni risentiti dall’attrice in conseguenza del predetto inadempimento.

2. ― Raiffeinsen – Leasing, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito: a) l’incompetenza del giudice adito «a giudicare la controversia ai sensi dell’art. 819 ter cod.proc.civ. in favore della competenza della Camera Arbitrale di Bolzano», in forza della clausola arbitrale contenuta all’art. 12.6 del patto parasociale; b) in via subordinata l’incompetenza territoriale del medesimo giudice in favore del Tribunale ordinario di Bolzano, individuato dall’art. 12.7 del patto parasociale quale foro esclusivo competente «per qualsiasi controversia che non possa essere demandata alla Camera Arbitrale»; c) in ogni caso la convenuta ha contestato l’attribuzione della lite alla sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che, ancorché originata dal patto parasociale, la controversia avrebbe avuto ad oggetto una «collaborazione imprenditoriale».

Nel merito ha Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dedotto l’infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.

3. ― In sede di prima udienza di trattazione, su invito del G.I., [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sulle avverse eccezioni, deducendo l’invalidità e l’inefficacia della previsione di cui all’art. 12.7 del patto parasociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1 bis, del d.lgs. n. 168/2003, sulla considerazione che la convenuta è società avente sede all’estero e che la fattispecie controversa è di competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) (materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile) del d.lgs. n. 168/2003, dunque con esclusione della previsione ex art. 28 cod.proc.civ. (foro stabilito dalle parti).

4. ― Il Tribunale di Brescia, dopo avere affermato che «la questione attinente alla cognizione arbitrale eccepita in via principale dalla convenuta si sostanziava in un rilievo relativo al merito della controversia e non alla giurisdizione o alla competenza, non riguardando i rapporti tra giudice ordinario e arbitri il profilo della ripartizione del potere giurisdizionale, posto che l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria» (fol. 3 dell’ordinanza imp.), ha ritenuto di dover esaminare in via pregiudiziale l’eccezione di incompetenza territoriale - come precisata in prima udienza – idonea a definire in rito la controversia.

In proposito ha, quindi, statuito che la competenza inderogabile spettava alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano ex art.4, comma 1 Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 bis, del d.lgs. n.168/2003, perché la controversia aveva ad oggetto la violazione del patto parasociale stipulato il 25/7/2011 tra le due società in causa, socie della società [OSCURATO:SOCIETA], e perché la convenuta Raiffeinsen – Leasing aveva sede legale all’estero, nella città di Vienna.

In particolare, il Tribunale ha affermato «La norma introdotta dal d.l. n.145/32013, convertito con mod. dalla legge n.9/2014, contemplando una competenza espressamente qualificata come inderogabile, ha applicazione tassativa e prevale sulla diversa competenza territoriale individuata dalle parti come esclusiva in base all’art. 12.7 del patto parasociale, stipulato anteriormente alla entrata in vigore della stessa novella legislativa.

Ai sensi dell’art.10, secondo comma, del d.l. n.145/2013, le disposizioni di cui al citato comma 1-bis dell’art. 4 si applicano, infatti, indistintamente “ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto” e, dunque, anche alla presente controversia.» (fol. 4 dell’ord. imp.); ha quindi, declinato la competenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese e compensato le spese di lite.

5. ― La società Raiffeinsen – [OSCURATO:PERSONA] m.b.h. ha proposto regolamento necessario di competenza ex art.42 cod.proc.civ. avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia – sezione specializzata in materia di impresa con sei mezzi, corroborato da memoria.

6. ― La società [OSCURATO:PERSONA] SRL ha replicato con controricorso, seguito da memoria.

Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

7. ― Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

8. ― Il regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Leasing è articolato in sei motivi.

Primo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter cod.proc.civ., nonché degli artt. 276 cod.proc.civ. e 38 cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene che l’eccezione espressamente svolta per var valere la convenzione di arbitrato ex art. 12.6 del patto parasociale, era una eccezione di incompetenza svolta ex art. 819 ter cod.proc.civ., di natura pregiudiziale, mentre era da ritenersi superata l’impostazione seguita dal Tribunale, secondo cui la stessa era un’eccezione di merito e non di rito.

Si duole, inoltre che sia stato alterato l’ordine logico di trattazione delle questioni di rito sollevate.

Assume che la mancata pronuncia sull’eccezione di arbitrato da parte del giudice che l’abbia considerata – erroneamente – una questione di merito e non di rito, equivale al rigetto della stessa, onerando la parte che vi abbia interesse a proporre regolamento di competenza, a pena di decadenza, richiamando Cass. n. 25254/2017.

Secondo: Violazione e falsa applicazione degli artt.808 e 808 quater cod.proc.civ.

La ricorrente deduce che la clausola arbitrale in esame è una clausola per arbitrato rituale esclusivo.

La censura concerne l’assunto svolto dalla controparte Versilia, secondo la quale la clausola arbitrale prevedeva la devoluzione agli arbitri della controversia solo in via alternativa e non esclusiva.

Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Sostiene la ricorrente che, a differenza di quanto previsto per il foro convenzionale ex artt. 28 e 29 cod.proc.civ., non vi era un onere di dichiarare espressamente l’esclusività della devoluzione agli arbitri compiuta mediante l’art. 12.6., perché la scelta dell’arbitrato, ove validamente effettuata implicava l’automatica esclusione del giudizio ordinario.

Rimarca che il ricorso al Tribunale di Bolzano, indicato come foro esclusivo ex art. 12.7 del patto parasociale, era stato previsto solo in via sussidiaria, cioè in caso di inapplicabilità della clausola arbitrale, qui non ricorrente.

Osserva che la clausola arbitrale risultava da atto scritto, aveva per oggetto diritti disponibili (fatto pacifico, perché non contestato) e la formulazione della clausola era chiara e non lasciava dubbi.

Ricorda, infine, che nel dubbio, doveva essere data prevalenza all’arbitrato ex art .808 quater cod.proc.civ.

La controricorrente insiste, assumendo che la previsione ex art. 12.7. della competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano conforterebbe la tesi dell’alternatività della previsione della competenza arbitrale e invoca la giurisprudenza relativa alla necessità di espressa dichiarazione di esclusività nelle pattuizioni concernenti la designazione di un foro esclusivo, secondo la quale, in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa e richiama Cass. n. 21010/2020 e Cass. n. 15219/2007.

Terzo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 cod.proc.civ.

Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 La ricorrente sostiene che l’art. 23 cod.proc.civ. non è applicabile al caso di specie perché detta disposizione prevede un foro speciale per le cause tra soci, ma solo se attinenti al rapporto sociale (Cass. n. 2318 del 2/2/2006), mentre nel presente caso la lite riguarderebbe la «collaborazione imprenditoriale che ha avuto nella società FOC solo un mezzo operativo per perseguirla (cd.

“società veicolo”)».

Assume che, comunque, l’art. 23 cod.proc.civ. configura una competenza speciale ampiamente derogabile in presenza di accordo tra le parti (Cass. n.17130 del 25/8/20159 ed alla quale, ove ritenuta applicabile, le parti avrebbero validamente derogato mediante le clausole contenute agli artt. 12.6 e 12.7 del patto parasociale.

Quarto: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n.168/2003 in relazione alla validità degli artt. 12.7 e 12.6 del patto parasociale/omesso esame di fatti decisivi.

La ricorrente deduce che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Versilia aveva contestato solo la presunta invalidità dell’art. 12.7 del patto parasociale, con riferimento alla asserita applicabilità dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003; mentre solo con la comparsa conclusionale aveva esteso la già menzionata contestazione all’art. 12.6 circa l’arbitrato, che costituiva, pertanto, eccezione nuova e, quindi, tardiva ed inammissibile (Cass. n. 20732/2018).

In via subordinata deduce, comunque, l’infondatezza di entrambe le eccezioni.

In particolare, sostiene che la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di impresa trova applicazione solo nell’ambito della trattazione riservata al giudice ordinario, Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 mentre nel caso concreto la controversia doveva ritenersi validamente devoluta agli arbitri.

Osserva poi che ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n.5/2003 la disciplina ad hoc prevista per gli arbitrati societari, stabilisce la generale e libera previsione delle clausole arbitrali, fissando alcuni requisiti (potere di nomina degli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società e esclusione delle controversie che richiedono l’intervento obbligatorio del PM) non incisi dalla clausola in esame, né poteva ritersi di ostacolo la circostanza che una delle società avesse sede in uno stato membro dell’Unione europea.

In relazione all’art. 12.7, deduce che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia - la lite non atteneva alla violazione del patto parasociale, perché il patto parasociale era stato solo la sede di un accordo imprenditoriale e la controversia insorta tra le parti riguardava l’interpretazione dei reciproci impegni di collaborazione per il perseguimento di un progetto imprenditoriale.

Si duole, quindi, che sia stato ignorato il fatto storico decisivo in ordine alla statuizione sulla competenza, individuato nell’essere la collaborazione contrattuale tra le parti e non il rapporto sociale, oggetto del contendere, per cui avrebbe dovuto essere esclusa la competenza della sezione specializzata in materia di impresa e riconosciuta la competenza del Tribunale di Bolzano, stante l’insussistenza della competenza inderogabile per materia delle sezioni specializzate.

Quinto: violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 cod.civ.

La ricorrente contesta quanto sostenuto dall’originaria attrice Versilia circa la provenienza del «patto parasociale» da «condizioni generali di contratto», e sostiene che si è trattato di Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -8- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 un patto parasociale relativo ad una specifica società (FOC) costituita per il perseguimento di uno specifico affare imprenditoriale.

Sostiene che il testo del contratto venne ampiamente negoziato tra le parti con scambio di bozze anche in merito alla clausola compromissoria.

Nega la vessatorietà delle clausole contenute negli artt. 12.6 e 12.7 perché le clausole non stabilivano alcuna previsione di favore per Raiffeinsen – Leasing.

Ne deduce che, anche a voler escludere la competenza arbitrale il giudice adito sarebbe stato comunque incompetente a favore del Tribunale di Bolzano.

Sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. lamentando l’erroneità della statuizione di compensazione assunta dal Tribunale.

In conclusione, chiede la condanna della controricorrente alle spese di lite del merito e di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

9. ― Il ricorso va accolto.

10. ― Il primo motivo è fondato.

10.1. ― Va rilevato che il regolamento di competenza, in quanto volto a far valere l'omesso esame dell'eccezione di arbitrato proposta in via prioritaria rispetto a quella d'incompetenza accolta dalla sentenza impugnata deve ritenersi ammissibile, riflettendo una questione di competenza avente carattere preliminare rispetto a quella esaminata dal Giudice di merito, la cui statuizione in ordine alla competenza, in quanto incompatibile con l'accoglimento della predetta eccezione, si Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -9- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 traduce nell'implicito rigetto della stessa, con la conseguente configurabilità dell'interesse all'impugnazione, ricollegabile alla circostanza che la ricorrente deve considerarsi soccombente anche in ordine a quella proposta in via principale (cfr. Cass. n. 25254 del 25/10/2017; Cass. n. 19342 del 29/9/2016; Cass. n. 1400 del 26/1/2016).

10.2. ― Nel caso in esame, la stessa ordinanza impugnata consente di rilevare che, nel costituirsi nel giudizio di merito, l’attuale ricorrente (convenuta in quel giudizio) ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito sotto un duplice profilo: innanzi tutto ha fatto valere la clausola compromissoria contenuta nell’art. 12.6 del patto parasociale. ai sensi della quale la competenza a giudicare la controversia doveva essere declinata in favore della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Bolzano; in via subordinata ha eccepito l’incompetenza del giudice adito - sezione specializzata per l’impresa del Tribunale di Brescia - deducendo, invece, la competenza del Tribunale ordinario di Bolzano, foro convenzionalmente concordato tra le parti, attesa la non riconducibilità della controversia alla competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa.

Il carattere prioritario del profilo concernente la sottrazione della controversia alla giurisdizione ordinaria, rispetto a quello riflettente l'attribuzione della competenza al Tribunale ordinario di Bolzano, in ragione del foro esclusivo convenuto tra le parti, emerge con chiarezza dall’ordinanza in esame.

Non può pertanto dubitarsi della volontà della ricorrente di avvalersi in via principale della clausola compromissoria contenuta nel patto parasociale.

Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -10- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Ne consegue che il Tribunale di Brescia erroneamente ha ritenuto di decidere prioritariamente sulla questione di competenza per materia e territorio, declinando la competenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, prospettando che questo avrebbe poi potuto decidere in merito all’eccezione sollevata circa la applicabilità della clausola arbitrale, perché in tal modo ha implicitamente rigettato la specifica eccezione concernente la competenza arbitrale, contrariamente a quanto assume la controricorrente (fol. 15 del controricorso).

11. ― Anche il secondo motivo è fondato.

11.1. ― Questa Corte ha già avuto modo di affermare l'implicita esclusività della clausola di devoluzione ad arbitri, atteso che la costante giurisprudenza invocata dalla controricorrente in merito alla necessità della esplicita affermazione di esclusività del foro prescelto convenzionalmente si riferisce alla deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale derogabili, ma non può logicamente riferirsi alla ben diversa fattispecie della radicale scelta dei contraenti di devolvere la controversia all'alternativo sistema di giustizia arbitrale perché questo è «un sistema che, in quanto tale, è amministrato, nel suo primo segmento, da soggetti privati in sostituzione evidentemente integrale del sistema apprestato in via istituzionale dall'ordinamento; e risulterebbe incompatibile, con la scelta chiara e univoca di compromettere in arbitri una controversia e a meno di volontà altrettanto chiaramente espresse in senso contrario, la persistenza di una alternativa volontà di libera opzione, lasciata alle parti, di continuare ad avvalersi anche degli ordinari rimedi Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -11- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 giurisdizionali.

Ed è anzi contrario a logica strutturare la permanente coesistenza tra il diritto di una delle parti di avvalersi della clausola, devolvendo quindi la controversia ad un arbitro, con quello dell'altra di continuare ad insistere per la cognizione da parte del giudice istituzionale: tanto che deve concludersi nel senso che la clausola di devoluzione in arbitri non può che intendersi come esclusiva nelle materie che sono in essa comprese o che sono ad essa riconducibili.» (Cass. n. 20726 del 14/10/2016, in motivazione).

Ne consegue che appare logica la previsione subordinata, e non alternativa, contenuta nell’art. 12.7 del patto parasociale, di un foro convenzionale (salvo poi ad accertare, in concreto e ove necessario, se compatibile con la materia oggetto del contendere), ove la clausola arbitrale non dovesse risultare applicabile.

Poiché non può pertanto dubitarsi della volontà della ricorrente di avvalersi in via principale della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, la cui portata, consiste nella devoluzione al collegio arbitrale delle controversie insorte in merito al patto parasociale de quo, risulta prioritario esaminare gli altri motivi di ricorso per la parte in cui criticano la decisione impugnata per avere disatteso l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, sollevata dalla Raiffeinsen – Leasing, perché in sede di regolamento di competenza la Corte di legittimità è giudice del fatto.

11.2. ― Sotto questo specifico profilo i motivi di ricorso sono fondati e così l’eccezione di incompetenza, che va accolta.

Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -12- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 In proposito, è opportuno rammentare che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 cod.proc.civ., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass. n. 22816 del 9/11/2016; Cass. n. 21547 del 22/10/2015; Cass.n.9028 del 18/4/2014; Cass. n. 3845 del 23/5/2012) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass. n. 20508 del 29/8/2017): nel caso in esame, non vi è dubbio che la controversia sia stata promossa assumendo l’inadempimento degli obblighi rivenienti dal patto parasociale stipulato tra le due parti, a loro volta socie della FOC.

Orbene, va osservato che la domanda proposta da un socio contro altro socio della società da entrambi costituita, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti da irregolarità da quest'ultimo commesse nella detta veste, non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale (Cass. Sez.

U. n. 26984 del 26/11/2020) e che la devoluzione di detta controversia alla cognizione dell'arbitro trova giustificazione, nel caso di specie, nella previsione contenuta nello stesso patto parasociale; essa, inoltre, non riguarda diritti indisponibili, non concerne controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -13- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 pubblico ministero, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.5/2003, né controversie che non possono costituire oggetto di compromesso, ovverosia, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, quelle che, oltre ad essere sottratte alla volontà individuale delle parti, in quanto riguardanti interessi della società o la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o di terzi, risultano indisponibili anche dalla volontà collettiva espressa dalla società, secondo le regole della propria organizzazione interna, riflettendo interessi tutelati da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione da parte dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 13031 del 10/6/2014; Cass. n. 18600 del 12/9/2011; Cass. n. 3772 del 23/2/2005).

A tale categoria non appaiono riconducibili le domande proposte dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] SRL nel procedimento di merito, le quali, pur apparentemente collegate a vicende societarie ed al rapporto intercorso tra i soci in ragione del patto parasociale stipulato il 25/7/2011, non coinvolgono interessi della società o di terzi la cui protezione risulti affidata a norme inderogabili, con la conseguenza che devono ritenersi liberamente deferibili alla cognizione arbitrale.

L’ordinanza impugnata non ha dato applicazione ai suddetti principi e va pertanto annullata, con la conseguente dichiarazione della competenza arbitrale.

12. ― Restano pertanto assorbite tutte le altre questioni proposte con i restanti motivi di ricorso.

Ric. 2021 n. 19034 sez.

M1 - ud. 13-04-2022 -14- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

13. ― L’ordinanza impugnata va annullata, con la conseguente dichiarazione della competenza della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano.

14. ― Le spese della fase di merito si compensano, attesa la peculiarità della vicenda esaminata, e le spese del regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano prevista dall'art. 12.6 del patto parasociale stipulato il 25/7/2011 tra [OSCURATO:PERSONA] SRL e Raiffeinsen – [OSCURATO:PERSONA] m.b.h.; - compensa le spese di giudizio della fase di merito; - condanna la società [OSCURATO:PERSONA] SRL al pagamento delle spese processuali del regolamento di competenza, che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali e access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.19034-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 622/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e 380 ter cpc chiede alla Corte di F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Cassazione di respingere il ricorso, confermando la competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con atto di citazione del 31/7/2020, la società [OSCURATO:PERSONA] SRL ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, la società Raiffeinsen – [OSCURATO:PERSONA] m.b.h. (con sede in Vienna, Austria), allegando la violazione da parte della convenuta degli obblighi assunti, quale socia della società FOC, con il «patto parasociale dei soci della società [OSCURATO:SOCIETA]» stipulato tra esse parti il 25/7/2011, ed ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni risentiti dall’attrice in conseguenza del predetto inadempimento. 2. ― Raiffeinsen – Leasing, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito: a) l’incompetenza del giudice adito «a giudicare la controversia ai sensi dell’art. 819 ter cod.proc.civ. in favore della competenza della Camera Arbitrale di Bolzano», in forza della clausola arbitrale contenuta all’art. 12.6 del patto parasociale; b) in via subordinata l’incompetenza territoriale del medesimo giudice in favore del Tribunale ordinario di Bolzano, individuato dall’art. 12.7 del patto parasociale quale foro esclusivo competente «per qualsiasi controversia che non possa essere demandata alla Camera Arbitrale»; c) in ogni caso la convenuta ha contestato l’attribuzione della lite alla sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che, ancorché originata dal patto parasociale, la controversia avrebbe avuto ad oggetto una «collaborazione imprenditoriale». Nel merito ha Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 dedotto l’infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto. 3. ― In sede di prima udienza di trattazione, su invito del G.I., [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sulle avverse eccezioni, deducendo l’invalidità e l’inefficacia della previsione di cui all’art. 12.7 del patto parasociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1 bis, del d.lgs. n. 168/2003, sulla considerazione che la convenuta è società avente sede all’estero e che la fattispecie controversa è di competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) (materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile) del d.lgs. n. 168/2003, dunque con esclusione della previsione ex art. 28 cod.proc.civ. (foro stabilito dalle parti). 4. ― Il Tribunale di Brescia, dopo avere affermato che «la questione attinente alla cognizione arbitrale eccepita in via principale dalla convenuta si sostanziava in un rilievo relativo al merito della controversia e non alla giurisdizione o alla competenza, non riguardando i rapporti tra giudice ordinario e arbitri il profilo della ripartizione del potere giurisdizionale, posto che l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria» (fol. 3 dell’ordinanza imp.), ha ritenuto di dover esaminare in via pregiudiziale l’eccezione di incompetenza territoriale - come precisata in prima udienza – idonea a definire in rito la controversia. In proposito ha, quindi, statuito che la competenza inderogabile spettava alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Milano ex art.4, comma 1 Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 bis, del d.lgs. n.168/2003, perché la controversia aveva ad oggetto la violazione del patto parasociale stipulato il 25/7/2011 tra le due società in causa, socie della società [OSCURATO:SOCIETA], e perché la convenuta Raiffeinsen – Leasing aveva sede legale all’estero, nella città di Vienna. In particolare, il Tribunale ha affermato «La norma introdotta dal d.l. n.145/32013, convertito con mod. dalla legge n.9/2014, contemplando una competenza espressamente qualificata come inderogabile, ha applicazione tassativa e prevale sulla diversa competenza territoriale individuata dalle parti come esclusiva in base all’art. 12.7 del patto parasociale, stipulato anteriormente alla entrata in vigore della stessa novella legislativa. Ai sensi dell’art.10, secondo comma, del d.l. n.145/2013, le disposizioni di cui al citato comma 1-bis dell’art. 4 si applicano, infatti, indistintamente “ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto” e, dunque, anche alla presente controversia.» (fol. 4 dell’ord. imp.); ha quindi, declinato la competenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese e compensato le spese di lite. 5. ― La società Raiffeinsen – [OSCURATO:PERSONA] m.b.h. ha proposto regolamento necessario di competenza ex art.42 cod.proc.civ. avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia – sezione specializzata in materia di impresa con sei mezzi, corroborato da memoria. 6. ― La società [OSCURATO:PERSONA] SRL ha replicato con controricorso, seguito da memoria. Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 7. ― Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. ― Il regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Leasing è articolato in sei motivi. Primo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter cod.proc.civ., nonché degli artt. 276 cod.proc.civ. e 38 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che l’eccezione espressamente svolta per var valere la convenzione di arbitrato ex art. 12.6 del patto parasociale, era una eccezione di incompetenza svolta ex art. 819 ter cod.proc.civ., di natura pregiudiziale, mentre era da ritenersi superata l’impostazione seguita dal Tribunale, secondo cui la stessa era un’eccezione di merito e non di rito. Si duole, inoltre che sia stato alterato l’ordine logico di trattazione delle questioni di rito sollevate. Assume che la mancata pronuncia sull’eccezione di arbitrato da parte del giudice che l’abbia considerata – erroneamente – una questione di merito e non di rito, equivale al rigetto della stessa, onerando la parte che vi abbia interesse a proporre regolamento di competenza, a pena di decadenza, richiamando Cass. n. 25254/2017. Secondo: Violazione e falsa applicazione degli artt.808 e 808 quater cod.proc.civ. La ricorrente deduce che la clausola arbitrale in esame è una clausola per arbitrato rituale esclusivo. La censura concerne l’assunto svolto dalla controparte Versilia, secondo la quale la clausola arbitrale prevedeva la devoluzione agli arbitri della controversia solo in via alternativa e non esclusiva. Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Sostiene la ricorrente che, a differenza di quanto previsto per il foro convenzionale ex artt. 28 e 29 cod.proc.civ., non vi era un onere di dichiarare espressamente l’esclusività della devoluzione agli arbitri compiuta mediante l’art. 12.6., perché la scelta dell’arbitrato, ove validamente effettuata implicava l’automatica esclusione del giudizio ordinario. Rimarca che il ricorso al Tribunale di Bolzano, indicato come foro esclusivo ex art. 12.7 del patto parasociale, era stato previsto solo in via sussidiaria, cioè in caso di inapplicabilità della clausola arbitrale, qui non ricorrente. Osserva che la clausola arbitrale risultava da atto scritto, aveva per oggetto diritti disponibili (fatto pacifico, perché non contestato) e la formulazione della clausola era chiara e non lasciava dubbi. Ricorda, infine, che nel dubbio, doveva essere data prevalenza all’arbitrato ex art .808 quater cod.proc.civ. La controricorrente insiste, assumendo che la previsione ex art. 12.7. della competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano conforterebbe la tesi dell’alternatività della previsione della competenza arbitrale e invoca la giurisprudenza relativa alla necessità di espressa dichiarazione di esclusività nelle pattuizioni concernenti la designazione di un foro esclusivo, secondo la quale, in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa e richiama Cass. n. 21010/2020 e Cass. n. 15219/2007. Terzo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 cod.proc.civ. Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 La ricorrente sostiene che l’art. 23 cod.proc.civ. non è applicabile al caso di specie perché detta disposizione prevede un foro speciale per le cause tra soci, ma solo se attinenti al rapporto sociale (Cass. n. 2318 del 2/2/2006), mentre nel presente caso la lite riguarderebbe la «collaborazione imprenditoriale che ha avuto nella società FOC solo un mezzo operativo per perseguirla (cd. “società veicolo”)». Assume che, comunque, l’art. 23 cod.proc.civ. configura una competenza speciale ampiamente derogabile in presenza di accordo tra le parti (Cass. n.17130 del 25/8/20159 ed alla quale, ove ritenuta applicabile, le parti avrebbero validamente derogato mediante le clausole contenute agli artt. 12.6 e 12.7 del patto parasociale. Quarto: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n.168/2003 in relazione alla validità degli artt. 12.7 e 12.6 del patto parasociale/omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente deduce che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Versilia aveva contestato solo la presunta invalidità dell’art. 12.7 del patto parasociale, con riferimento alla asserita applicabilità dell’art. 3 del d.lgs. 168/2003; mentre solo con la comparsa conclusionale aveva esteso la già menzionata contestazione all’art. 12.6 circa l’arbitrato, che costituiva, pertanto, eccezione nuova e, quindi, tardiva ed inammissibile (Cass. n. 20732/2018). In via subordinata deduce, comunque, l’infondatezza di entrambe le eccezioni. In particolare, sostiene che la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di impresa trova applicazione solo nell’ambito della trattazione riservata al giudice ordinario, Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -7- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 mentre nel caso concreto la controversia doveva ritenersi validamente devoluta agli arbitri. Osserva poi che ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n.5/2003 la disciplina ad hoc prevista per gli arbitrati societari, stabilisce la generale e libera previsione delle clausole arbitrali, fissando alcuni requisiti (potere di nomina degli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società e esclusione delle controversie che richiedono l’intervento obbligatorio del PM) non incisi dalla clausola in esame, né poteva ritersi di ostacolo la circostanza che una delle società avesse sede in uno stato membro dell’Unione europea. In relazione all’art. 12.7, deduce che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia - la lite non atteneva alla violazione del patto parasociale, perché il patto parasociale era stato solo la sede di un accordo imprenditoriale e la controversia insorta tra le parti riguardava l’interpretazione dei reciproci impegni di collaborazione per il perseguimento di un progetto imprenditoriale. Si duole, quindi, che sia stato ignorato il fatto storico decisivo in ordine alla statuizione sulla competenza, individuato nell’essere la collaborazione contrattuale tra le parti e non il rapporto sociale, oggetto del contendere, per cui avrebbe dovuto essere esclusa la competenza della sezione specializzata in materia di impresa e riconosciuta la competenza del Tribunale di Bolzano, stante l’insussistenza della competenza inderogabile per materia delle sezioni specializzate. Quinto: violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 cod.civ. La ricorrente contesta quanto sostenuto dall’originaria attrice Versilia circa la provenienza del «patto parasociale» da «condizioni generali di contratto», e sostiene che si è trattato di Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -8- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 un patto parasociale relativo ad una specifica società (FOC) costituita per il perseguimento di uno specifico affare imprenditoriale. Sostiene che il testo del contratto venne ampiamente negoziato tra le parti con scambio di bozze anche in merito alla clausola compromissoria. Nega la vessatorietà delle clausole contenute negli artt. 12.6 e 12.7 perché le clausole non stabilivano alcuna previsione di favore per Raiffeinsen – Leasing. Ne deduce che, anche a voler escludere la competenza arbitrale il giudice adito sarebbe stato comunque incompetente a favore del Tribunale di Bolzano. Sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. lamentando l’erroneità della statuizione di compensazione assunta dal Tribunale. In conclusione, chiede la condanna della controricorrente alle spese di lite del merito e di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 9. ― Il ricorso va accolto. 10. ― Il primo motivo è fondato. 10.1. ― Va rilevato che il regolamento di competenza, in quanto volto a far valere l'omesso esame dell'eccezione di arbitrato proposta in via prioritaria rispetto a quella d'incompetenza accolta dalla sentenza impugnata deve ritenersi ammissibile, riflettendo una questione di competenza avente carattere preliminare rispetto a quella esaminata dal Giudice di merito, la cui statuizione in ordine alla competenza, in quanto incompatibile con l'accoglimento della predetta eccezione, si Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -9- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 traduce nell'implicito rigetto della stessa, con la conseguente configurabilità dell'interesse all'impugnazione, ricollegabile alla circostanza che la ricorrente deve considerarsi soccombente anche in ordine a quella proposta in via principale (cfr. Cass. n. 25254 del 25/10/2017; Cass. n. 19342 del 29/9/2016; Cass. n. 1400 del 26/1/2016). 10.2. ― Nel caso in esame, la stessa ordinanza impugnata consente di rilevare che, nel costituirsi nel giudizio di merito, l’attuale ricorrente (convenuta in quel giudizio) ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito sotto un duplice profilo: innanzi tutto ha fatto valere la clausola compromissoria contenuta nell’art. 12.6 del patto parasociale. ai sensi della quale la competenza a giudicare la controversia doveva essere declinata in favore della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Bolzano; in via subordinata ha eccepito l’incompetenza del giudice adito - sezione specializzata per l’impresa del Tribunale di Brescia - deducendo, invece, la competenza del Tribunale ordinario di Bolzano, foro convenzionalmente concordato tra le parti, attesa la non riconducibilità della controversia alla competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa. Il carattere prioritario del profilo concernente la sottrazione della controversia alla giurisdizione ordinaria, rispetto a quello riflettente l'attribuzione della competenza al Tribunale ordinario di Bolzano, in ragione del foro esclusivo convenuto tra le parti, emerge con chiarezza dall’ordinanza in esame. Non può pertanto dubitarsi della volontà della ricorrente di avvalersi in via principale della clausola compromissoria contenuta nel patto parasociale. Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -10- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Ne consegue che il Tribunale di Brescia erroneamente ha ritenuto di decidere prioritariamente sulla questione di competenza per materia e territorio, declinando la competenza in favore del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, prospettando che questo avrebbe poi potuto decidere in merito all’eccezione sollevata circa la applicabilità della clausola arbitrale, perché in tal modo ha implicitamente rigettato la specifica eccezione concernente la competenza arbitrale, contrariamente a quanto assume la controricorrente (fol. 15 del controricorso). 11. ― Anche il secondo motivo è fondato. 11.1. ― Questa Corte ha già avuto modo di affermare l'implicita esclusività della clausola di devoluzione ad arbitri, atteso che la costante giurisprudenza invocata dalla controricorrente in merito alla necessità della esplicita affermazione di esclusività del foro prescelto convenzionalmente si riferisce alla deroga ai criteri ordinari di competenza territoriale derogabili, ma non può logicamente riferirsi alla ben diversa fattispecie della radicale scelta dei contraenti di devolvere la controversia all'alternativo sistema di giustizia arbitrale perché questo è «un sistema che, in quanto tale, è amministrato, nel suo primo segmento, da soggetti privati in sostituzione evidentemente integrale del sistema apprestato in via istituzionale dall'ordinamento; e risulterebbe incompatibile, con la scelta chiara e univoca di compromettere in arbitri una controversia e a meno di volontà altrettanto chiaramente espresse in senso contrario, la persistenza di una alternativa volontà di libera opzione, lasciata alle parti, di continuare ad avvalersi anche degli ordinari rimedi Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -11- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 giurisdizionali. Ed è anzi contrario a logica strutturare la permanente coesistenza tra il diritto di una delle parti di avvalersi della clausola, devolvendo quindi la controversia ad un arbitro, con quello dell'altra di continuare ad insistere per la cognizione da parte del giudice istituzionale: tanto che deve concludersi nel senso che la clausola di devoluzione in arbitri non può che intendersi come esclusiva nelle materie che sono in essa comprese o che sono ad essa riconducibili.» (Cass. n. 20726 del 14/10/2016, in motivazione). Ne consegue che appare logica la previsione subordinata, e non alternativa, contenuta nell’art. 12.7 del patto parasociale, di un foro convenzionale (salvo poi ad accertare, in concreto e ove necessario, se compatibile con la materia oggetto del contendere), ove la clausola arbitrale non dovesse risultare applicabile. Poiché non può pertanto dubitarsi della volontà della ricorrente di avvalersi in via principale della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, la cui portata, consiste nella devoluzione al collegio arbitrale delle controversie insorte in merito al patto parasociale de quo, risulta prioritario esaminare gli altri motivi di ricorso per la parte in cui criticano la decisione impugnata per avere disatteso l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, sollevata dalla Raiffeinsen – Leasing, perché in sede di regolamento di competenza la Corte di legittimità è giudice del fatto. 11.2. ― Sotto questo specifico profilo i motivi di ricorso sono fondati e così l’eccezione di incompetenza, che va accolta. Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -12- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 In proposito, è opportuno rammentare che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 cod.proc.civ., che esprime una regola di portata generale (fra le altre, Cass. n. 22816 del 9/11/2016; Cass. n. 21547 del 22/10/2015; Cass.n.9028 del 18/4/2014; Cass. n. 3845 del 23/5/2012) e che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili (Cass. n. 20508 del 29/8/2017): nel caso in esame, non vi è dubbio che la controversia sia stata promossa assumendo l’inadempimento degli obblighi rivenienti dal patto parasociale stipulato tra le due parti, a loro volta socie della FOC. Orbene, va osservato che la domanda proposta da un socio contro altro socio della società da entrambi costituita, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti da irregolarità da quest'ultimo commesse nella detta veste, non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale (Cass. Sez. U. n. 26984 del 26/11/2020) e che la devoluzione di detta controversia alla cognizione dell'arbitro trova giustificazione, nel caso di specie, nella previsione contenuta nello stesso patto parasociale; essa, inoltre, non riguarda diritti indisponibili, non concerne controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -13- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 pubblico ministero, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.5/2003, né controversie che non possono costituire oggetto di compromesso, ovverosia, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, quelle che, oltre ad essere sottratte alla volontà individuale delle parti, in quanto riguardanti interessi della società o la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o di terzi, risultano indisponibili anche dalla volontà collettiva espressa dalla società, secondo le regole della propria organizzazione interna, riflettendo interessi tutelati da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione da parte dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 13031 del 10/6/2014; Cass. n. 18600 del 12/9/2011; Cass. n. 3772 del 23/2/2005). A tale categoria non appaiono riconducibili le domande proposte dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] SRL nel procedimento di merito, le quali, pur apparentemente collegate a vicende societarie ed al rapporto intercorso tra i soci in ragione del patto parasociale stipulato il 25/7/2011, non coinvolgono interessi della società o di terzi la cui protezione risulti affidata a norme inderogabili, con la conseguenza che devono ritenersi liberamente deferibili alla cognizione arbitrale. L’ordinanza impugnata non ha dato applicazione ai suddetti principi e va pertanto annullata, con la conseguente dichiarazione della competenza arbitrale. 12. ― Restano pertanto assorbite tutte le altre questioni proposte con i restanti motivi di ricorso. Ric. 2021 n. 19034 sez. M1 - ud. 13-04-2022 -14- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 19034/2021 Numero sezionale 4141/2022 Numero di raccolta generale 16061/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 13. ― L’ordinanza impugnata va annullata, con la conseguente dichiarazione della competenza della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano. 14. ― Le spese della fase di merito si compensano, attesa la peculiarità della vicenda esaminata, e le spese del regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. - accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano prevista dall'art. 12.6 del patto parasociale stipulato il 25/7/2011 tra [OSCURATO:PERSONA] SRL e Raiffeinsen – [OSCURATO:PERSONA] m.b.h.; - compensa le spese di giudizio della fase di merito; - condanna la società [OSCURATO:PERSONA] SRL al pagamento delle spese processuali del regolamento di competenza, che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali e access
Sentenza Cassazione n. 16061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris