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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42716/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ZEQIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. li ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

La sentenza impugnata ha evidenziato come il cane del ricorrente è morto per lesioni traumatiche e l'imputato è stato visto da più persone percuotere con violenza l'animale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza ma con argomentazioni in fatto reitera i motivi di appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ZEQIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata ha evidenziato come il cane del ricorrente è morto per lesioni traumatiche e l'imputato è stato visto da più persone percuotere con violenza l'animale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza ma con argomentazioni in fatto reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 42716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris