CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, emessa in data 15 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di legge e la carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione è reiterativo ed aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01), ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza della vettura di provenienza furtiva rinvenutck nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen., è aspecifico. La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 51818 del 6/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,