CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 35579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seght-ke le conclusioni del PG ax,,A oem (A.41 cajt_tc 0.13.0 reb, LLe.0 (4-,) ta412-tist>_ ^ 0W "cì c)0.1e13-0 ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 7 ottobre 2022 (dep. Il 25 novembre 2022) la Corte di Appello di Palermo - in procedura di prevenzione - ha confermato fa (sola) misura patrimoniale della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocando contestualmente la misura personale che era stata disposta in primo grado (decreto Trib.Palermo del 15 dicembre 2020). 1.1 La condizione soggettiva di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente in riferimento alla categoria tipica di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. In particolare, quanto agli anni 2007/2009 vi è sentenza definitiva (di applicazione della pena su richiesta delle parti) in riferimento al reato di associazione per delinquere e ben 72 reati tra cui appropriazione indebita, truffa, insolvenza fraudolenta ed altro. Nel medesimo periodo risultano commessi da Giandalone reati fiscali che hanno determinato l'accumulazione di ingenti profitti illeciti. Quanto al periodo posteriore alla scarcerazione i avvenuta ad agosto del 2013 sì i evidenzia che Giandalone è stato sottoposto ad indagini per l'ipotesi di autoriciclaggio e intestazione fittizia ma tale procedimento non ha avuto esiti, in ragione della intervenuta revoca del sequestro preventivo dei beni . Non vi è pertanto la possibilità di ritenere persistente la pericolosità sociale del proposto (come invece si era ritenuto in primo grado) in mancanza dì condotte qualificabili come «delittuose» . Tuttavia la Corte di secondo grado evidenzia che le attività di impresa riconducibili allo Giandalone risultano essere state finanziate con i proventi delle attività delittuose commesse tra il 2007 e il 2009 e sono dunque confiscabili (in particolare sì tratta delle quote e dei beni della società [OSCURATO:SOCIETA] ) in ragione della esistenza di elementi di fatto tali da sostenere il reimpiego, sia pure differito, del denaro di provenienza illecita. Si ripercorre, sul punto la sequenza delle acquisizioni societarie e degli apporti finanziari realizzati (per lo più in contanti) sui conti correnti delle diverse società e si conclude per la conferma della confisca. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione.2.1 In sintesi si contesta la disposta confisca di quote e beni della [OSCURATO:SOCIETA], operativa dal 2015, a fronte di una delimitazione temporale della pericolosità sociale di Giandalone non oltre l'anno 2009. Non sarebbe realmente motivata tale statuizione, riferita al reimpiego del denaro accumulato in precedenza, a fronte delle deduzioni del consulente di parte relative alla gestione contabile delle due società succedutesi nel tempo (Chantilly e [OSCURATO:SOCIETA]) . Il finanziamento deriverebbe dai flussi di cassa, documentati dal consulente, con importanti ricavi. Sul punto era stata prospettata in secondo grado la necessità di realizzare perizia contabile, rimasta inevasa. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Le doglianze, limitate alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] individuano un vizio in diritto della decisione impugnata. La disposizione dì legge in tema dì confisca di prevenzione (art. 24 del d.lgs. n.159 del 2011) consente - infatti - la confisca non soltanto dei beni frutto di attività illecite ma anche di quelli che ne costituiscano il reimpiego e nel caso in esame non può dirsi «apparente» la motivazione della decisione impugnata circa simile e decisivo aspetto. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione ma la sola violazione di legge . Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o dì un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte, Sez. I 26.2.2009, rv 242887). 3.2 Ora, nell'argomentare la 'derivazione' degli investimenti riconducibili allo Giandalone dalle numerose e lucrose attività illecite poste in essere dal proposto negli anni 2007/2009/i giudici del merito hanno seguito un percorso dimostrativo aderente a taluni dati fattuali significativi, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Ciò perché la tesi della 'derivazione' include la costituzione della prima società [OSCURATO:SOCIETA]. realizzata nel 2011 (dunque in epoca temporalmente ravvicinata alla consumazione degli illeciti riferiti al proposto) dai suoceri del Giandalone, con investimento iniziale (pari a novantamila euro) di cui costoro non avevano la disponibilità. Ciò comporta (e sul punto non vi è specifica contestazione da parte del ricorrente) la riferibilità al proposto dell'investimento iniziale, tant'è che - come rilevato in sede di merito - i beni della ASIA vengono successivamente rilevati, senza corrispettivo, dalla società Chantilly nell'anno 2014. A tale aspetto, che già rappresenta - sul piano logico - un concreto elemento indiziante di avvenuto reimpiego (tramite prestanome) delle imponenti accumulazioni illecite si unisce l'analisi delle movimentazioni finanziarie dei conti riferibili alle due società succedutesi nel tempo, con imponenti versamenti in contanti, aspetto idoneo a rappresentare un costante afflusso di capitali di dubbia provenienza. Non può pertanto né accedersi alla ipotesi alternativa sostenuta dal consulente di parte e implicitamente disattesa in sede di merito, posto che l'analisi dei soli flussi di cassa non offre una completa rappresentazione della situazione patrimoniale della società, né ritenersi viziata la decisione impugnata per la scelta (di certo discrezionale) di non procedere ad una ricostruzione contabile tramite perizia, essendo stati acquisiti elementi di prova idonei a sostenere, in fatto, la opzione dell'avvenuto reimpiego. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C