CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 47426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente al 1:ardivo deposito della conclusioni da parte della Procura Generale, comunque comunicate al ricorrente prima della formulazione delle proprie conclusioni, risulta addotta in termini di marcata genericità quanto alle prerogative difensive lese nella specie, solo apoditticamente rivendicate senza puntualizzare in .che termini la detta inosservanza, anche alla luce del tenore delle dette conclusioni tardive, ha inciso sull'esito del giudizio ( da ultimo in termini, Sez. 6, n. 22919 del 24 aprile 2024); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.