CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deGonzalo, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – Rappresentanza Generale perl’Italia, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -Pag. 1 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026per la cassazione della sentenza n. 1998/2024 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 21.10.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] EuropeanGroup SE e chiedendo accertamento negativo. Esponeva di aver ricevutoda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’incarico di organizzare un trasportointernazionale da Castelmaggiore a Basildon ([OSCURATO:PERSONA]) di 38 scatolonidi calzature, e di avere affidato l’esecuzione del trasporto a [OSCURATO:PERSONA];successivamente aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di rimborsodell’indennizzo di euro 76.794,30 versato all’assicurato CalzaturificioCasadei per furto della merce. In particolare, avendo trovato chiuso lostabilimento ove la merce doveva essere consegnata, l’autista avevalasciato il camion in strada per la notte, durante la quale merce era statarubata. [OSCURATO:SOCIETA] quindi chiedeva, quanto al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], unadomanda di accertamento negativo della propria responsabilità,assumendo di essere lo spedizioniere e, comunque, la riconducibilità dellaperdita della merce a caso fortuito e/o fatto doloso di terzi; in viasubordinata che, qualora riconosciuta la sua responsabilità, la condannafosse mantenuta nei limiti dell’indennizzo di cui all’art. 23, comma 3, CMRe che [OSCURATO:PERSONA] la tenesse indenne di quanto eventualmente tenuta apagare a [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si era costituita eccependo, tra l’altro, il difetto dicompetenza giurisdizionale e l’incompetenza territoriale del Tribunale diBologna, l’assenza di interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. e lacarenza di legittimazione attiva dell’attrice sulla base degli artt. 12 e 13CMR, nonché la prescrizione annuale e la carenza di responsabilità delvettore per l’evento; aveva, inoltre, invocato l’applicazione dell’art. 23,comma 3, CMR.Pag. 2 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026Chubb si era costituita chiedendo il rigetto della domanda diItalmondo e aveva proposto domanda riconvenzionale di condannadell’attrice al risarcimento del danno per euro 76.794,30, in quantosurrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato CalzaturificioCasadei; aveva fondato la pretesa qualificando [OSCURATO:SOCIETA] come vettoreincaricato del trasporto della merce, chiamato a rispondere dell’operatogravemente colposo del subvettore, il quale aveva parcheggiato il mezzosulla pubblica via, tale da escludere il limite all’indennizzo ex art. 23,comma 3, CMR.Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 30.6.2022, rigettava ladomanda di accertamento negativo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diChubb e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di questa,condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagarle la somma di euro 76.794,30 oltre agliinteressi ex art. 1284 c.c. Il Tribunale, inoltre, accoglieva la domanda dimanleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],condannando quest’ultima a tenerla indenne.In particolare il Tribunale, respinte le eccezioni pregiudiziali,riteneva [OSCURATO:SOCIETA] il vettore chiamato a rispondere dell’evento dannosonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], surrogatasi e resasi cessionaria del credito dellamittente. Quanto alla legittimazione nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale, disattesa l’eccezione di prescrizione, affermava che il trasportoera stato effettuato su incarico del [OSCURATO:PERSONA] e affidato perl’esecuzione al subvettore [OSCURATO:PERSONA], del cui operato gravementecolposo l’attrice avrebbe dovuto rispondere.2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 25.10.2024,rigettava poi l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA], onerando le appellanti della rifusione delle spesedel grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] quelle infavore di [OSCURATO:SOCIETA].La Corte d’appello affermava che, pur riconoscendo che Italmondoaveva fondato la domanda verso [OSCURATO:PERSONA] sulla lettera di vettura CMR,Pag. 3 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026la domanda di manleva, proposta in via subordinata per il caso disoccombenza, era pienamente legittima poiché la citazione era statasvolta contro entrambe le convenute con finalità distinte sulla basedell’esistente interesse ad agire. Osservava poi che nella vicendasussistevano un contratto di trasporto tra [OSCURATO:PERSONA] eItalmondo (destinataria Casadei UK) e un contratto di subtrasportoparziale tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tragitto Castelmaggiore–Basildon, dove aveva sede il corrispondente inglese di [OSCURATO:SOCIETA].Osservava la corte territoriale che la lettera di vettura invocatadall’appellante principale atteneva al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e TopLogistik, e che l’eventuale rilascio della seconda lettera di vettura aPhoenix Freight (corrispondente inglese di [OSCURATO:SOCIETA]) era irrilevante ai finidella legittimazione del mittente [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di Chubbnel diverso contratto di trasporto con [OSCURATO:SOCIETA].3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resistono con distinticontroricorsi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma sesto, Cost.,nonché degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 2967 c.c. (recte,2697 c.c.)1.1. La Corte d’appello avrebbe deciso l’eccezione di carenza di interessead agire di [OSCURATO:SOCIETA] con una motivazione meramente assertiva,limitandosi a dichiarare evidente la legittimità della domanda di manlevaproposta in via subordinata, senza addurre un effettivo apparatoargomentativo sul requisito dell’interesse ex art. 100 c.p.c. Italmondoaveva rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] aveva reclamato il rimborso del valoredella merce sottratta (euro 76.794,30), ma senza dare la prova di esserestata escussa, né di avere ricevuto una diffida dall’assicuratore, da tantoricavando che non vi era un’incertezza oggettiva, attuale e concreta,Pag. 4 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026idonea a fondare l’azione di accertamento negativo e, correlativamente, ladomanda subordinata di manleva verso [OSCURATO:PERSONA].Si contesta, inoltre, che l’intervento del giudice fosse l’unicostrumento per scongiurare un pregiudizio, poiché, qualora il timore fossestato quello della prescrizione, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto interrompere iltermine mediante una semplice messa in mora, così escludendo lanecessità e, dunque, l’interesse alla tutela dichiarativa e la configurabilitàdell’azione come rimedio non meramente “preventivo”.1.2. Il motivo è inammissibile.A prescindere dall’incoerente invocazione dell’art. 112 c.p.c. e del viziodi motivazione, la ricorrente censura, in realtà, la decisione della Corted’appello sull’interesse ad agire di [OSCURATO:SOCIETA], prospettando quindi un errorin procedendo.L’erroneo inquadramento del vizio nell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c. non ne comporta, di per sé, l’inammissibilità, purché dal contenutocomplessivo della censura risulti con chiarezza l’errore imputato alladecisione impugnata, come affermato da Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013n. 17931. Tale essendo l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, laricorrente avrebbe quindi dovuto riprodurre, sia pure nelle sole partirilevanti, il contenuto dell’eccezione svolta nella comparsa di costituzionein primo grado e riproposta in appello, mentre si è limitata a richiamarepagina 11 dell’atto di appello e pagina 11 della comparsa conclusionale (inappello) indicati come sub C. Invero, nel ricorso per cassazione sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora ilricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento delprocesso inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e laPag. 5 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass.,Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass.,sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass., sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481).Anche se il rigore in tema si è attenuato alla luce della sentenza CEDUSucci e a. c. Italia del 21 ottobre 2021, che mira a inibire il formalismo,rimane comunque che la parte ricorrente indichi in modo conciso machiaro il contenuto degli atti che sostiene la introdotta censura, ex art.366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 18 marzo2022 n.8950; Cass. sez. 1, 19 aprile 2022 n.12481). A tale onere laricorrente appunto non ha ottemperato, aggiungendo la genericaindicazione del doc. A del “fascicolo di [OSCURATO:SOCIETA]” e limitandosi a richiamipuramente assertivi a proposito della mancata dimostrazione da partedell’attrice di essere stata destinataria della richiesta di risarcimento daparte di [OSCURATO:PERSONA], non senza spingere verso il riesame del fatto, laddoveprospetta come alternativa rispetto all’azione di accertamento il meroinvio di una messa in mora di [OSCURATO:PERSONA].Inconsistente si palesa, altresì, la denuncia del vizio di motivazioneper la pretesa assenza di “alcun argomento logico” della decisioneimpugnata. La censura, a prescindere dalla sua genericità, non evidenzialacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sul suotenore, ma è argomentata sulla base di elementi desunti aliunde dalconfronto con altri atti e risultanze processuali, risultando cosìinammissibile, in contrasto con il consolidato orientamento di questaSuprema Corte (v. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053-8054; Cass.Sez. 1, 20 giugno 2018 n. 20955; Cass., sez. I, 3 marzo 2022 n. 7090;Cass. Sez. Un., 5 marzo 2024 n. 5792 non massimata, ma espressamentein motivazione al paragrafo 10.9.).2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 c.c., nonché degliartt. 4, 12 e 13 CMR.Pag. 6 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/20262.1. Si critica la statuizione con cui la Corte d’appello, dopo avere rilevatoche non sussisteva un rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la lettera divettura richiamata atteneva al rapporto [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], haaffermato che l’eventuale rilascio della seconda lettera di vettura aPhoenix Freight non assumeva alcuna rilevanza ai fini della legittimazionedel mittente [OSCURATO:PERSONA] (e quindi di [OSCURATO:PERSONA]) nel contratto ditrasporto con [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò sarebbe contrario all’art. 1372, comma 2,c.c. e alla disciplina contenuta nella Convenzione di Ginevra del 19.5.1956sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR).Pur avendo affermato che il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e Italmondoera quello risultante dalla lettera di vettura in base all’art. 4 CMR, la cortefelsinea avrebbe dovuto considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto eottenuto il rilascio del secondo esemplare della lettera di vettura, lo avevasottoscritto e aveva reclamato il risarcimento del danno a [OSCURATO:SOCIETA]. Ciòimplicava che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, CMR, il diritto di disposizioneera cessato in capo al mittente ed era passato al destinatario insieme allalegittimazione all’azione risarcitoria contro il vettore, che spettava,dunque, a [OSCURATO:PERSONA] e non al [OSCURATO:PERSONA] né, tantomeno, aItalmondo.2.2. Il motivo è inammissibile.La ricorrente ha pedissequamente riproposto le medesime questionisollevate con il terzo motivo d’appello (v. la sentenza impugnata dapagina 4, quart’ultimo capoverso, a pagina 5, quarto capoverso) e non haimpugnato in modo pertinente la decisione in esame.La Corte d’appello ha evidenziato che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] si basava sulla lettera di vettura CMR (pagina 4,da riga 21 a riga 22) e poi ha aggiunto “Non sussiste rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] eTop. Nella causa in oggetto vi è un contratto di trasporto tra CalzaturificioCasadei e [OSCURATO:SOCIETA], nel quale il destinatario è la stessa Casadei a Londrae un contratto di sub-trasporto, parziale, tra Ital e Top, relativo alla trattaCastelmaggiore-Basildon ove si trova Phoenix, corrispondente inglesePag. 7 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026della Ital. Orbene la lettera di vettura CMR cui si riferisce l’appellante èevidentemente quella tra Ital e Top, cui il [OSCURATO:PERSONA], e quindiChubb, sono del tutto estranee. In conseguenza di ciò l’eventualeavvenuto di rilascio da parte di Top a Phoenix della seconda lettera divettura CMR non assume alcuna rilevanza in questa causa in merito allalegittimazione della mittente [OSCURATO:PERSONA], quindi di [OSCURATO:PERSONA], adavanzare pretese in relazione all’altro contratto di trasporto concluso traessa e la Ital.” (pagina 5, da riga 5 a riga 15).La ricorrente, dunque, ha censurato solo il profilo relativo alcontratto di subtrasporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non hainvestito l’intera ratio decidendi enunciata dalla corte territoriale, inparticolare laddove, nella verifica della legittimazione attiva di Italmondoall’esercizio delle azioni verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato attribuitorilievo all’esistenza di due contratti, quello di trasporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e ilCalzaturificio Casadei e quello di subtrasporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e TopLogistik. Il motivo risulta pertanto inammissibile.Per di più, la ricorrente, dietro l’apparente deduzione del vizio diviolazione di legge, chiede un riesame del fatto assumendo che ildestinatario della merce fosse [OSCURATO:PERSONA], qualificato invece dallacorte territoriale come il corrispondente inglese di [OSCURATO:SOCIETA], in contrastocon il principio consolidato per cui sono riservate al giudice di meritol'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllodell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanzeprobatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento (v. Cass. civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1359; Cass. 23maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio2009, n. 16499).Pag. 8 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/20263. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allecontroricorrenti le spese, che liquida per ciascuna in euro 8.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie del 15% eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 10Numero registro generale 7040/2025Numero sezionale 1856/2026Numero di raccolta generale 20979/2026Data pubblicazione 20/06/2026Pag. 10 di 10